CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 28 gennaio 2022, emessa all'esito di giudizio di abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di due anni, quattro mesi di reclusione e seimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, comma 1, 1-bis e 4 , d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'Autieri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Inosservanza di norme processuali, violazione di legge ed errore in proce- dendo. Si deduce che l'organo giudicante, in violazione del principio di imparzialità e del giusto processo, una volta negato il concordato ex art. 444 cod. proc. pen., avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione del procedimento. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta- zione di enunciati ermeneuti in palese contrasto con il dato normativo e con la con- solidata giurisprudenza di legittimità. La fattispecie in esame non rientra tra i casi in cui è previsto l'obbligo di asten- sione dell'organo giudicante. In ogni caso, questa Corte ha affermato che è manifestamente infondata la que- stione di legittimità costituzionale degli artt. 599 bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedendo il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, Rv. 278527.). 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche, sottolineando la gravità dei fatti, l'allarmante personalità dell'imputato e l'assenza di concrete ma- nifestazioni di volersi distaccare dall'ambiente criminale del traffico di droga. Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, senza confron- tarsi con l'ampio ed articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma