CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1NOVEANU CRISTINEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Pianezza, 22/02/2018). Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada in relazione all'art. 379, comma 8, Regolamento di esecuzione e di attuazione Cod. strada; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; vizio di motivazione sul punto, con travisamento della prova) non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (così Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281828 - 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282659 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore I) Preside