CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 22124/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18156/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Siderno, alla Via dei Colli n. 30. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri, depositata in data 26.5.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Locri che, decidendo sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato chiesta dall’interessato, ritenendo superati i limiti di reddito previsti per accedere al beneficio. Il Ministero della Giustizia è intimato. Oggetto: gratuito patrocinio Il tribunale ha ritenuto che, ai fini dell’ammissione al beneficio, occorresse considerare i redditi al lordo di eventuali oneri deducibili, rilevando che lo stesso ricorrente aveva dichiarato entrate pari ad € 12.000,00, superiori al limite di legge. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 9, 76 D.P.R. 115/2002, 3 e 120 TUIR, sostenendo che, ai fini del rispetto dei limiti previsti per accedere al patrocinio a spese dello Stato, deve considerarsi il reddito al netto di eventuali oneri deducibili, reddito che - nella specie - assommava ad € 11. 333,00, come poteva rilevarsi dal rigo RN4 del modello Unico 2015, inferiore al limite di legge. Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il tribunale nulla abbia statuito in merito alla necessità di considerare i redditi netti e non quelli lordi ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2.1. Il primo motivo è fondato. L’art. 76, comma primo, D.P.R. 115/2002 dispone che può essere ammesso al patrocinio gratuito chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33; il limite è stato portato a Euro 11.369,24 a seguito del D.M. 11.11.2014, e poi ad € 11.528,41 con D.M. 7.5.2015. La disposizione va coordinata con l’art. 76, comma 3, per il quale si tiene conto anche dei redditi cheper legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Concorrono a determinare il reddito complessivo anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, perché esenti IRPEF o tassati alla fonte, soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato) oppure che di fatto non abbiano subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite o da lavoro in nero). Ciò premesso, il tribunale avrebbe dovuto però considerare che il reddito al netto degli oneri deducibili, ossia il "reddito imponibile" risultante dall'ultima dichiarazione - che è quello complessivo depurato degli oneri di cui agli artt. 3 e 10 del [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 3; Cass. pen. 34935/2016; Cass. pen. 28802/2011; Cass.8622/2016), era pari ad € 11.333,00, tanto risultando dal rigo RN4 della dichiarazione dell’anno di riferimento. Tale reddito era inferiore al limite di legge, in mancanza di ulteriori entrate assoggettabili a tassazione. Conseguentemente, il reddito dell’istante non era di ostacolo alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, de