CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 24 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto e, esclusa la contestata aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il reato è estinto, avendo la persona offesa dichiarato, in data 16 maggio 2023, di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in data 25 maggio 2023, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/