CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18-02-2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 19 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Siena aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato al capo C (essendo intervenuta assoluzione rispetto ai capi A e B, aventi ad oggetto il reato ex art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000), perché, quale di legale rappresentante della S.G.S. società di gestione servizi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], ometteva di versare Viva per l'anno 2012, per un importo complessivo di euro 764.928,26; in Siena il 27 dicembre 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, Latela, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con il primo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli art. 45, 54 cod. pen. e 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rilevando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente disatteso la doglianza difensiva in punto di carenza dell'elemento psicologico del reato, non tenendo conto della conclamata crisi di liquidità dell'impresa, che avrebbe impedito l'adempimento dell'obbligazione tributaria, stante la prioritaria necessità di assicurare ai dipendenti dell'impresa e alle loro famiglie la prosecuzione della attività lavorativa e il loro sostentamento, venendo in rilievo nel caso di specie una condizione di costringimento inevitabile, tale da incidere sul dolo del reato. Con il secondo motivo, il difensore lamenta l'erronea applicazione dell'art.591 cod. proc. pen., dolendosi della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla dosimetria della pena e precisando al riguardo che la censura era generica perché generica era stata la motivazione del primo giudice sul punto, per cui la doglianza doveva essere ritenuta ammissibile, posto che l'appello, a differenza del ricorso per cassazione, è un'impugnazione a critica libera. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione degli art. 521 e 546 cod. proc. pen., osservando che la sentenza impugnata riporta una imputazione diversa (ovvero relativa all'art. 10 bis asseritamente commesso il 31 luglio 2011) da quella cui si riferiscono i motivi della decisione (nella quale si è fatto riferimento alla contestazione per il reato ex art. 10 ter relativo all'anno 2012). Con il quarto motivo, è stata eccepita la prescrizione del reato, rilevandosi che, all'epoca della decisione della Corte di appello, il reato per cui si procede, relativo all'anno di imposta 2012, con scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale fissata il 30 settembre 2013, era già prescritto, non trovando applicazione la disciplina speciale ex art. 17 del d. Igs. n. 74 del 2000.Con il quinto motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, censurando la statuizione sulla confisca per equivalente, che non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, posto che non risulta che l'imputato abbia tratto un vantaggio economico dalla condotta illecita, essendo stata peraltro indebitamente disposta la confisca anche sotto il profilo temporale, essendo stata applicata retroattivamente la disposizione introdotta dall'art. 10 del d. Igs. n. 158 del 2015, entrato in vigore dopo l'epoca dei fatti. Con il sesto motivo, infine, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello tenuto conto della sostanziale incensuratezza dell'imputato e del suo leale comportamento processuale, avendo egli reso chiarimenti e giustificazioni nel corso delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando per ragioni di coerenza logica dal terzo motivo, occorre premettere che, effettivamente, la sentenza impugnata recava inizialmente un'imputazione erronea, nel senso che, in luogo dell'imputazione descritta al capo C, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, l'unico per il quale è intervenuta condanna in primo grado, risultava riportato erroneamente l'originario capo A, riferito al reato ex art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, reato per cui (al pari del capo B) era intervenuta pronuncia assolutoria. Ciò posto, è tuttavia evidente che si è in presenza di un mero refuso, che non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, del resto neanche evocata nel ricorso, posto che la motivazione della sentenza, sia nella parte espositiva che nella risposta ai motivi di appello, è chiaramente riferita al reato di omesso versamento dell'iva ascritto al capo C, per cui l'errore materiale nella redazione formale del provvedimento impugnato è rimasto privo di ripercussioni concrete. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, dovendosi solo precisare che, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte di appello, con ordinanza del 30 settembre 2021, ha disposto la correzione materiale dell'errore contenuto nell'imputazione della sentenza, mediante inserimento del reato contestato al capo C in luogo di quello ascritto al capo A), per cui la procedura di correzione materiale risulta già avvenuta, il che consente di evitare di sollecitare iniziative in tal senso in sede esecutiva. 2. Passando ora al primo motivo, deve ritenersi che la conferma da parte della Corte di appello dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato operata dal primo giudice non presta il fianco alle censure difensive. E invero, premesso che non è in discussione la componente oggettiva del fatto contestato, i giudici di secondo grado, pur se in maniera molto sintetica, hanno affrontato il tema sollevato dalla difesa dell'incidenza sull'elemento soggettivo della crisi di liquidità, superandolo con argomenti non manifestamente illogici, destinati peraltro a integrarsi con le pertinenti considerazioni svolte sul punto dal Tribunale, cui era stata già sottoposta la questione della crisi di impresa. Invero, in ordine alla problematica della rilevanza della crisi di liquidità nei reati tributari, occorre richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Alla luce di tale premessa, devono escludersi le lacune argomentative dedotte dalla difesa, avendo prima il Tribunale e poi la Corte di appello rimarcato l'assenza di una condizione di inesigibilità dell'obbligazione tributaria da parte di Latela, posto che le difficoltà finanziarie attraversate dalla società non hanno trovato adeguato conforto probatorio e, in ogni caso, è stato precisato nella sentenza impugnata, con affermazione non smentita nel ricorso, che le criticità economiche della società connesse con il mancato incasso degli importi necessari per pagare l'iva riguarderebbero annualità di non poco precedenti a quella oggetto di contestazione, risultando dunque tale Circostanza non idonea al fine di escludere la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Al pari dell'inevitabilità dell'insorgenza della crisi (e della sua concomitanza rispetto all'epoca in cui è maturata la scadenza del debito tributario), parimenti non approfondita, sia nei giudizi di merito che in sede di legittimità, è rimasta l'ulteriore tematica dell'eventuale adozione da parte di Latela delle misure necessarie per provvedere alla corresponsione dell'imposta, ossia il compimento di iniziative, societarie o personali, finalizzate non tanto a consentire la continuità dell'attività aziendale, profilo questo non dirimente ai fini della configurabilità dell'esimente invocata, quanto piuttosto ad assicurare, in maniera tempestiva ed efficace, il prioritario adempimento delle obbligazioni tributarie pendenti.In definitiva, a fronte di un apparato motivazionale privo di incongruenze argomentative e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in questa materia da questa Corte, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici. 3. Passando al secondo e al sesto motivo, suscettibili di essere trattati unitariamente perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rilevarsi che anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano vizi di legittimità. Occorre evidenziare al riguardo che il Tribunale ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, rimarcando la rilevante entità delle somme evase (764.928,26 euro) e le precedenti condanne riportate da Latela. Proprio in ragione dell'ammontare dell'evasione, la pena è stata inoltre fissata dal primo giudice in anni 1 di reclusione, dunque in misura superiore al minimo edittale (sei mesi), anche se un po' più distante dal massimo (due anni). All'imputato è stata comunque riconosciuta la sospensione condizionale della pena, sia perché la pena irrogata, cumulata con quella precedente sospesa, non superava i due anni di reclusione, sia perché l'avvenuta cessazione dell'attività di impresa da parte di Latela, che vive da anni in Thailandia, consentiva di ritenere probabile il mancato compimento di delitti della stessa specie. Ora, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le censure dell'appellante in punto di trattamento sanzionatorio, essendo le stesse erano del tutto generiche, mancando qualsiasi confronto con gli argomenti esposti dal Tribunale. Tale valutazione appare coerente con il tenore dell'appello, che, anche alla luce dei motivi nuovi depositati il 17 marzo 2020, non conteneva una critica adeguata alla motivazione della sentenza di primo grado, risolvendosi in considerazioni generali che non confutavano i dati valorizzati in maniera non illogica dal giudice monocratico, ovvero l'esistenza di precedenti penali nel certificato penale di Latela e il significativo importo delle somme oggetto della contestata evasione. La declaratoria di inammissibilità da parte della Corte territoriale dei motivi di appello relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena non appare quindi illegittima, a ciò dovendosi aggiungere che anche le doglianze sollevate in questa sede rispetto al trattamento sanzionatorio non raggiungono il necessario livello di specificità, non essendo stati sufficientemente delineati i profili di meritevolezza che avrebbero imposto una valutazione differente in sede di merito, non potendo ritenersi tale, a fronte della pregnanza negativa dei dati valorizzati dal Tribunale, la mera circostanza che l'imputato, nella fase delle indagini preliminari, si sia sottoposto a interrogatorio. 4. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo. Deve premettersi che il Tribunale, ai sensi degli art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 e 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, ha disposto la confisca, anche per equivalente, del denaro, dei beni mobili e immobili di proprietà o nella Ff6' disponibilità dell'imputato, fino alla concorrenza della somma di 764.928,26 euro, corrispondente all'importo dell'iva sottratta all'Erario dall'imputato. Tale statuizione, che non risulti abbia formato di doglianza dinanzi alla Corte di appello, appare immune da censure anche sotto il profilo dell'applicabilità della misura ablativa ratione temporis, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386), secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000 deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d. Igs. n. 158 del 2015), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, abrogata dall'art. 14 del d. Igs. n. 158 del 2015. 5. Venendo infine al quarto motivo, deve osservarsi che, alla data della sentenza impugnata, 18 febbraio 2021, il reato per cui si procede non era prescritto, risalendo la relativa data di consumazione al 27 dicembre 2013, per cui il termine massimo di 7 anni e 6 mesi sarebbe maturato il 27 giugno 2021. Peraltro, il termine di prescrizione non è decorso nemmeno al momento della decisione in sede di legittimità, alla luce delle sospensioni intervenute nei giudizi di merito, per un totale di 194 giorni, che hanno spostato il termine finale al 7 gennaio 2022, fermo restando che, ove pure la prescrizione fosse maturata in epoca successiva alla sentenza della Corte di appello, la declaratoria di estinzione del reato sarebbe stata comunque inibita dalla constatazione della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Latela va dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p