CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 46885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 20 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Rimini, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, in relazione alla Cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA]. Coop., dichiarata fallita con sentenza del 3 dicembre 2010. Diglio, in concorso con altri componenti del Consiglio di amministrazione della fallita, nonché con altri concorrenti esterni, veniva ritenuto responsabile della cessione simulata di due rami di azienda, consistenti in due cantieri condotti dalla fallita e ceduti alle [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., mai resesi operative nella gestione dei ceduti cantieri. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico articolato motivo enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 216, comma 1, n.1 legge fall. e vizio di motivazione anche per travisamento in ordine alla responsabilità dell'imputato. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata per travisamento, non avendo considerato che gli atti di cessione dei due rami di azienda intervennero in relazione non solo alle attività, ma anche a tutte le passività, con pagamento della sola differenza dalle cessionarie alla cedente, poi fallita. In tal senso la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistere la distrazione erroneamente, in quanto alcuna incongruità nel prezzo di cessione ebbe a verificarsi, non valutando la sussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 2560 cod. civ. fra cedente e cessionario. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso rilevando l'irrilevanza della solidarietà richiamata in ricorso come anche il difetto di autosufficienza e la natura inedita del motivo quanto alla congruità del prezzo di cessione. 5. Il difensore dell'imputato, con istanza depositata a mezzo pec in data 13 settembre 2023, rappresentava il legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 22 settembre 2023, rilevando come in data 25 agosto 2023 era stato ricoverato. Con l'istanza il difensore dichiarava anche di essere ancora impossibilitato alla partecipazione, come da documentazione medica allegata, implicante un differimento non inferiore a novanta giorni. In data 18 settembre 2023 il difensore depositava una nota integrativa, con la quale specificava di non aver potuto richiedere la trattazione orale del processo in quanto, a far data dal 25 agosto 2023, era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva e, quindi, impossibilitato oggettivamente ad avanzare tale richiesta. Pertanto, chiedeva la remissione in termini per inoltrare la richiesta di trattazione orale.5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2 Preliminarmente va evidenziato come non sia fondata la prospettazione dell'impedimento del difensore, posta alla base della istanza di rinvio, mentre tardiva è quella di rimessione in termini formulata successivamente. Va evidenziato che, al netto della gravità delle condizioni di salute dell'istante, l'impedimento assoluto a partecipare rileva in primo luogo se è stata avanzata istanza di trattazione orale. Difatti in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01). Pertanto, in relazione alla prima istanza di rinvio la stessa risulta manifestamente infondata, anche perché comunque tardiva rispetto alla scadenza del termine di almeno venticinque giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8, I. 18 dicembre 2020, n. 176, cosicché non può trovare applicazione l'orientamento che ritiene che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro il termine, sottintenda la richiesta di trattazione orale (così in relazione al giudizio in appello, Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Rv. 284087 - 01). A fronte di tale principio e di tale intempestività, con l'integrazione del 18 settembre 2023 il difensore rappresenta per la prima volta di essere stato impossibilitato a chiedere la trattazione orale, in quanto l'impedimento si verificò a far data dal 25 agosto 2023, quindi ventotto giorni prima della prefissata udienza. E bene, in primo luogo va evidenziato come anche l'impossibilità di richiedere la trattazione orale richieda il carattere assoluto, in quanto si tratta di una modalità di partecipazione al giudizio, anche nella fase cartolare, che non implica la presenza ma che equivale alla stessa, cosicché trova applicazione l'art. 420-ter cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01, ha rilevato come la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare). L'art. 420-ter, al comma 5, richiede che l'assenza sia dovuta a «assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato». E bene, nella seconda istanza non si rinviene alcun riferimento alla impossibilità che un sostituto del difensore potesse provvedere alla presentazione tempestiva dell'istanza di trattazione orale, ovvero a rappresentare l'intervenuto impedimento a rispettare il termine «prontamente», pur risultando dalla carta intestata del difensore l'esistenza di una organizzazione di studio presso tre sedi sul territorio nazionale. Ad ogni buon conto, dirimente risulta la circostanza che l'istanza che prospetta l'impedimento a formulare l'istanza di trattazione orale intervenga il 18 settembre 2023, quindi oltre il termine perentorio del quinto giorno precedente l'udienza, e non prima, come prescritto dall'art. 23, comma 8 cit. Difatti questa Corte a più riprese ha valutato la natura perentoria del termine, conseguendone la tardività e la non valutabilità delle conclusioni: sia in relazione all'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, anche in assenza di richiesta di trattazione orale (Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B., Rv. 282029 - 01); sia in relazione al contenuto della memoria presentata dall'imputato oltre tale termine (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Aiman, Rv. 281895 - 01); sia per la parte civile che abbia presentato le proprie conclusioni oltre tale termine, tanto da non poterla ritenere ritualmente costituita in giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01). Pertanto, l'istanza tardiva depositata 18 settembre 2023, pacificamente presentabile anche in precedenza come quella del 13 settembre 2023, non è valutabile neanche quanto alla istanza di rimessione in termini. 2. Venendo al motivo di ricorso, si caratterizza per genericità nella misura in cui non si confronta con la sentenza impugnata, in uno a quella di primo grado.Le sentenze di merito nella ricostruzione dei fatti rendono conto di come la società cooperativa, cedente i rami di azienda, fosse anche socio accomandante delle società neocostituite e la quota di partecipazione fosse rispondente al prezzo della cessione medesima, cosicché la cedente nulla ebbe a ottenere e a pretendere dalle cessionarie, che per altro mai ebbero a proseguire i lavori e, anzi, fallirono successivamente. Pertanto, corretta e non manifestamente illogica è la valutazione per cui la circostanza che la società cooperativa fallenda fosse divenuta socio accomandante delle due società in accomandita semplice, senza versare alcunchè, ma imputando il prezzo dovutole per la cessione dei rami di azienda al pacchetto di quote di partecipazione nelle cessionarie, poneva uno «schermo» a protezione della società cooperativa medesima e del suo amministratore Diglio, sottraendo alla massa fallimentare i beni aziendali ceduti, senza che vi fosse una ragione economico- sociale della cedente a giustificare l'operazione. D'altro canto, tale argomentazione risulta convalidata dalle ricadute civilistiche dell'operazione, che palesano il pericolo per la garanzia dei creditori. E' noto che il socio accomandante risponde in misura limitata alla quota conferita, ma solo nei confronti della società in accomandita semplice, non anche nei confronti dei creditori sociali, che non hanno azioni nei suoi confronti (Cass. civ., Sez. 5, n. 13565 del 19/05/2021 - Rv. 661308 - 01, per la quale in tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie — nella specie IVA e IRPEF — riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale). Correttamente, quindi, la sentenza impugnata individua la natura distrattiva delle operazioni di cessione dei rami di azienda, che per un verso rendevano una «scatola vuota» la cedente fallita, con pericolo per la garanzia dei creditori; per altro verso, vedevano la stessa fallita e Diglio tutelati dalla qualità di soci accomandanti, che rispondevano solo verso le due cessionarie comunque facenti capo a Diglio, essendo amministrate da soggetti di comodo. Né il richiamo alla responsabilità solidale fra cedente e cessionario, operata dal ricorrente, fissata dall'art. 2560 cod. civ. consente di ritenere eliminato il pericolo per i diritti dei creditori, in quanto la società cooperativa risultava essersi privata di qualsiasi bene. Non a caso è stato affermato il principio (cfr. Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943 - 01), condiviso da questa Corte, per cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un'iniziativa economica in sé legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori (Nella specie all'attenzione della Sez. 5 , Bellachioma, come nel caso ora in esame, l'iniziativa economica era consistita nella cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo corrispondente alla differenza algebrica tra attività e passività del ramo di azienda ma che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti non compresi nel trasferimento). Gli ulteriori richiami ad atti istruttori, in relazione ai quali si deduce il travisamento, non solo, come osserva la Procura generale, difettano di specificità, in quanto i relativi atti non sono stati adeguatamente richiamati, ma soprattutto difettano anche di decisività nella prospettazione, per quanto fin qui osservato e ricostruito. Tale profilo risulta dirimente, in quanto in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes