CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29219/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2764/10/19, depositata l’8maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Credito IVA - Rimborso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2764/10/19 del 08 / 05 /20 19 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello propostodall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 18305/39/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Ifis) avversoun provvedimento di diniego parziale di rimborso IVA relativa all’anno 2011. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il diniego era motivato in ragione della sussistenza di un minor credito rispetto a quello chiesto a rimborso. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a)il giudice delegato aveva concesso due autorizzazioni alla cessione del credito, la seconda facendo riferimento al credito maturato fino alla chiusura della procedura; b) tale autorizzazione, riguardante tutto il credito IVA della procedura, non era stata considerata dall’Erario. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a un unico motivo. 3. Ifis resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di appello opportunamente valorizzato il provvedimento del giudice delegato e la circostanza che il credito IVA era maturato in epoca successiva a quella indicata in detto provvedimento. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 Cons. est. G.M. Nonno del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 1.3. Nel caso di specie, la CTR ha preso in considerazione il provvedimento di cessione del credito e le due autorizzazioni del giudice delegato e ha fornito la propria interpretazione di detti documenti. 1.4. Con la censua proposta, dunque, AE mira inammissibilmente a fornire una diversa interpretazione di merito dei medesimi fatti già presi in considerazione dalla sentenza impugnata. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 9.178,00.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,