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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07349/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04CCCAE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,77 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, invocando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, st. d.P.R. a fronte di valori ponderali della sostanza stupefacente in sequestro incompatibili con l'ipotesi del fatto di lieve entità, come congruamente argomentato dalla Corte di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] tstanzo [OSCURATO:PERSONA]'' -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04CCCAE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,77 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, invocando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, st. d.P.R. a fronte di valori ponderali della sostanza stupefacente in sequestro incompatibili con l'ipotesi del fatto di lieve entità, come congruamente argomentato dalla Corte di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] tstanzo [OSCURATO:PERSONA]'' -
Sentenza Cassazione n. 07349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris