CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 37763/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18544/2020 R.G., proposto da x)\tTi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] n. 13/D. A"' Lei (.D ) -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 689/2020, depositata in data 24.2.2020Z Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di Venezia, instando per il pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti presso gli immobili di Samanta e [OSCURATO:PERSONA]. 13% Le convenute, ritualmente costituite, hanno eccepito la presenza di vizi delle opere e di aver effettuato l'integrale pagamento del prezzo, chiedendo di respingere la domanda. In corso di giudizio lo Zampieri ha disconosciuto la firma apposta in calce ai documenti attestanti il versamento, da parte delle committenti, dell'importo di C 15.000,00. All'esito il tribunale ha respinto la domanda regolando le spese, con pronuncia confermata in appello. La Corte distrettuale, accertata la stipulazione del contratto e l'esecuzione dei lavori da parte del ricorrente, ha stabilito che, a fronte di un prezzo preventivato di C 16.500, le Zardo avevano versato C 18.5500, reputando generico ed irrituale il disconoscimento delle firme presenti sulle quietanze comprovanti il versamento, in favore dell'appaltatore, dell'acconto di C 15.000,00, sull'assunto che lo Zampieri non avesse indicato "i profili concreti e specifici di falsità" e le ragioni per le quali le sottoscrizioni presenti sulle quietanze differirebbero da quelle apposte sul mandato". La pronuncia ha ritenuto inammissibili anche le istanze istruttorie formulate in giudizio e perciò indimostrata sia la sussistenza dei vizi denunciati, sia la spettanza di un compenso maggiore di quanto già percepito dall'appaltatore, pervenendo - per tali ragioni - a confermare integralmente la decisione di primo grado. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in un unico motivo. Susy e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1.2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.214, 215, 216 c.p.c., 2179 c.p.c., nonché l' omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della lite, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3-5 c.p.c..Assume il ricorrente che il disconoscimento della sottoscrizione della quietanza non era assimilabile al disconoscimento della conformità della copia e che, non essendo stata proposta istanza di verificazione delle firme, le quietanze era inutilizzabili, restando preclusa al giudice anche la possibile di accertare l'autenticità della sottoscrizione sulla base degli altri elementi acquisiti al processo. Il motivo è inammissibile. E' decisivo considerare che la Corte di merito ha ritenuto che lo Zampieri avesse disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla quietanza in modo irrituale e non circostanziato, non avendo "indicato profili concreti e specifici di falsità, né le ragioni per le quali le sottoscrizioni dovevano considerarsi difformi dalla firma apposta dal ricorrente sul mandato ad litem", e che, per tale ragione, ha utilizzato la quietanza quale prova del versamento di C 15.000 a titolo di prezzo. La sentenza ha invero precisato che, agli effetti dell'art. 214 c.p.c. non basta una contestazione generica, ma occorre una deduzione specifica ed argomentata, in mancanza della quale il documento diviene pienamente utilizzabile. Ora, riguardo alla ritualità della contestazione della firma, il ricorso si limita ad asserire che il disconoscimento era esplicito ed inequivoco (cfr. ricorso, pag. 10 nota 1), e che la documentazione non poteva essere utilizzata se non che all'esito della verificazione, senza in alcun modo confutare le premesse in diritto che hanno indotto il giudice di merito a ritenere necessaria - ai sensi dell'art.214 c.p.c. - l'indicazione delle ragioni di falsità anche in rapporto alla firma assunta in comparazione, e senza sottoporre a critica, con la dovuta specificità argomentativa, l'apprezzamento della Corte territoriale - sindacabile solo sotto il profilo della correttezza e logicità della motivazione (Cass. 1537/2018; Cass. 12448/2012) - quanto alla dichiarata genericità ed insufficienza del disconoscimento.In sostanza, la censura - nei limiti in cui è preposta e per le ragioni esposte - non attinge il giudizio di irritualità della contestazione delle firme sollevata dal ricorrente, irritualità da cui conseguiva la piena utilizzabilità delle quietanze, non configurandosi - in tale situazione - alcun onere delle committenti di proporre istanza di verificazione, dovendo ritenersi la scrittura tacitamente riconosciuta (Cass.3655/1987; Cass. 3431/1998; Cass. 2290/1996; Cass.12448/2002). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,