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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 10526/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23800-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 363/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 12883/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento avente ad oggetto rettifica di rendita catastale relativa ad immobile di proprietà della suddetta società; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto (art. 4, comma 21, d.l. 19/12/1984, n. 853 conv., art.1, comma 3, d.m. n. 701/1994) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che a seguito della «validazione», da parte dell’Ufficio, dell’istanza DOCFA , presentata dalla contribuente successivamente all’atto impugnato, dovevano rit enersi corretti i valori di stima ivi indicati daquest’ultima;

1.2. le doglianze sono infondate;

1.3. le censure della ricorrente, difatti, si pongono in contrasto con l'univoco orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua: - la dichiarazione catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20; d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56; d.m. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1) non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo di classamento volto alla classificazione degli immobili ed alla determinazione delle relative rendite catastali, procedimento, questo, di tipo accertativo, in quanto volto «a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta»; - la rendita catastale - che non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, sia ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare sia ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari- non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità, così che - avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo - altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione; - così come, allora, l'Ufficio, senza conseguenze caducatorie sui suoi poteri accertativi, può intervenire -anche trascorso l'anno di comporto (d.m. n. 701 del 1994)- a rettificare la rendita proposta dal contribuente, non si vede perché a quest'ultimo - avvedutosi dell'errore dichiarativo- debba rimaner impedito di correggere le proprie omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile; - qualora affetta da errore del contribuente, quindi, la dichiarazione catastale è sempre emendabile e ritrattabile, posto, poi, che se la dichiarazione catastale risultasse insuscettibile di correzioni nel corso del tempo finirebbe per cristallizzare un’imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. (cfr., sul principio di capacità contributiva in materia catastale, anche Corte Cost., 1° dicembre 2017, n. 249); - se, quindi, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all'UTE, quando la situazione di fatto o di diritto, oggetto di dichiarazione, non sia veritiera, non viene (qui) in considerazione il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria che (così come nel diritto amministrativo generale) costituisce «un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente», cosicché «il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso» (così Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181; v, altresì, Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594); - gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, gli atti assoggettati alla più ampia libertà di forma, non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta, così che l'atto di diniego di rettifica della rendita catastale deve senz'altro ascriversi alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 2, e art. 19, c. 1, lett. f), posto che ha per oggetto una delle operazioni catastali menzionate nell'art. 2 e, in particolare, l'attribuzione della rendita catastale all'immobile posseduto (cfr. sul tutto, ex plurimis, Cass., 15 luglio 2008, n. 19379, cui adde Cass., 13 febbraio 2015, n. 3001 ; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., 11 aprile 2011, n. 8165); - va, del resto, rimarcato, che - una volta che l'amministrazione abbia provveduto (così come nella fattispecie) sulla richiesta di variazione della rendita catastale - finanche con riferimento alle categorie di atti tipici (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19) la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale, al fine della loro impugnabilità, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l'atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l'interesse del contribuente all'impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., trovando giustificazione l'applicazione dei criteri di interpretazione estensiva ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco di cui al citato art. 19, tanto nell'esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un'immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di effettività del diritto di difesa del cittadino (art. 24 Cost.; v., ex plurimis, Cass., 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., 1 luglio 2015, n. 13548; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 15 maggio 2008, n. 12194);

1.4. ciò posto, in fatto, dall’esame della sentenza impugnata e degli atti difensivi delle parti emerge che: - con l’ avviso di accertamento impugnato, notificato in data 12.2.2015, l’Ufficio aveva rettificato il classamento originariamente proposto dalla contribuente; - in data 1.4.2015 era stata presentata denuncia di variazione DOCFA in relazione allo stato di fatto del medesimo immobile, oggetto di convalida da parte dell’Amministrazione, come attestato dalla visura immobiliare del 22.11.2017;

1.5. da quanto precede consegue dunque che l’Ufficio ha provveduto a determinare la rendita definitiva dell’immobile, che risulta difforme da quella indicata nell’avviso di rettifica impugnato dalla contribuente;

1.6. ne consegue che correttamente la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione proposta dalla società a seguito del consolidarsi della rendita modificata mediante DOCFA;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23800-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 363/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 12883/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento avente ad oggetto rettifica di rendita catastale relativa ad immobile di proprietà della suddetta società; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto (art. 4, comma 21, d.l. 19/12/1984, n. 853 conv., art.1, comma 3, d.m. n. 701/1994) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che a seguito della «validazione», da parte dell’Ufficio, dell’istanza DOCFA , presentata dalla contribuente successivamente all’atto impugnato, dovevano rit enersi corretti i valori di stima ivi indicati daquest’ultima; 1.2. le doglianze sono infondate; 1.3. le censure della ricorrente, difatti, si pongono in contrasto con l'univoco orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua: - la dichiarazione catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20; d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56; d.m. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1) non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l'atto iniziale del procedimento amministrativo di classamento volto alla classificazione degli immobili ed alla determinazione delle relative rendite catastali, procedimento, questo, di tipo accertativo, in quanto volto «a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta»; - la rendita catastale - che non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, sia ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare sia ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari- non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità, così che - avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo - altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione; - così come, allora, l'Ufficio, senza conseguenze caducatorie sui suoi poteri accertativi, può intervenire -anche trascorso l'anno di comporto (d.m. n. 701 del 1994)- a rettificare la rendita proposta dal contribuente, non si vede perché a quest'ultimo - avvedutosi dell'errore dichiarativo- debba rimaner impedito di correggere le proprie omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile; - qualora affetta da errore del contribuente, quindi, la dichiarazione catastale è sempre emendabile e ritrattabile, posto, poi, che se la dichiarazione catastale risultasse insuscettibile di correzioni nel corso del tempo finirebbe per cristallizzare un’imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. (cfr., sul principio di capacità contributiva in materia catastale, anche Corte Cost., 1° dicembre 2017, n. 249); - se, quindi, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all'UTE, quando la situazione di fatto o di diritto, oggetto di dichiarazione, non sia veritiera, non viene (qui) in considerazione il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria che (così come nel diritto amministrativo generale) costituisce «un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente», cosicché «il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso» (così Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181; v, altresì, Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594); - gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, gli atti assoggettati alla più ampia libertà di forma, non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta, così che l'atto di diniego di rettifica della rendita catastale deve senz'altro ascriversi alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 2, e art. 19, c. 1, lett. f), posto che ha per oggetto una delle operazioni catastali menzionate nell'art. 2 e, in particolare, l'attribuzione della rendita catastale all'immobile posseduto (cfr. sul tutto, ex plurimis, Cass., 15 luglio 2008, n. 19379, cui adde Cass., 13 febbraio 2015, n. 3001 ; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., 11 aprile 2011, n. 8165); - va, del resto, rimarcato, che - una volta che l'amministrazione abbia provveduto (così come nella fattispecie) sulla richiesta di variazione della rendita catastale - finanche con riferimento alle categorie di atti tipici (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19) la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale, al fine della loro impugnabilità, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l'atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l'interesse del contribuente all'impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., trovando giustificazione l'applicazione dei criteri di interpretazione estensiva ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco di cui al citato art. 19, tanto nell'esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un'immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di effettività del diritto di difesa del cittadino (art. 24 Cost.; v., ex plurimis, Cass., 23 marzo 2016, n. 5723; Cass., 1 luglio 2015, n. 13548; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 15 maggio 2008, n. 12194); 1.4. ciò posto, in fatto, dall’esame della sentenza impugnata e degli atti difensivi delle parti emerge che: - con l’ avviso di accertamento impugnato, notificato in data 12.2.2015, l’Ufficio aveva rettificato il classamento originariamente proposto dalla contribuente; - in data 1.4.2015 era stata presentata denuncia di variazione DOCFA in relazione allo stato di fatto del medesimo immobile, oggetto di convalida da parte dell’Amministrazione, come attestato dalla visura immobiliare del 22.11.2017; 1.5. da quanto precede consegue dunque che l’Ufficio ha provveduto a determinare la rendita definitiva dell’immobile, che risulta difforme da quella indicata nell’avviso di rettifica impugnato dalla contribuente; 1.6. ne consegue che correttamente la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione proposta dalla società a seguito del consolidarsi della rendita modificata mediante DOCFA; 2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va respinto; 3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di leg
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