Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:647
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑203/09
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente — Diritto dell’agente ad un’indennità»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 267 TFUE)
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653
[Direttiva del Consiglio 86/653, art. 17, n. 2, lett. a)]
3.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653
[Direttiva del Consiglio 86/653, art. 18, lett. a)]
1.
Una volta che le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione,
la Corte, in linea di principio, è tenuta a pronunciarsi. Non risulta né dal testo dell’art. 267 TFUE, né dall’oggetto del
procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte
i rinvii pregiudiziali vertenti su una norma del diritto dell’Unione, nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno
Stato membro rinvii al contenuto della norma in parola per determinare le norme applicabili ad una situazione puramente interna
a tale Stato. Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente
interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare l’insorgere di discriminazioni o di
eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione,
le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni
in cui verranno applicate.
Tali principi si applicano parimenti nel caso in cui la normativa di recepimento della direttiva di cui è richiesta l’interpretazione
non disciplina direttamente la situazione in questione, bensì vi è applicata analogicamente in forza della giurisprudenza
nazionale.
(v. punti 10, 24-26)
2.
Ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli
[OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura
in cui il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze. Non può dunque escludersi che il comportamento
di detto agente possa essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione intesa a stabilire il carattere equo della
sua indennità.
(v. punto 44)
3.
L’art. 18, lett. a), della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela quando
il preponente dimostra l’esistenza di un inadempimento dell’agente commerciale, verificatosi dopo la notifica del recesso
dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato
dal contratto in parola.
(v. punto 45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
28 ottobre 2010 (
*
)
«Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente – Diritto dell’agente ad un’indennità»
Nel procedimento C‑203/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof
(Germania) con decisione 29 aprile 2009, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2009, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]H,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits e M. Safjan (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dagli avv.ti J. Kummer e P. Wassermann, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. J. Breithaupt, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. J. Möller nonché dalle sig.re J. Kemper e S. Unzeitig, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, dai sigg. H. Støvlbæk e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18
dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti
(GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «AHW»)
e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), avente ad oggetto la richiesta della AHW di pagamento di un’indennità
e di somme fondate su note di accredito.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
L’art. 1, n. 2, della direttiva così dispone:
«Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente,
è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto
di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».
4
Dall’art. 16 della direttiva risulta quanto segue:
«La presente direttiva non può interferire nella legislazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri qualora quest’ultima preveda l’estinzione
immediata del contratto di agenzia:
a) per l’inadempienza di una delle parti nell’esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi;
b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali».
5
L’art. 17 della direttiva è formulato nei termini di cui sotto:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità
in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti
e
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. (…)».
6
L’art. 18 della direttiva prescrive quanto segue:
«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:
a) quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in
virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;
b) quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente
o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente
chiesta la prosecuzione dell’attività;
(...)».
7
A norma dell’art. 19 della direttiva:
«Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale».
La normativa nazionale
8
L’art. 89a del codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch; in prosieguo: l’«HGB») prevede quanto segue:
«(1) Ciascuna parte può recedere dal contratto per giusta causa senza alcun termine di preavviso. Tale diritto non può essere escluso
né limitato. (…)».
9
L’art. 89b dell’HGB traspone gli artt. 17‑19 della direttiva. Tale norma nazionale, nel testo vigente all’epoca dei fatti
della causa principale, è così formulata:
«(1) Dopo la cessazione del rapporto contrattuale, l’agente commerciale può esigere dal preponente un’adeguata indennità, se ed
in quanto:
1. il preponente ricavi, anche dopo la fine del contratto, vantaggi sostanziali dai suoi rapporti d’affari con nuovi clienti
procurati dall’agente commerciale,
2. a seguito della cessazione del rapporto contrattuale, l’agente commerciale perda il diritto alle provvigioni che egli avrebbe
percepito, in caso di prosecuzione del contratto, per operazioni concluse o da concludere con i clienti da lui procurati,
e
3. il pagamento di un’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze.
È equiparabile all’acquisizione di un nuovo cliente il fatto che l’agente commerciale abbia sviluppato le relazioni d’affari
con un cliente esistente in misura così sostanziale che ciò equivalga, da un punto di vista economico, all’acquisizione di
un nuovo cliente.
(…)
(3) Tale indennità non è dovuta nei seguenti casi:
1. se l’agente commerciale è receduto dal contratto, a meno che un comportamento del preponente non abbia fornito un giustificato
motivo per tale recesso o che all’agente, per motivi di età o di salute, non possa ragionevolmente richiedersi la prosecuzione
della sua attività, oppure
2. se il preponente è receduto dal contratto ed esisteva una giusta causa di recesso connessa ad un’inadempienza dell’agente
commerciale (…)».
10
In forza della consolidata giurisprudenza del Bundesgerichtshof menzionata nella decisione di rinvio, le disposizioni relative
all’indennità dell’agente commerciale di cui all’art. 89b dell’HGB si applicano per analogia ai contratti di concessione,
quale quello in questione nella causa principale. Come risulta da tale giurisprudenza, è sufficiente che una giusta causa
idonea a giustificare un recesso dal contratto senza preavviso sia obiettivamente esistita al momento della decisione di sciogliere
il rapporto. Nel caso in cui l’agente commerciale si sia reso responsabile, prima della fine prevista del contratto, di un’inadempienza
che avrebbe giustificato un recesso senza preavviso, la giurisprudenza del Bundesgerichtshof autorizza addirittura il preponente
che aveva deciso di sciogliere il contratto al termine di un periodo di preavviso tanto ad esercitare un nuovo recesso immediato,
nel caso in cui sia venuto a conoscenza dell’inadempienza prima della scadenza del preavviso, quanto a far valere tale inadempienza
per negare ogni indennità, nel caso in cui egli ne sia venuto a conoscenza solo dopo la fine prevista del contratto.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11
Un contratto di concessione era stato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] (il concedente) e la AHW (il concessionario). Nel contempo,
i gestori della AHW esercivano, con un ex gestore di questa impresa, la società [OSCURATO:PERSONA] GbR (in prosieguo:
la «AVW»). La AVW aveva instaurato, tramite un’altra società, rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA], disciplinati da un «accordo
quadro per grossi clienti» avente ad oggetto sconti speciali per la fornitura di veicoli [OSCURATO:PERSONA] nuovi. Conformemente a questo
accordo quadro, la AVW acquistava veicoli dalla AHW beneficiando delle riduzioni convenute. A fronte di ciò, la AHW percepiva
contributi finanziari dalla [OSCURATO:PERSONA].
12
Con lettera del 6 marzo 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la propria decisione di recedere dal contratto di concessione con
effetto al 31 marzo 1999.
13
Nel periodo intercorrente tra l’aprile 1998 ed il luglio 1999 sono state effettuate rivendite anticipate di 28 veicoli che
la AVW aveva acquistato dalla AHW, in violazione del contratto di concessione. Come risulta dalla decisione di rinvio, nell’ambito
del giudizio di cassazione («Revision») si presume vero il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia venuta a conoscenza di tali fatti solo
dopo la fine del contratto di concessione.
14
Ritenendo che l’art. 89b dell’HGB si applicasse al contratto di concessione, la AHW ha successivamente reclamato, nel ricorso
da essa proposto contro la [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di un’indennità di clientela nonché di somme dovute in base a note di accredito.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 89b, n. 3, punto 2, dell’HGB precluda alla AHW la possibilità di pretendere un’indennità.
Essa ritiene che la AHW si sia procurata contributi ai quali non aveva diritto, in quanto tale impresa, agendo scientemente
di concerto con la AVW, non ha rispettato la durata minima di detenzione dei veicoli contrattualmente convenuta. Risulta accertato,
nell’ambito del giudizio di cassazione all’origine del presente rinvio pregiudiziale, che la AHW, attraverso tale comportamento,
ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del contratto di concessione concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza,
la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata legittimata a sciogliere immediatamente tale contratto se avesse avuto conoscenza del comportamento
suddetto prima della fine del rapporto contrattuale.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha accolto le domande della AHW fino a concorrenza di un importo di EUR 180 159,46 per quanto riguarda l’indennità
di clientela e in toto per quanto riguarda le note di accredito, oltre agli interessi in entrambi i casi.
16
Su appello della [OSCURATO:PERSONA], l’Oberlandesgericht ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado per quanto riguarda l’importo
dell’indennità e quello fondato sulle note di accredito. Il detto giudice d’appello ha considerato che alla AHW spettava un
diritto ad un’indennità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 89b, n. 1, dell’HGB.
L’Oberlandesgericht ha ritenuto che l’art. 89b, n. 3, punto 2, dell’HGB dovesse essere interpretato in senso conforme all’art. 18,
lett. a), della direttiva. Di conseguenza, secondo tale giudice, perché venga meno il diritto dell’agente commerciale ad un’indennità
è necessario che un giustificato motivo di recesso abbia costituito la causa della decisione del preponente di porre termine
al contratto.
17
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») contro la sentenza pronunciata dall’Oberlandesgericht. Il
giudice del rinvio ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 18, lett. a),
della direttiva.
18
Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 18, lett. a), della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale
ai sensi della quale l’agente commerciale non ha diritto all’indennità di fine rapporto neppure in caso di recesso ordinario
dal contratto esercitato dal preponente, qualora al momento di tale recesso ordinario sussistesse una giusta causa di recesso
immediato per inadempienza imputabile all’agente, ma lo scioglimento del contratto non sia stato determinato da quest’ultima.
2) Nel caso in cui una normativa nazionale siffatta sia compatibile con la detta direttiva:
se l’art. 18, lett. a), della direttiva osti a che la normativa nazionale in materia di esclusione del diritto all’indennità
trovi applicazione in via analogica nell’ipotesi in cui una giusta causa di recesso immediato per inadempienza imputabile
all’agente commerciale sia intervenuta soltanto dopo la dichiarazione di recesso ordinario e sia divenuta nota al preponente
solo dopo la cessazione del contratto, sicché questi non potesse più esercitare un ulteriore recesso immediato fondato sull’inadempienza
imputabile all’agente».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
Osservazioni presentate alla Corte
19
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il rinvio pregiudiziale sia irricevibile. Infatti, l’oggetto della causa principale non rientrerebbe
nell’ambito di applicazione della direttiva. Un concessionario come la AHW non sarebbe un «agente commerciale» né ai sensi
dell’art. 1, n. 2, della direttiva, né ai sensi dell’art. 84, n. 1, prima frase, dell’HGB. Orbene, il principio dell’interpretazione
delle norme nazionali in senso conforme alle direttive avrebbe valore soltanto in riferimento all’ambito di applicazione specifico
e immediato della direttiva di volta in volta in questione.
20
All’udienza dibattimentale, la AHW ha fatto valere che, a motivo dell’applicazione analogica, nel diritto tedesco, delle disposizioni
sugli agenti commerciali ai contratti di concessione, le questioni pregiudiziali sono ricevibili. Inoltre la prima questione
non presenterebbe carattere ipotetico.
21
Il governo tedesco sostiene che, nel proprio ordinamento nazionale, le disposizioni sugli agenti commerciali si applicano
per analogia ai concessionari. Di conseguenza, la decisione in merito al diritto della AHW all’indennità dipende dall’interpretazione
da dare alle norme della direttiva riguardanti l’esclusione del diritto all’indennità degli agenti commerciali. Quanto alla
prima questione, il governo tedesco ha precisato, all’udienza di discussione, che tale questione non ha carattere ipotetico,
in quanto riguarda un problema la cui soluzione presenta carattere preliminare ai fini della risposta al secondo quesito.
22
A parere della [OSCURATO:PERSONA], non sussistono elementi per negare la competenza della Corte a rispondere ai quesiti pregiudiziali
sollevati, dal momento che la legislazione tedesca che traspone la direttiva deve essere interpretata in conformità con quest’ultima.
[OSCURATO:PERSONA] però esprime dei dubbi quanto alla ricevibilità della prima questione, in quanto questa riguarderebbe un’ipotesi
non corrispondente ai fatti sui quali il giudice del rinvio è chiamato a statuire nel caso di specie.
Giudizio della Corte
23
Per quanto riguarda, in primo luogo, la competenza della Corte a rispondere ai quesiti pregiudiziali, occorre ricordare che,
nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’art. 267 TFUE, spetta esclusivamente al
giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale
per essere in grado di emettere la propria decisione sia la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Quest’ultima
può respingere una domanda presentata da un giudice nazionale solamente qualora appaia in modo manifesto che la richiesta
interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale
oppure qualora il problema sia di natura generica o ipotetica (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2006, causa C‑3/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2505, punto 14).
24
Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione,
la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Infatti, né dal testo dell’art. 267 TFUE, né dalle finalità del procedimento
istituito da questo articolo risulta che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii
pregiudiziali vertenti su una norma del diritto dell’Unione nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro
rinvii al contenuto della norma in parola per determinare le regole applicabili ad una situazione puramente interna a tale
Stato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15).
25
Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle
adottate nel diritto dell’Unione, al fine, in particolare, di evitare l’insorgere di discriminazioni o di eventuali distorsioni
di concorrenza, esiste un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni
o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno
applicate (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16).
26
Nel caso di specie, sebbene le questioni riguardino un contratto di concessione e non un contratto di agenzia commerciale
e la direttiva non possa quindi disciplinare direttamente la situazione in esame, resta il fatto che nel diritto tedesco viene
applicato un trattamento identico a tali due tipi di contratti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
27
Inoltre, nessun elemento del fascicolo lascia supporre che il giudice del rinvio abbia la facoltà di discostarsi dall’interpretazione
data dalla Corte alle disposizioni delle direttiva.
28
Stanti tali circostanze, occorre rigettare l’eccezione di incompetenza.
29
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ricevibilità della prima questione, occorre rilevare come questa si riferisca ad
una situazione nella quale, alla data del recesso ordinario dal contratto, esisteva una causa atta a giustificare lo scioglimento
immediato del rapporto, la quale non è stata invocata dal preponente per giustificare il recesso suddetto. Come risulta dalla
decisione di rinvio, la violazione degli obblighi contrattuali contestata alla AHW si è verificata dopo la notifica del recesso
ordinario dal contratto di concessione.
30
Stanti tali premesse, è giocoforza constatare che la prima questione pregiudiziale riguarda una situazione a carattere puramente
ipotetico, la quale manifestamente non corrisponde ai fatti oggetto della causa principale, e costituisce pertanto una questione
non pertinente ai fini della soluzione del giudizio a quo.
31
Ne consegue che la prima questione è irricevibile.
Nel merito
Osservazioni presentate alla Corte
32
[OSCURATO:PERSONA] propone di rispondere negativamente alla seconda questione sollevata, basandosi su un’interpretazione più estesa
dei criteri enunciati all’art. 18, lett. a), della direttiva. In particolare, nulla nella direttiva permetterebbe di concludere
che l’esclusione dell’indennità debba dipendere dal fatto puramente casuale che il comportamento colpevole legittimante una
decisione di scioglimento senza preavviso del contratto sia stato o no scoperto prima della fine di quest’ultimo.
33
Come rilevato dalla AHW in occasione dell’udienza dibattimentale, la possibilità per il preponente di liberarsi dall’obbligo
di pagare un’indennità all’agente commerciale, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 18, lett. a), della direttiva,
avrebbe come conseguenza una distorsione della concorrenza. Pertanto, a suo avviso, la suddetta disposizione, costituendo
un’eccezione all’obbligo di pagamento di un’indennità, dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione letterale, nel senso
di richiedere che il comportamento colpevole dell’agente costituisca una causa diretta della decisione di sciogliere il contratto.
Inoltre, sulla base dell’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva, il quale prevede una valutazione sotto il profilo dell’equità,
sarebbe possibile ridurre l’ammontare dell’indennità o addirittura privare totalmente l’agente di quest’ultima.
34
Il governo tedesco propone di rispondere in senso affermativo alla seconda questione. Infatti, la direttiva, della quale la
fiducia e l’obbligo di lealtà reciproca costituirebbero principi essenziali, mirerebbe a stabilire un giusto equilibrio tra
gli interessi delle parti. A norma dell’art. 18, lett. a), della direttiva, il diritto all’indennità sarebbe escluso qualora
l’inadempimento imputabile all’agente commerciale non sia stato direttamente la causa della decisione di scioglimento del
contratto, ma esistesse obiettivamente prima dell’adozione di tale decisione e avrebbe potuto giustificare, a norma del diritto
nazionale, una decisione di scioglimento del contratto senza preavviso. Sarebbe sufficiente che il comportamento colpevole
dell’agente commerciale possa in teoria essere utilizzato dal preponente come motivo della decisione di porre termine al contratto
(causalità ipotetica). Per contro, secondo il governo tedesco, poiché le due condizioni suddette dovrebbero sussistere cumulativamente,
l’art. 18, lett. a), della direttiva non sarebbe applicabile qualora esse non siano soddisfatte allo stesso tempo e l’inadempimento
di un’obbligazione si sia verificato soltanto dopo la decisione di porre termine al contratto.
35
A parere della [OSCURATO:PERSONA], il regime istituito dagli artt. 17‑19 della direttiva presenta carattere imperativo. Ciò premesso,
un’interpretazione più estesa dell’art. 18, lett. a), della direttiva sarebbe conciliabile con un equo compromesso tra gli
interessi del preponente e quelli dell’agente commerciale. Infatti, anche l’agente commerciale sarebbe meritevole di essere
tutelato nel suo affidamento quanto al fatto che il preponente non ha giudicato il suo comportamento sufficientemente grave
per giustificare uno scioglimento del contratto. Inoltre, nulla impedirebbe al preponente di dichiarare all’agente commerciale
che il comportamento di quest’ultimo l’avrebbe portato a sciogliere il contratto se egli non avesse già dichiarato la disdetta.
36
Nel caso in cui il preponente scopra l’inadempimento dell’agente commerciale soltanto dopo la fine del rapporto contrattuale,
sarebbe per lui impossibile porre termine al contratto sulla base di tale motivo, in quanto non esisterebbe più alcun rapporto
contrattuale suscettibile di essere sciolto. Poiché il legislatore dell’Unione ha rinunciato a prevedere nella direttiva disposizioni
per tale ipotesi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero liberi, nel rispetto dei limiti imposti dal Trattato, di escludere o no un diritto
all’indennità. Invero, nel caso in cui il preponente abbia appreso l’esistenza del comportamento colpevole dell’agente prima
della fine del contratto e non abbia fatto valere tale comportamento come causa di recesso, il diritto all’indennità sarebbe
sì mantenuto, ma tale comportamento potrebbe essere preso in considerazione in sede di adeguamento dell’indennità per ragioni
di equità.
Risposta della Corte
37
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 18, lett. a), della direttiva debba essere
interpretato nel senso che esso osta a che un agente commerciale indipendente sia privato della sua indennità di clientela
qualora il preponente dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal
contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato
dal contratto in parola.
38
Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 18, lett. a), della direttiva, l’indennità
da questa prevista non è dovuta qualora il preponente risolva il contratto «per» un’inadempienza imputabile all’agente commerciale,
la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto.
39
Orbene, l’utilizzo, da parte del legislatore dell’Unione, della preposizione «per» è idoneo a supportare la tesi, fatta valere
in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il suddetto legislatore intendeva esigere l’esistenza di una causalità diretta
tra l’inadempimento imputabile all’agente commerciale e la decisione del preponente di porre fine al contratto affinché l’agente
commerciale potesse essere privato dell’indennità prevista dall’art. 17 della direttiva.
40
Tale interpretazione risulta corroborata dalla genesi storica della direttiva. Infatti, come risulta dalla proposta relativa
all’adozione di quest’ultima (GU 1977, C 13, pag. 2), la [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente proposto che l’indennità di clientela
non fosse dovuta qualora il preponente avesse sciolto il contratto o «avrebbe potuto scioglierlo» a motivo di una colpa dell’agente
tale da escludere che detto preponente potesse mantenere in vita il rapporto contrattuale. Orbene, è giocoforza constatare
che il legislatore dell’Unione non ha accolto la seconda causa di decadenza dall’indennità che era stata proposta.
41
L’interpretazione presentata qui sopra trova inoltre conforto nel fatto che la stessa preposizione viene utilizzata nelle
varie versioni linguistiche dell’art. 18, lett. a), della direttiva, ed in particolare in quella spagnola («por un incumplimiento
imputable al agente comercial»), tedesca («wegen eines schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters»), inglese («because
of default attributable to the commercial agent»), francese («pour un manquement imputable à l’agent commercial»), italiana
(«per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale») e polacca («z powodu uchybienia przypisywanego przedstawicielowi
handlowemu»).
42
È opportuno aggiungere che, costituendo un’eccezione al diritto dell’agente ad ottenere un’indennità, l’art. 18, lett. a),
della direttiva va interpretato restrittivamente. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata in un senso che
finirebbe per aggiungere una causa di decadenza dal diritto all’indennità da essa non prevista espressamente.
43
Stanti tali circostanze, qualora il preponente prenda conoscenza dell’inadempimento dell’agente commerciale soltanto dopo
la fine del contratto, non è più possibile applicare il meccanismo previsto dall’art. 18, lett. a), della direttiva. Di conseguenza,
l’agente commerciale non può essere privato del suo diritto all’indennità sulla scorta di tale disposizione qualora il preponente,
dopo avergli notificato il recesso dal contratto mediante preavviso, dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente
che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.
44
Occorre nondimeno aggiungere che, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva, l’agente commerciale
ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso. Non può dunque escludersi che del comportamento di detto agente si tenga conto nell’ambito della valutazione intesa
a stabilire il carattere equo dell’indennità che gli spetta.
45
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 18, lett. a),
della direttiva osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente
dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante
preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli
[OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato
della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi
dopo la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare
un recesso immediato dal contratto in parola.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.