CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13634/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difes o dall’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del S indaco p.t., rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Maggio,con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d el la Campania, n. 5350/2020depositata il 12 novembre 2020 Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di pagamento (n. 4173 del 201 6 ) riguardant e l’omesso versamento della Tari per l’anno 201 5 , emess o da l Comune di Ischia(d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(d’ora in poi ricorrente ) ; - la CTR , conferman d o la pronuncia di primo grado , ha respinto l’appelloproposto dall’odierno ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • è infondata l’eccezione di i llegittimità della delibera della giunta comunale n. 89 del 2014 in merito alla dedotta incompatibilità della responsabile della IUC, in quanto tale vizio andava rappresentato innanzi al giudice amministrativo, posto che l’atto contestato non ha natura di disposizione di prelievo fiscale; • ai sensi dell’art. 62 , comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il tributo è dovuto per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali a qualsiasi titolo adibiti e,inoltre, il regolam ento comunale precisa che sussiste imposizione tributaria per tutti i locali anche scoperti dove si svolgono attività produttive in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati; l a disposizione del regolamento comunale contiene un elenco a titolo indicativo e non esaustivo di detti locali; • è ragionevole la differenziazione operata dall'ente impositore tra civili abitazioni e attività alberghiere in ragione della maggiore capacità produttiva di queste ultime;• la determinazione della superficie tassabile nel caso di specie è avvenuta a seguito di contraddittorio con la parte senza che questa abbia mosso alcun rilievo, tenuto conto che sono stati adoperati gli stessi criteri utilizzati negli anni precedenti ai fini dell'imposta Tarsu; • i l contribuente avrebbe dovuto farsi carico di avanzare formale richiesta di esclusione di alcune aree della superficie dalla superficie tassabile a seguito della determinazione di questa avvenuta nel contraddittoriocon lo stesso; - la ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi , il controricorrente si costituisce con controricorso, la ricorrente produce istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, verbale di definizione del giudizio e atto di rinuncia allasolidarietà professionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 97 Cost . , art. 6 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 49del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si duole la ricorrente dell’illegittimità della delibera con cuiil Comune di Ischia ha designato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale . Rappresenta che la dottoressa ha preso parte all’ iter amministrativo della sua nomina, rendendo il parere di regolarità tecnica, richiesto dall’art. 49 del d.lgs. n. 2 67 del 2000. L’evidente conflitto di interessi , ad avviso della ricorrente , avrebbe riverberatoi propri effetti invalidanti sul provvedimento oggi impugnato, tenuto conto che la su nominata dottoressa lo ha predisposto e firmato. Chiede, quindi, la ricorr ente la disapplicazione della citata delibera di designazione. I giudici di merito hanno ritenuto infondata l’eccezione sul presupposto della loro carenza di giurisdizione. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , cod. proc. civ. la violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto e pronunciato ex art. 112, cod. proc. civ. , e di quello del tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 342 cod. proc. civ. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della decisione questioni non attinenti a quelle introdotte dalla stessa ricorrente e devolute ai giudici con il terzo motivo di appello, conriferimento alla questione dell'illegittimità del criterio di calcolo della Tari stabilito per gli alberghi dal controricorrente. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 1, comma 641,della l. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 3.7 del Regolamento comunale di Ischia, approvato con delibera della giunta comunale del 9 settembre 2014, n. 20, dell’art. 53 Cost., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ . Contesta la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, ai fini della determinazione della superficie tassabile«Valgono per la Tari l e medesime regole fissate per la Tarsu»e ha , quindi , ritenuto corretto l'operato dell'uffi cio che , per la determinazione dell'imposta , ha considerato le stesse superfici già dichiarate accertate negli anni precedenti ai fini del prelievo Tarsu. 4. Nel c orso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione del 26.1.2023 di rinuncia al ricorsocon istanza di estinzione del giudizio, rappresentando d i avere bonariamente definito la presente controversia con il controricorrente ( revisione in autotutela del dovuto) e in tal senso ha depositato altresì il relativo verbale, sottoscritto da entrambe le parti. 5. Il ricorso deve essere , pertanto , dichiar ato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese restano compensate tra le parti, tenuto conto del sopravvenuto accordo conciliativo . Quest’ultima evenienza esclude la sussistenza dei presupposti per la debenza,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art.13 D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammiss