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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36983/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 aprile 2024 del Tribunale di Latina , che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la recidiva e l'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicando altresì le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo pari alla durata della pena principale; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'elemento del dolo specifico risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e della sospensione della pena, è inammissibile, in quanto nel provvedimento impugnato è presente adeguata motivazione sul trattamento punitivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 aprile 2024 del Tribunale di Latina , che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la recidiva e l'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicando altresì le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo pari alla durata della pena principale; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'elemento del dolo specifico risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e della sospensione della pena, è inammissibile, in quanto nel provvedimento impugnato è presente adeguata motivazione sul trattamento punitivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il