CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 11851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tZí, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ehe ha concluso chiedendo ei '21" 112 i C - 3 2 , . zy, (3 .2 @dito il difensolT_ [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 6/10/2020 per quello che qui rileva ha confermato la sentenza del tribunale che lo ha dichiarato responsabile del reato di indebito utilizzo di due carte bancomat. Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è palesemente inammissibile La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 3.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Luci MPERIALI D