CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 27944/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20084/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO FANTINIe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - nonché Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -intervenute - avverso la sentenza n. 900/2022 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositata il 12/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 12/5/2022, la Corte d’appello di Firenze ha confermato (benché sulla base di una diversa motivazione) la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità delle due diverse opposizioni (poi riunite) proposte dallaAntonini s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di Siena avevo ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e ad [OSCURATO:PERSONA], in favore del Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA].p.a., di somme rif erite a due contratti di leasing aventi ad oggettola concessione dell’uso di macchinari in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmenterilevato l’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’improcedibilità delle opposizioni propostedalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Monte dei Paschi di Siena in ragione della mancata introduzione del procedimento di mediazione previsto dalla legge(art. 5, co. 1 - bis della legge n. 28/2010), dovendo ritenersi che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere relativo Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’introduzionedi detto procedimento di mediazione incomba, non già a carico dell’opponente, bensì della parte opposta (attore in senso sostanziale)e, dunque, nella specie, a carico del Monte dei Paschi di Siena; nelcaso in esame, peraltro, le parti opponenti, a fronte del mancato adempimento di tale incombente da parte del Monte dei Paschi di Siena, nulla avevano tempestivamente eccepito, né un simile rilievo era stato operato d’ufficio (essendosi il giudice di p rimo grado erroneamente limitato a rilevare la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte dei soli opponenti), con la conseguente sopravvenuta impossibilità di procedere al rilievo dell’improcedibilitàdel giudizio; ciòposto, nel merito, la corte d’appello - superata ogni eccezione dicarattere rituale sollevata dagli opponenti/appellanti - ha accertato la sussistenza del credito vantato da Monte dei Paschi di Siena in relazione ai contratti di leasing dedotti in giudizio, pervenendo alla sostanzialeconferma della decisione di primo grado nella parte in cui avevaconfermato il decreto ingiuntivo originariamente opposto; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i servizi finanziarialle imprese s.p.a., resiste con controricorso; laCorimac [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l e la [OSCURATO:SOCIETA]., in previsione dell’originariaadunanza in camera di consiglio del 13/5/2025 (allorché la causa è stata tolta dal ruolo e successivamente rifissata per la decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio) hanno Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri depositatomemoria illustrativa contenente un atto di intervento ex art.111c.p.c., in qualità di cessionarie del credito dedotto in giudizio; la [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatoulteriore memoria; consideratoche, ritiene preliminarmente il Collegio di dover dichiarare l’inammissibilità dell’intervento spiegato in questa sede dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., trovando applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità,ai sensi del quale i l successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenzadi merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancandoun’ espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito ( cfr. Sez. 1, Ordinanzan. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 - 01) ; inparticolare, occorre specificare come tale difetto di legittimazione all’intervento discenda dalla decisiva circostanza della già avvenuta costituzione, nel giudizio di legittimità, del dante causa a titolo particolare, con la conseguente insussistenza d i alcuna irrimediabile lesione del diritto di difesa di quest’ultimo (cfr., da ultimo Sez. 3, Ordinanzan. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 - 01) ; conl’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 1 - bis , d.lgs. n. 28/2010, per avere la corte territoriale Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena in fase monitoria (con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto), non avendo il creditoreritualmente assolto all’onere di promuovere la p rocedura di mediazione obbligatoria, non potendosi nella specie ritenere sanato taledifetto (in ragione della mancata eccezione della controparte o di alcun rilievo giudiziale d’ufficio), avendo il primo giudice tempestivamenterilevato la mancata attivaz ione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte di Monte dei Paschi di Siena (poi rimastainerte): situazione, quest’ultima, in nessun modo assimilabile aquella in cui l’eccezione di improcedibilità non sia stata sollevata da alcuno, né rilevata ufficio, atteso che il tribunale aveva disposto l’attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria proprio per aver rilevato l’improcedibilità della domanda (pur gravando erroneamente l’opponente dell’onere di tale attivazione), dovendosi pertanto ragionevolmente ritenere che il primo giudice avesse tempestivamente rilevato l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta in fase monitoria così impedendo ogni decadenza dalla rilevabilitàd’ufficio del difetto della ridetta condizione di procedibi lità; ciò posto, la corte d’appello avrebbe dovuto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l’improcedibilità del giudizio seguito all’azioneproposta in sede monitoria da Monte dei Paschi di Siena e, perl’effetto, revocare l’opposto decreto ingiuntivo; ilmotivo è infondato ; osservain primo luogo in Collegio come, secondo quanto statuito dal recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 , Rv. 658634 - 01) , n elle Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudiziodi opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l ’ onere di promuovere la proceduradi mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citatocomma 1 - bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo ; secondo quanto esplicitato nella relazione diffusa dall’Ufficio del Massimario presso questa Corte di Cassazione con riferimento alla vicenda decisa dal richiamato provvedimento delle Sezioni Unite , in quell’occasione(come emerge dalla lettura di detta relazione , e non dallasentenza, che tace sul punto) , « costituito il creditore opposto » , il giudicedell’opposizione concesse « la provvisoria esecuzione (parziale) deldecreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., con assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ( ex art. 5, comma 1 - bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 28del 2010) » . Di seguito, lo stesso giudice dell’opposizione, rilevando lamancata presentazione della domanda di mediazione e ritenendo il relativo onere gravante in capo al debitore (attore in opposizione), dichiarò l’improcedibilità dell’opposizione e della domanda riconvenzionalecon sentenza, il cui appello fu d ichiarato inammissibile exart. 348 bis c.p.c. » (Rel. n. 219 del 30 ottobre 2019); le Sezioni Unite , dunque, gestirono un caso nel quale il giudice dell’opposizione aveva esercitato il potere di rilevazione del mancato esperimento della mediazione sollecitando entrambe le parti a darvi Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corso, salvo poi, successivamente, addebitare le conseguenze di tale mancatoespletamento alla parte opponente ; varrà rimarcare come la scelta , contenuta nella decisione allora sottoposta all’esame delle Sezioni Unite , di addebitare la mancata attivazione della mediazione alla sola parte opponente (pur essendo stateonerate di tale adempimento entrambe le parti) , non elideva , in ogni caso , che anche la parte opposta era stata comunque onerata dell’attivazionedella mediazione ; viceversa,nel caso oggetto dell’odierno giudizio , secondo quanto esposto dal giudice d’appello, il giudice dell ’ opposizione a decreto ingiuntivo « concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, rilevata la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, la disponeva,onerando dell’incombenza la parte opponente » (ultim a rig a della pag. 10 e prim e due righe della pag. 11 della sentenza impugnata); inforza di tali premesse (non contestate, quando avrebbero dovuto essereeventualmente contesta te con il mezzo della revocazione ), deve ritenersiche a ragione la corte territoriale abbia ritenuto non rilevat o il difettodella mediazione in quanto di spettanza della parte opposta ; in breve, il rilievo del mancat o esperimento della mediazione a seguitodella previa espress a attribuzione del relativo onere alla parte sbagliata,una volta considerat o errone o ( giusta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite) , si risolve nel mancato esercizio del poteredi rileva zione de l difetto di mediazione con riguardo, non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche con riferimento alla parte (non tempestivamente sollecitata) che quell’onereavrebbe dovuto assolvere; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, conseguentemente, il difetto di procedibilità conseguenteal mancato esperimento del procedimento di mediazione deve ritenersi sanato dal relativo omesso rilievo, tanto su istanza di parte,quanto d’ufficio dal giudice ; devepertanto ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al rilievo d’ufficio, è precluso al giudicedi appello rilevare l’improcedibilità della domanda (cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 13 /12/ 2019 ; conf. Sez. 3, Sentenza n. 29017 del 13/11/2018 ; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 14676del 31/05/2025 , Rv. 674983 - 02) ; sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate,dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; la sostanziale novità dell e question i di diritto trattat e vale, ad avviso del Collegio, a integrare i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso. Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 20084/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] integralmente compensat e tra le parti le spese del p