Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1961

Cassazione n. 28465/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1961 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 28.5.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato all'interno di un supermercato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato e violazione di legge ex art. 129, c.p.p., in ordine alla legale rappresentanza del supermercato "Lidl"

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1961 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 28.5.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato all'interno di un supermercato, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato e violazione di legge ex art. 129, c.p.p., in ordine alla legale rappresentanza del supermercato "Lidl" 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 28465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris