CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti; ritenuto che il ricorso è inammissibile atteso che il primo motivo di ricorso reitera doglianze meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagbati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito mentre i rilievi prospettati, piuttosto che rassegnare effettivi vizi della motivazione, appaino in realtà diretti a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso risulta oggi superato, nella manifesta infondatezza che ne delinea il portato, dalle considerazioni espresse dalla sentenza n. 182 del 30 luglio 2021 della Corte Costituzionale; ritenuto infine che i motivi aggiunti, a tacer d'altro, accedendo ad un ricorso inammissibile si che ne risulta comunque preclusa nel merito la valutazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • 0 1 G Il -'