CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 13190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 23 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la riduzione dell'aumento di pena, effettuato in sede di applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., da parte della medesima Corte con ordinanza del 6.12.2017. A ragione della decisione, riteneva non applicabile al caso di specie il consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato dalla difesa, che, in relazione al disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ammette la riproposizione di analoga istanza di applicazione della disciplina della continuazione, già rigettata, in relazione a reati giudicati con le medesime sentenze allorché vengano offerti elementi nuovi in fatto e in diritto; spiegava che l'istanza formulata dalla condannata, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, non era stata rigettata, ma accolta con ordinanza del 6.12.2017 e che quanto dedotto dalla difesa, relativamente all'eccessivo aumento disposto per effetto del riconosciuto vincolo, avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione; aggiungeva che l'elemento evidenziato dalla medesima difesa - secondo cui tra le condotte delittuose poste in essere dalla Buonocore vi sarebbe stata una parziale coincidenza (non dedotta con l'originaria istanza), che avrebbe dovuto comportare una più benevole determinazione della pena in aumento a titolo di continuazione - non poteva dirsi "nuovo", in quanto già sussistente alla momento della valutazione e decisione della precedente istanza, emergendo dalla lettura delle motivazioni delle sentenze. 2. Avverso detto provvedimento, i difensori di fiducia della condannata, avvocati [OSCURATO:PERSONA] di Fraia e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Secondo la difesa, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice dell'esecuzione, la parziale coincidenza delle condotte delittuose poste in essere dalla Buonocore costituirebbe "elemento nuovo" non dedotto nell'originario incidente di esecuzione; tale circostanza, infatti, pur sussistente al momento della prima decisione ed emergente dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di merito, oltre a non essere stata rappresentata nella precedente istanza della condannata, non sarebbe stata valutata dal Giudice dell'esecuzione; sussisterebbe, inoltre, vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva addotto a fondamento del provvedimento di inammissibilità l'assenza di elementi di novità, nonostante dagli atti procedimentali emergesse il contrario.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, come in precedenza evidenziato, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente osservato che non fosse applicabile al caso di specie il consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamato dalla difesa, che, in relazione al disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ammette la riproposizione di analoga istanza di applicazione della disciplina della continuazione, già rigettata, in relazione a reati giudicati con le medesime sentenze allorché vengano offerti elementi nuovi in fatto e in diritto; e ciò in quanto l'istanza formulata dalla condannata, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, non era stata respinta, ma accolta con ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale la condannata avrebbe dovuto proporre impugnazione al fine di fare valere le proprie doglianze in relazione alla determinazione della pena effettuata in quella sede. 5. A fronte di ciò, la ricorrente non si confronta con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, ma ripropone profili di censura riguardanti l'asserita "novità" dell'elemento rappresentato nell'istanza oggetto dello scrutinio del Giudice dell'esecuzione non dedotto nella precedente richiesta e né valutato nella relativa decisionerche, però, non costituisce la ratio decidendi del provvedimento ricorso. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese cleU processuali e della somma di euro tremila in favorettàssa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estenso