CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 2255, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto, il 21.11.2014, e pubblicata il 27.10.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, prendendo le mosse da verifica tributaria eseguita dalla Guardia di Finanza e concluso con la consegna di PVC alla contribuente il 30.5.2008, notificava alla [OSCURATO:PERSONA], attiva nel settore immobiliare, l’avviso di Oggetto: Società - Maggior reddito non dichiarato - Compravendite immobiliari - Elementi indiziari non valutati. accertamento n. RFJ0302003262009, avente ad oggetto Iva ed Irap con riferimento all’anno 2004. In sostanza l’Amministrazione finanziaria contestava alla società di avere ceduto una pluralità di immobili ad un prezzo superiore rispetto a quello dichiarato, in tal modo accumulando un reddito (Euro 426.878,60) non sottoposto all’imposizione, oltre a non aver dichiarato né contabilizzato i ricavi derivanti dalla fatturan. 28/bis (Euro 70.000,00). 2. La società presentava ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, proponendo plurime censure. La CTP accoglieva per larga parte l’impugnativa introdotta dalla contribuente, e riduceva il maggior reddito societario accertato ad Euro 100.000,00. 3. Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto. La società si costituiva e proponeva appello incidentale in relazione al maggior reddito societario comunque ritenuto accertato. La CTR rigettava il ricorso principale dell’Amministrazione finanziaria, mentre accoglieva il ricorso incidentale proposto dalla società, con la conseguenza che l’avviso di accertamento rimaneva completamente annullato. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. La contribuente ha ricevuto notifica del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, in data 3.5.2016, e presso il legale rappresentante, in data 4.5.2016, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, perché riportante una motivazione meramente apparente, con la quale il giudice dell’appello ha rigettato i motivi di ricorso sottoposti senza neppure esaminarli. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, l’Amministrazione finanziaria rinnova la censura di nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per effetto della mera apparenza della motivazione adottata, che non esamina gli argomenti e gli elementi di prova allegati. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta il vizio di motivazione della sentenza pronunciata dalla CTR per aver trascurato l’esame di fatti decisivi, consistenti nella pluralità di elementi allegati per assicurare la prova dell’evasione fiscale contestata alla contribuente. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 35, comma 23 bis, del Dl n. 223 del 2006, come conv., nonché dell’art. 1, comma 265, della legge n. 244 del 2007, per non avere la CTR esaminato, singolarmente e complessivamente, la pluralità di circostanze indiziarie raccolte per consentire di ritenere accertata la responsabilità fiscale della società [OSCURATO:PERSONA]. 5. Mediante i suoi strumenti di impugnazione, proposti in relazione ai profili della nullità della sentenza, della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente Agenzia delle Entrate propone contestazioni omogenee, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Occorre premettere che le contestazioni sono ammissibili, avendo l’Ente impositore provveduto ad indicare su quali passaggi del PVC i suoi argomenti si fondano, ed a segnalare in qual modo siano state proposte le proprie difese in materia nel corso dei gradi di merito del giudizio. 5.2. In sostanza l’Amministrazione finanziaria critica la CTR per non aver affatto esaminato la pluralità di elementi indiziari da essa allegati al fine di provare la condotta evasiva della società, concretizzata nell’aver dichiarato un valore di vendita degli immobili inferiore all’effettivo prezzo di cessione, ed avere interamente annullato l’avviso di accertamento adottando una motivazione puramente apparente. Peraltro, osserva la ricorrente, il giudice dell’appello non ha per nulla esaminato la contestazione secondo cui la sentenza di primo grado aveva riconosciuto alla società dei costi che avrebbe sostenuto, ma lo aveva fatto in maniera del tutto illegittima. La società, infatti, non aveva mai domandato il riconoscimento di simili oneri, e pure la modalità di calcolo adottata dalla CTP risultava illegittima. 6. L’Agenzia delle Entrate critica che gli elementi da essa addotta per affermare la responsabilità fiscale della società non consistevano affatto nel “solo scostamento del valore normale, senza suffragare la propria pretesa con altri elementi gravi, precisi e concordanti” (sent. CTR, p. 3), come afferma erroneamente il giudice dell’appello, perché dall’esame degli atti di causa emergeva evidente che la contestazione della responsabilità nonfosse “basata unicamente sulla presunzione derivante dallo scostamento tra il corrispettivo delle cessioni e il valore normale dei beni, ma fosse basata su ulteriori elementi idonei a supportare la pretesa fiscale” (ric., p. 17). 6.1. In realtà, sin dal PVC, e quindi nell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria aveva evidenziato, ad esempio, il rinvenimento presso la sede sociale di documentazione extracontabile e del listino prezzi informale degli appartamenti, nonché di filesestratti dal c omputer sociale. Aveva inoltre acquisito informazioni dagli acquirenti, che confermavano i reali prezzi di vendita come pari a quelli riportati nel listino informale rinvenuto (p. 15 PVC, richiamato in ric., p. 6). L’Ente impositore aveva pure esaminato una pluralità di preliminari di vendita e, ancora, aveva riscontrato una pluralità di mutui concessi agli acquirenti per il pagamento degli immobili venduti dalla società, ottenuti però per un importo superiore rispetto al prezzo di compravendita dichiarato dell’immobile (ibidem). 6.2. La CTR motiva il suo rigetto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria scrivendo: “si osserva che non possono trovare accoglimento le eccezioni di illegittimità della sentenza di primo grado sollevate dall’Ufficio in tema di violazione dell’art. 112 C.P.C e dell’art. 109 T.U.I.R., nonché di quanto eccepito in relazione alla violazione del principio di legalità della sentenza stessa. A giudizio di questa Commissione, infatti, la sentenza appellata risulta essere stata emessa nel rispetto delle leggi che governano la fattispecie trattata e contiene una motivazione chiara ed esaustiva, dove appare di fatto rilevabile l’iter logico del procedimento valutativo seguito dal giudice tributario”, tutto qui. Il prosieguo della motivazione è infatti dedicato ad esaminare il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente, e si è anticipato che, secondo la CTR, l’unico elemento per affermare la responsabilità fiscale della società proposto dall’Ente impositore sarebbe consistito, nella valutazione del giudice dell’appello, nella differenza tra il prezzo di vendita dichiarato degli immobili ed il loro valore normale. 7. Non può allora non riscontrarsi che della pluralità di elementi indiziari allegati dall’Agenzia delle Entrate, ed innanzi riassunti, la CTR non ne esamina alcuno, giungendo alle sue conclusioni sul fondamento di un argomento, l’essere l’accertamento esclusivamente fondato sullo scostamento del prezzo di vendita dichiarato degli immobili rispetto al loro valore normale, che risulta chiaramente smentito dalle risultanze di causa. 8. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, perché, in diversa composizione, p