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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 07978/2022

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A sul ricorso iscritto al n. 11751/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del curatore pro tempore rappresentato ed assistito giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], in proprio, già legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentato ed assistito giusta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 Numero sezionale 6351/2021 delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, Numero di raccolta generale 7978/2022Data pubblicazione 11/03/2022 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 861/34/14 depositata il 12/03/2014 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello della società e confermato quindi la sentenza della CTP di Catania che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di liquidazione per iva 2004; - avverso la sentenza sopradetta propongono ricorso per cassazione sia la curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a tre motivi, sia il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio con atto articolato in due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con due autonomi controricorsi; Considerato che: - con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, il primo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., con riguardo all'omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale questi aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte dei Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 giudici di primo grado sul motivo di ricorso nel quale si eNumero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022ra eccepito che le sanzioni erano state illegittimamente irrogate con Data pubblicazione 11/03/2022 unico atto oltre che alla società anche al ricorrente personalmente quale legale rappresentante della società ed autore della violazione in contrasto con l'art. 7 d.

L. n. 269 del 2003 come conv. in legge n. 326 del 2003; tal motivo risulta strettamente connesso con il secondo mezzo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 ricitato e dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. in relazione con l’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di esprimere le ragioni di fatto e di diritto che stanno a fondamento dell' implicito rigetto del motivo di appello di cui alla questione sopra esposta e per aver comunque violato il principio secondo cui le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse nell'ambito di rapporti facenti capo una persona giuridica sono irrogabili solo nei confronti della stessa e non nei confronti dell'autore materiale del fatto; - i tali motivi sono entrambi inammissibili per difetto di interesse; - va premesso che in forza di giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016) nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata; nel presente caso non sono dedotte in alcun modo ragioni per le quali la questione relativa alla responsabilità per sanzioni de [OSCURATO:PERSONA] potrebbe provocargli pregiudizio dal momento che nel presente caso è pacifica la sua esclusione da detta responsabilità applicandosi alla fattispecie in esame la disposizione dell’art. 7 d.

L. n. 269 del 2002 come convertita in legge, già citata, che consente l'irrogazione delle sanzioni unicamente alla società e non al suo legale rappresentante; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 - soprattutto, ancora in controricorso (pag.11 dell’atto primo Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 periodo) qui apertamente ammette l’[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] che la pretesa per sanzioni non intende rivolgersi nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso quindi perde di interesse e va dichiarato in tal senso inammissibile difettando tal presupposto; - venendo poi all’esame del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento, rileva il Collegio che la contribuente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art.111 Cost., 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 36 c. 2 n. 2 e n. 4 d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di esaminare i motivi di appello in base al rilievo che nella medesima udienza era stata trattata altra causa ritenuta pregiudiziale relativa al diniego dell'agevolazione riguardante gli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 e che tale causa era stata decisa nel senso della inapplicabilità dei benefici di cui trattasi alla contribuente in quanto priva di sede operativa in uno dei comuni colpiti dalle calamità naturali; inoltre, il giudice dell'appello – sempre secondo la prospettazione del ricorrente – non ha comunque esplicitate nella sentenza impugnata né le ragioni che lo hanno condotto a tale conclusione né la idoneità di tale conclusione a fornire la soluzione anche della causa riguardante l'avviso di liquidazione; - il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., 132 c.2 n. 4 c.p.c., 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR commesso un errore di valutazione da cui discende vizio di ultra petizione poiché la sentenza oggetto di rinvio in merito all'esistenza di una sede operativa della società nella zona interessata dagli eventi sismici non costituisce punto comune entrambe le cause e deve quindi escludersi che la pronuncia su tale questione possa estendersi alla presente causa; la CTR avrebbe, secondo tal prospettazione, erroneamente ritenuto che Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 Numero sezionale 6351/2021 l'accertamento di merito relativo all'inesistenza di una sede Numero di raccolta generale 7978/2022Data pubblicazione 11/03/2022 operativa della società nella zona interessata dagli eventi sismici costituisse un punto comune alla causa pregiudicante (quella relativa all’appello della sentenza resa dalla CTP di Catania n. 293/06/2010) e alla causa pregiudiziata (la presente controversia), con ciò commettendo vizio di ultra petizione; - i motivi ridetti, in quanto costituenti frammentazioni di una medesima censura, possono esaminarsi congiuntamente e vanno rigettati; - gli stessi sono in primo luogo difettosi di autosufficienza; per consentire a questa Corte di rilevare il difetto di pregiudizialità denunciato, parte ricorrente avrebbe dovuto non solo trascrivere l’atto qui impugnato (il che risulta a pag. 19 e 20 del ricordo per cassazione), ma anche trascrivere sempre nel ricorso qui presentato l’atto impugnato nel giudizio definito in primo grado dalla sentenza della CTP di Catania n. 293/06/2010: solo dal confronto tra le due pretese dell’Erario questa Corte poteva esser posta in grado di verificare la sussistenza o meno della diversità di ragioni poste a base della pretesa erariale; - comunque, come si evince dalla trascrizione – invero del tutto parziale - in ricorso per cassazione dell’avviso di accertamento qui impugnato, l’Agenzia delle Entrate aveva in questo caso fondato l’accertamento non sulla natura indebita di un rimborso iva ottenuto a fronte di utilizzo di fattura fittizia (in quanto “l’emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della succitata nota di variazione n. 01/04 da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ha annullato contabilmente l’intera operazione”) ma piuttosto sulla circostanza che a fronte del debito iva originatosi in seguito alla variazione sopradetta, che aveva fatto emergere il debito iva ponendo nel nulla gli effetti della nota di variazione, il tributo in oggetto illegittimamente “non è stato versato per effetto delle norme agevolatrici relative agli Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 eventi calamitosi che hanno interessato, tra gli altri, anche il Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 comune ove è ubicata la sede della società verificata”; Data pubblicazione 11/03/2022 - a fronte quindi della riduzione del tributo iva per il 50% quale conseguenza dei benefici concessi ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi vulcanici del 29.10.2002, fruita dalla contribuente con il versamento in compensazione del 28.06.2007, l’Agenzia delle Entrate prima e la CTR poi hanno rispettivamente contestato alla società e accertato in fatto “la mancata sussistenza in capo alla stessa dei requisiti previsti dal D.M. 14.11.2002 e dall’art. 1, c. 1011 della L. n.296/2006 per usufruire dei benefici fiscali concessi con le citate norme, vale a dire è stato stabilito che essa alla data in cui si sono verificati i suddetti eventi non aveva nel Comune di Castiglione di Sicilia (uno dei comuni ricompresi nell’anzidetto D. M.) la sede operativa”; - tal elemento di fatto, costituente ratio decidendi della pronuncia di appello, non risulta affatto scalfito dei motivi ricorso che introducono unicamente una difforme interpretazione, peraltro erronea, delle ragioni poste a base della pretesa dell’Agenzia e che come tale va dichiarata inammissibile; - infatti, anche nel processo tributario trova applicazione la logica interna delle decisioni comune al codice di rito civile, che resta quella di cui all'art. 276 c.p.c., secondo la quale le decisioni di merito possono implicare una decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali, mentre la decisione su queste ultime, pur definendo l'intera materia del contendere, non affronta la questione di merito che resta assorbita, senza essere decisa in un senso o nell'altro (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2254 del 2011); - correttamente, secondo tal principio, la CTR ha quindi valutato come pregiudiziale la questione sopra riassunta e all’esito di detta valutazione ha attribuito ad essa “valore assorbente” tale da render superfluo l’esame del merito (penultimo periodo della motivazione della sentenza impugnata, pag. 3); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 - il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del Data pubblicazione 11/03/2022 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di appello mancato di pronunciarsi sulla questione relativa alla ontologia inadeguatezza dell’atto impugnato in relazione all’attività di accertamento, questione che se presa in esame lo avrebbe condotto a deciderne l’annullamento; inoltre dall’utilizzo di tal strumento abnorme per il recupero dell’iva sarebbe derivata la preclusione in capo al contribuente della procedura per la definizione delle sanzioni in modo più mite come previsto dall’art. 17 c. 2 del d.

Lgs. n. 472 del 1997; - il motivo, in tutte le sue declinazioni, è complessivamente da rigettarsi; - quanto all’asserita mancata pronuncia, il motivo è difettoso quanto ad autosufficienza, dal momento che non si trascrive in ricorso l’atto di appello nel quale, a fronte della decisione della CTP (questa invero debitamente trascritta in ricorso per cassazione a pag. 25 in nota 1), la questione è stata debitamente e in quei termini riproposta di fronte alla CTR; - come è noto, (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021) nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio Cons.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti Data pubblicazione 11/03/2022 processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi; - inoltre e in ogni caso, come questa Corte ha ancora di recente ribadito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020) non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione; - e nel presente caso, il motivo comunque declinato pone una questione del tutto sprovvista di decisività; - invero, dall’esame dell’atto impugnato, in parte trascritto nella nota a piè di a pag. 19 e 20 del ricorso per cassazione, si evince come correttamente l’Amministrazione abbia in concreto proceduto proprio alla rettifica della dichiarazione iva, dalla quale prende le mosse l’operato dell’Ufficio: “visto il mod. unico anno 2005, relativo ai redditi dell’anno 2004 nel quale risulta l’importo di iva dovuta pari ad € 779.258,00…” per concludere “considerato che l’importo residuo da versare per Iva indebitamente rimborsata risulta esser pari ad € 131.401,00…” con la corretta Cons.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 determinazione, sempre in rettifica della dichiarazione presentata, Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 del tributo dovuto; Data pubblicazione 11/03/2022 - ed allora l’atto impugnato, indipendentemente dalla qualificazione attribuitagli, si configura quale vero e proprio avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione; l’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nella versione in vigore ratione temporis, rubricato “rettifica delle dichiarazioni” prevedeva che “l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis.

Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'Ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell'art.51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali Cons.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

Se vi è pericolo Data pubblicazione 11/03/2022 per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e

33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante (n.d.r. sottolineatura aggiunta)”; - in sintesi, quindi, in forza della disposizione sopra riportata l’Agenzia delle Entrate ben poteva, in questo caso, alla luce del PVC della Gdf di Catania del 14.12.2006, procedere con il provvedimento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 all’accertamento del maggior dovuto per IVA; tal strumento accertativo non è infatti per nulla abnorme in quanto previsto dalla legge proprio per tali casi; - l’atto impugnato, poi, è munito di ogni elemento sia in fatto sia in diritto atto a garantire il diritto di difesa del contribuente, manifestandosi in esso sia le ragioni poste a base della pretesa quanto alla prova sia l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio per addivenire alla richiesta di maggior tributo; esso è quindi del tutto Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 rispondente ai requisiti previsti dal Legislatore per l’avviso di Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 accertamento in rettifica delle dichiarazioni; Data pubblicazione 11/03/2022 - in ultimo, quanto al dedotto pregiudizio che sarebbe derivato alla contribuente società riguardo il mancato accesso alla definizione agevolata di cui all’art. 17 c. 2 del d.

Lgs. n. 472 del 1997, il Collegio rileva come l’Ufficio abbia in concreto “proceduto, con separato atto di contestazione, all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 6 d.

Lgs. 471/1997 in relazione all’imposta illegittimamente detratta, come sopra quantificata in complessivi € 835.663,26”; a fronte quindi dell’emissione di tal separato atto di irrogazione, ben poteva di fronte a tal provvedimento, autonomamente emesso e regolarmente ricevuto dal destinatario – se ritenutolo – la società contribuente accedere alla definizione ex lege prevista; - la disposizione invocata dal ricorrente prevede infatti che “in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”. - nessun pregiudizio quindi, sotto tal profilo dedotto, ha patito parte ricorrente; - conclusivamente, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile stante il suo difetto di interesse a contestare la debenza delle sanzioni, dalle quali non solo va mandato esente ma all’irrogazione delle quali è del tutto Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 estraneo; il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 fallimento va invece rigettato; Data pubblicazione 11/03/2022 - le spese tra le parti nella prima vicenda sono compensate; quanto alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento e Agenzia delle Entrate sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento; compensa le spese tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e l’[OSCURATO:PERSONA]; liquida le spese nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento e Agenzia delle Entrate in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico della società soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 11751/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del curatore pro tempore rappresentato ed assistito giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], in proprio, già legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentato ed assistito giusta F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 Numero sezionale 6351/2021 delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, Numero di raccolta generale 7978/2022Data pubblicazione 11/03/2022 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 861/34/14 depositata il 12/03/2014 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello della società e confermato quindi la sentenza della CTP di Catania che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di liquidazione per iva 2004; - avverso la sentenza sopradetta propongono ricorso per cassazione sia la curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a tre motivi, sia il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio con atto articolato in due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con due autonomi controricorsi; Considerato che: - con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, il primo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., con riguardo all'omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale questi aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte dei Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 giudici di primo grado sul motivo di ricorso nel quale si eNumero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022ra eccepito che le sanzioni erano state illegittimamente irrogate con Data pubblicazione 11/03/2022 unico atto oltre che alla società anche al ricorrente personalmente quale legale rappresentante della società ed autore della violazione in contrasto con l'art. 7 d. L. n. 269 del 2003 come conv. in legge n. 326 del 2003; tal motivo risulta strettamente connesso con il secondo mezzo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 ricitato e dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. in relazione con l’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di esprimere le ragioni di fatto e di diritto che stanno a fondamento dell' implicito rigetto del motivo di appello di cui alla questione sopra esposta e per aver comunque violato il principio secondo cui le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse nell'ambito di rapporti facenti capo una persona giuridica sono irrogabili solo nei confronti della stessa e non nei confronti dell'autore materiale del fatto; - i tali motivi sono entrambi inammissibili per difetto di interesse; - va premesso che in forza di giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016) nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata; nel presente caso non sono dedotte in alcun modo ragioni per le quali la questione relativa alla responsabilità per sanzioni de [OSCURATO:PERSONA] potrebbe provocargli pregiudizio dal momento che nel presente caso è pacifica la sua esclusione da detta responsabilità applicandosi alla fattispecie in esame la disposizione dell’art. 7 d. L. n. 269 del 2002 come convertita in legge, già citata, che consente l'irrogazione delle sanzioni unicamente alla società e non al suo legale rappresentante; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 - soprattutto, ancora in controricorso (pag.11 dell’atto primo Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 periodo) qui apertamente ammette l’[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] che la pretesa per sanzioni non intende rivolgersi nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso quindi perde di interesse e va dichiarato in tal senso inammissibile difettando tal presupposto; - venendo poi all’esame del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento, rileva il Collegio che la contribuente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art.111 Cost., 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 36 c. 2 n. 2 e n. 4 d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di esaminare i motivi di appello in base al rilievo che nella medesima udienza era stata trattata altra causa ritenuta pregiudiziale relativa al diniego dell'agevolazione riguardante gli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 e che tale causa era stata decisa nel senso della inapplicabilità dei benefici di cui trattasi alla contribuente in quanto priva di sede operativa in uno dei comuni colpiti dalle calamità naturali; inoltre, il giudice dell'appello – sempre secondo la prospettazione del ricorrente – non ha comunque esplicitate nella sentenza impugnata né le ragioni che lo hanno condotto a tale conclusione né la idoneità di tale conclusione a fornire la soluzione anche della causa riguardante l'avviso di liquidazione; - il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., 132 c.2 n. 4 c.p.c., 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR commesso un errore di valutazione da cui discende vizio di ultra petizione poiché la sentenza oggetto di rinvio in merito all'esistenza di una sede operativa della società nella zona interessata dagli eventi sismici non costituisce punto comune entrambe le cause e deve quindi escludersi che la pronuncia su tale questione possa estendersi alla presente causa; la CTR avrebbe, secondo tal prospettazione, erroneamente ritenuto che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 Numero sezionale 6351/2021 l'accertamento di merito relativo all'inesistenza di una sede Numero di raccolta generale 7978/2022Data pubblicazione 11/03/2022 operativa della società nella zona interessata dagli eventi sismici costituisse un punto comune alla causa pregiudicante (quella relativa all’appello della sentenza resa dalla CTP di Catania n. 293/06/2010) e alla causa pregiudiziata (la presente controversia), con ciò commettendo vizio di ultra petizione; - i motivi ridetti, in quanto costituenti frammentazioni di una medesima censura, possono esaminarsi congiuntamente e vanno rigettati; - gli stessi sono in primo luogo difettosi di autosufficienza; per consentire a questa Corte di rilevare il difetto di pregiudizialità denunciato, parte ricorrente avrebbe dovuto non solo trascrivere l’atto qui impugnato (il che risulta a pag. 19 e 20 del ricordo per cassazione), ma anche trascrivere sempre nel ricorso qui presentato l’atto impugnato nel giudizio definito in primo grado dalla sentenza della CTP di Catania n. 293/06/2010: solo dal confronto tra le due pretese dell’Erario questa Corte poteva esser posta in grado di verificare la sussistenza o meno della diversità di ragioni poste a base della pretesa erariale; - comunque, come si evince dalla trascrizione – invero del tutto parziale - in ricorso per cassazione dell’avviso di accertamento qui impugnato, l’Agenzia delle Entrate aveva in questo caso fondato l’accertamento non sulla natura indebita di un rimborso iva ottenuto a fronte di utilizzo di fattura fittizia (in quanto “l’emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della succitata nota di variazione n. 01/04 da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ha annullato contabilmente l’intera operazione”) ma piuttosto sulla circostanza che a fronte del debito iva originatosi in seguito alla variazione sopradetta, che aveva fatto emergere il debito iva ponendo nel nulla gli effetti della nota di variazione, il tributo in oggetto illegittimamente “non è stato versato per effetto delle norme agevolatrici relative agli Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 eventi calamitosi che hanno interessato, tra gli altri, anche il Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 comune ove è ubicata la sede della società verificata”; Data pubblicazione 11/03/2022 - a fronte quindi della riduzione del tributo iva per il 50% quale conseguenza dei benefici concessi ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi vulcanici del 29.10.2002, fruita dalla contribuente con il versamento in compensazione del 28.06.2007, l’Agenzia delle Entrate prima e la CTR poi hanno rispettivamente contestato alla società e accertato in fatto “la mancata sussistenza in capo alla stessa dei requisiti previsti dal D.M. 14.11.2002 e dall’art. 1, c. 1011 della L. n.296/2006 per usufruire dei benefici fiscali concessi con le citate norme, vale a dire è stato stabilito che essa alla data in cui si sono verificati i suddetti eventi non aveva nel Comune di Castiglione di Sicilia (uno dei comuni ricompresi nell’anzidetto D. M.) la sede operativa”; - tal elemento di fatto, costituente ratio decidendi della pronuncia di appello, non risulta affatto scalfito dei motivi ricorso che introducono unicamente una difforme interpretazione, peraltro erronea, delle ragioni poste a base della pretesa dell’Agenzia e che come tale va dichiarata inammissibile; - infatti, anche nel processo tributario trova applicazione la logica interna delle decisioni comune al codice di rito civile, che resta quella di cui all'art. 276 c.p.c., secondo la quale le decisioni di merito possono implicare una decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali, mentre la decisione su queste ultime, pur definendo l'intera materia del contendere, non affronta la questione di merito che resta assorbita, senza essere decisa in un senso o nell'altro (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2254 del 2011); - correttamente, secondo tal principio, la CTR ha quindi valutato come pregiudiziale la questione sopra riassunta e all’esito di detta valutazione ha attribuito ad essa “valore assorbente” tale da render superfluo l’esame del merito (penultimo periodo della motivazione della sentenza impugnata, pag. 3); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 - il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del Data pubblicazione 11/03/2022 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di appello mancato di pronunciarsi sulla questione relativa alla ontologia inadeguatezza dell’atto impugnato in relazione all’attività di accertamento, questione che se presa in esame lo avrebbe condotto a deciderne l’annullamento; inoltre dall’utilizzo di tal strumento abnorme per il recupero dell’iva sarebbe derivata la preclusione in capo al contribuente della procedura per la definizione delle sanzioni in modo più mite come previsto dall’art. 17 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997; - il motivo, in tutte le sue declinazioni, è complessivamente da rigettarsi; - quanto all’asserita mancata pronuncia, il motivo è difettoso quanto ad autosufficienza, dal momento che non si trascrive in ricorso l’atto di appello nel quale, a fronte della decisione della CTP (questa invero debitamente trascritta in ricorso per cassazione a pag. 25 in nota 1), la questione è stata debitamente e in quei termini riproposta di fronte alla CTR; - come è noto, (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021) nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti Data pubblicazione 11/03/2022 processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi; - inoltre e in ogni caso, come questa Corte ha ancora di recente ribadito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020) non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione; - e nel presente caso, il motivo comunque declinato pone una questione del tutto sprovvista di decisività; - invero, dall’esame dell’atto impugnato, in parte trascritto nella nota a piè di a pag. 19 e 20 del ricorso per cassazione, si evince come correttamente l’Amministrazione abbia in concreto proceduto proprio alla rettifica della dichiarazione iva, dalla quale prende le mosse l’operato dell’Ufficio: “visto il mod. unico anno 2005, relativo ai redditi dell’anno 2004 nel quale risulta l’importo di iva dovuta pari ad € 779.258,00…” per concludere “considerato che l’importo residuo da versare per Iva indebitamente rimborsata risulta esser pari ad € 131.401,00…” con la corretta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 determinazione, sempre in rettifica della dichiarazione presentata, Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 del tributo dovuto; Data pubblicazione 11/03/2022 - ed allora l’atto impugnato, indipendentemente dalla qualificazione attribuitagli, si configura quale vero e proprio avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione; l’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nella versione in vigore ratione temporis, rubricato “rettifica delle dichiarazioni” prevedeva che “l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. L'Ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell'art.51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 nonché da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi è pericolo Data pubblicazione 11/03/2022 per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante (n.d.r. sottolineatura aggiunta)”; - in sintesi, quindi, in forza della disposizione sopra riportata l’Agenzia delle Entrate ben poteva, in questo caso, alla luce del PVC della Gdf di Catania del 14.12.2006, procedere con il provvedimento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 all’accertamento del maggior dovuto per IVA; tal strumento accertativo non è infatti per nulla abnorme in quanto previsto dalla legge proprio per tali casi; - l’atto impugnato, poi, è munito di ogni elemento sia in fatto sia in diritto atto a garantire il diritto di difesa del contribuente, manifestandosi in esso sia le ragioni poste a base della pretesa quanto alla prova sia l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio per addivenire alla richiesta di maggior tributo; esso è quindi del tutto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 rispondente ai requisiti previsti dal Legislatore per l’avviso di Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 accertamento in rettifica delle dichiarazioni; Data pubblicazione 11/03/2022 - in ultimo, quanto al dedotto pregiudizio che sarebbe derivato alla contribuente società riguardo il mancato accesso alla definizione agevolata di cui all’art. 17 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997, il Collegio rileva come l’Ufficio abbia in concreto “proceduto, con separato atto di contestazione, all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 6 d. Lgs. 471/1997 in relazione all’imposta illegittimamente detratta, come sopra quantificata in complessivi € 835.663,26”; a fronte quindi dell’emissione di tal separato atto di irrogazione, ben poteva di fronte a tal provvedimento, autonomamente emesso e regolarmente ricevuto dal destinatario – se ritenutolo – la società contribuente accedere alla definizione ex lege prevista; - la disposizione invocata dal ricorrente prevede infatti che “in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”. - nessun pregiudizio quindi, sotto tal profilo dedotto, ha patito parte ricorrente; - conclusivamente, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile stante il suo difetto di interesse a contestare la debenza delle sanzioni, dalle quali non solo va mandato esente ma all’irrogazione delle quali è del tutto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11751/2015 estraneo; il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in Numero sezionale 6351/2021Numero di raccolta generale 7978/2022 fallimento va invece rigettato; Data pubblicazione 11/03/2022 - le spese tra le parti nella prima vicenda sono compensate; quanto alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento e Agenzia delle Entrate sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento; compensa le spese tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e l’[OSCURATO:PERSONA]; liquida le spese nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento e Agenzia delle Entrate in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico della società soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in fallimento,
Sentenza Cassazione n. 07978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris