CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n . 2317 / 3 /1 5 della Commiss ione tributaria regionale della Campania, depositata il 9 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Nella controversia originata dall’impugnazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. di avviso di Tributi-[OSCURATO:PERSONA] accertamento, relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno 2007, l’Agenzia delle entrate ricorre, su tre motivi, nei confronti della Società (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) , in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, aveva annullato l’addebito relativo all’omessa contabilizzazione di ricavi da locazione per l’importo di euro 120.000,00, confermando il resto. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la Società, non avesse dichiarato i canoni, non percepiti nel 2007, correttamente , in ossequio al disposto di cui all’art.109 del d.P.R. n.917 del 1986, non sussistendo, sulla base della documentazione prodotta (parere di inesigibilità del legale incaricato, intimazione di sfratto per morosità, ed altro), elementi di certezza in ordine alla recuperabilità del credito e, quindi, della sua esistenza. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art.380-bis.1cod. proc. c iv. Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4 cod.proc. civ. , la violazione dell’art.112 cod.proc. civ. per avere la C.T.R. deciso su un profilo non dedotto nel processo. Si evidenzia, in particolare, che,malgrado l’avviso di accertamento avesse rilevato l’omessa contabilizzazione di ricavi e che la società contribuente avesse contestato, con il ricorso introduttivo (e ribadito in appello) di non essere tenuta a contabiliz zare il suddetto ricavo , i n conseguenza della mancata corresponsione dei canoni, la C.T.R. avesse, invece, ritenuto di annullare l’atto impositivo,riconoscendo la deducibilità della perdita su crediti, in conseguenza dell’avvenuta certezza sulla mancanza di percezione dei canoni, andando, quindi, oltre i limiti della domanda devoluta alla sua cognizione. 1.1.La censura è fondata. Dagli atti riprodottiin ricorso, in ossequio al principio di specificità, emerge, con evidenza, che oggetto dell’avviso di accertamento era l’omessa contabilizzazione di ricavi, contestata dalla contribuente con il ricorso introduttivo (e, poi, nuovamente con l’atto di appello) esclusivamente su una dedotta mancata percezione del canone. La C.T.R., invece, come risulta anche dal compiuto richiamo alla circolare dell’Agenzia delle entrate n.26/E del primo agosto 2013, ha deciso la controversia riconoscendo la deducibilità della perdita, laddove tale questione non costituiva oggetto dell’avviso impugnatoné era stata introdotta dalla Società con il ricorso introduttivo. Ne consegue che il Giudice di appello ha deciso oltre alla domanda devoluta alla sua cognizione, con nullità, per extrapetizione, della sentenza. Per insegnamento consolidato di questa Corte, invero, in tema di contenzioso tributario, il giudice di appello, attesa la particolare natura del giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, non può decidere la controversia sulla base di un’eccezione non ritualmente dedotta con l’originario ricorso introduttivo (cfr., tra le altre, Cass. 23 giugno 2017, n. 15769). 2. L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento dei restanti, formulati in subordine, e con i quali si era dedotta la violazione dell’art.109 del d.P.R. n.917 del 1986 (secondo motivo) e la violazione degli artt.83, 101, 106 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (terzo motivo). 3.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso , assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassat a con rinvio al giudice di merito il qualeprovvederà al riesame in ordine alle domande esperite e ai motivi di appello propostie regolerà le spese processuali. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese processua