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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00470/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che la difesa lamenta cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in relazione alla censura dedotta dalla difesa (in motivazione, nella parte dedicata al riconoscimento fotografico, la Corte di merito ha precisato come la descrizione fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con le caratteristiche somatiche della imputata, non essendo smentita da diverse acquisizioni probatorie).

Considerato che il rilievo difensivo, in cui si insiste nel sostenere una discrepanza tra la descrizione fisica dell'imputata ed il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, oltre ad essere riproduttivo di doglianza già adeguatamente valutata dal giudice di merito, si pone in termini puramente oppositivi rispetto alla logica giustificazione offerta in sentenza; ritenuto che, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, risolvendosi tale prospettazione in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito (cfr. Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in relazione alla censura dedotta dalla difesa (in motivazione, nella parte dedicata al riconoscimento fotografico, la Corte di merito ha precisato come la descrizione fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con le caratteristiche somatiche della imputata, non essendo smentita da diverse acquisizioni probatorie). Considerato che il rilievo difensivo, in cui si insiste nel sostenere una discrepanza tra la descrizione fisica dell'imputata ed il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, oltre ad essere riproduttivo di doglianza già adeguatamente valutata dal giudice di merito, si pone in termini puramente oppositivi rispetto alla logica giustificazione offerta in sentenza; ritenuto che, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, risolvendosi tale prospettazione in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito (cfr. Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris