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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 33416/2026

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te d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria depositata in data 15/05/2026 dal difensore del ricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Sentito l'[OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi articolati, hainsistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, a seguitodi appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale collegiale diRoma che, all’esito di giudizio ordinario: a) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di bancarotta documentale semplice e di bancarottafraudolenta patrimoniale a lui ascritti quale amministratore della societàNarnicarbon s.r.l. dall’11 settembre 2017 al fallimento dichiarato il 5 novembre2018; b) ha unificato i reati nella continuazione fallimentare (secondo quantospecificato in motivazione); c) ha riconosciuto le circostanze attenuanti genericheprevalenti; d) ha condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione con lepene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dellaincapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata dianni cinque oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.178, lett. c), 179, comma 1, e 161, comma 4, c.p.p., con conseguente nullitàassoluta ed insanabile della notifica dell’atto di vocatio in ius e degli atticonseguenti.

Deduce che: a) l’imputato aveva dichiarato domicilio in Roma, ViaAmaretta n. 12, int. 2; b) nonostante ciò, le notifiche degli atti introduttivi delgiudizio erano state effettuate esclusivamente presso il difensore mediante PEC aisensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza alcun valido e documentato tentativodi notifica personale presso il domicilio dichiarato.

Doveva, pertanto, dichiararsila nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello.2.2.

Con il secondo motivo prospetta la manifesta illogicità della motivazionein relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Deduce che: a) lasentenza impugnata non aveva idoneamente accertato l’effettivo ruolodell’imputato nella società fallita senza procedere ad un esame critico della tesidifensiva del "prestanome inconsapevole"; b) non aveva valutato se la societàavesse avuto la concreta e reale disponibilità delle merci di cui si assumeva ladistrazione; c) non aveva accertato il dolo specifico della bancarotta fraudolentaper distrazione ossia la coscienza e volontà di recare pregiudizio ai creditori.2.3.

Con il terzo motivo si duole dell’erronea applicazione della legge penalee manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di bancarotta semplicedocumentale.

In particolare, a fronte della prospettazione della difesa del ruolo diamministratore inconsapevole dell’imputato, la sentenza gli aveva addebitato labancarotta semplice senza nemmeno verificare la consapevolezza del ruolo e deisuoi compiti.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza dimotivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.Argomenta che la sentenza non aveva dato conto delle ragioni per cui non erastata concessa la sospensione nonostante la presenza di precedenti non ostativi.3.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.4.

All’udienza pubblica, svoltasi nella presenza delle parti come richiesto dalladifesa, sono state rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

La sentenza impugnata ha dato atto, sul tema, di quanto consta dalfascicolo processuale e che, avuto riguardo alla natura del vizio dedotto, il Collegiopuò verificare direttamente.2.1.1.

In particolare, è incontroverso che, come del resto ribadito anche dalladifesa nell’atto di appello, il Monopoli aveva dichiarato domicilio in Roma, viaAmaretta 12, interno 2 dapprima nel verbale di identificazione,dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia del 13 gennaio2020 e, successivamente, in sede di conferimento di nomina a difensore di fiduciaal nuovo difensore in data 24 giugno 2020.Dal diretto esame degli atti, emerge allora che, come appunto evidenziato dallaCorte territoriale, sia per l’avviso di udienza preliminare che per il decreto di rinvioa giudizio era stata tentata la notifica presso il domicilio dichiarato, da cui, peraltro,l’imputato risultava essersi trasferito senza adempiere agli obblighi dicomunicazione correlati.Risultava pertanto integrato il presupposto che legittimava la notifica ai sensidell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., manifestandosi infondato il presuppostodella dedotta nullità.2.1.2.

Per altro verso, pacificamente l’imputato, che ha nominato difensoredi fiducia (il quale aveva manifestato intenzione di procedere a giudizio abbreviato,poi non realizzata in quanto non si era munito di procura), ha trasmesso memoriaredatta a mano propria, ha presentato istanza di rinvio per legittimo impedimentoall’udienza preliminare dell’8 aprile 2022, era consapevole del processo.2.2.

Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato in quanto muove dacircostanze processuali difformi da quelle riscontrate negli atti del fascicolo.

E’,altresì, aspecifico, in quanto non si confronta con la completa e correttamotivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata.3.

Il secondo motivo è inammissibile.3.1.

Quanto alla deduzione secondo cui la Corte d’appello non aveva tenutoconto della qualifica di "prestanome inconsapevole" che spettava al ricorrente, lacensura è inammissibile.3.1.1.

La Corte di appello ha rilevato come il tema nemmeno fosse statointrodotto nell’atto di appello.

Anche a valorizzare in senso contrario i cenni svoltidalla difesa sul tema dinanzi al giudice di secondo grado, il motivo era già in quelmedesimo grado inammissibile per genericità.3.1.2.

La sentenza impugnata, comunque, ha ribadito come il soggetto fossestato presente ad alcune trattative e fosse stato visto in prossimità della sede.3.1.3.

Più in generale, è dato considerare che la difesa in nessun modo dàconto degli elementi che dovrebbero fondare e dimostrare l’allegato iato tra vesteformale dell’imputato e il suo ruolo effettivo, arrestandosi anzi ad allegaregenericamente la carenza di consapevolezza della nomina.Al riguardo, è dato affermare che l’amministratore di diritto è titolare di poteri chesi presumono effettivamente corrispondenti a quelli che naturalmente inerisconoalla carica secondo la previsione normativa.

Sicché spetta al soggetto che risultiinvestito della carica formale provare o quantomeno allegare in termini specifici everificabili la divaricazione tra apparenza e realtà.Quanto alla effettività e consapevolezza della nomina, posto che questa intervienemediante un canale controllato da professionisti e mediante modalità documentali,a fortiori, l’amministratore di diritto che invochi la propria inconsapevolezza dellanomina o la carenza di una propria partecipazione, deve offrire specifici elementiin tal senso, salva la possibilità degli approfondimenti del giudice.3.1.4.

Nel caso di specie, invero, la stessa allegazione ha riguardato in modoambivalente la inconsapevolezza degli atti e della stessa nomina, rimanendoradicalmente generica.La difesa ha richiamato impropriamente i principi che riguardano la necessariadimostrazione di concreti atti di gestione per la prova della qualità diamministratore di fatto, non tenendo conto della circostanza che qui si versa nelcaso inverso in cui l’imputato è amministratore di diritto, carica che di per sé esalva la diversa dimostrazione di cui si è detto, vale a manifestare la titolarità dipoteri.

Nemmeno ha considerato che, comunque, le due sentenze conformidavano conto del ruolo svolto dall’imputato negli atti societari, in particolare quellifunzionali alle condotte distrattive.Il motivo, in parte qua, è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca.3.2.

Quanto alla reale sussistenza dei fatti distrattivi, è dato muovere dalconsolidato canone secondo cui in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale,la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallitaè desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato diaver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto,in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti,quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimentodei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero deglistessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5 - , n. 17228 del17/01/2020, Rv. 279204 –

01. Cfr. anche Sez. 5 - , n. 20879 del 23/04/2021, Rv.281181 - 01).Nel caso di specie, la sentenza ha indicato come la presenza dei beni nellaoriginaria disponibilità della società risultasse mediante fatture ed insinuazioni dicreditori, ove pure soltanto parzialmente ammesse allo stato passivo comeapprovato.A fronte della prova così offerta in ordine alla disponibilità dei beni che non eranostati rinvenuti all’atto del fallimento, l’imputato non risulta avere offerto indicazionisul loro impiego che non emergeva dalla documentazione societaria.Il principio secondo cui la mancata indicazione della destinazione acquistasignificato indicativo della distrazione soltanto quando era certo che le merci eranoentrate nel patrimonio della fallita risulta qui soddisfatto, posto che le risultanzeindicavano che le merci erano state effettivamente consegnate alla società inrilievo.Con tali argomenti la difesa nemmeno si confronta ripetendo le censure dedottein appello, di per sé genericamente richiamanti un più stringente onere probatorioin capo all’accusa.3.3.

Quanto all’elemento soggettivo, che la memoria difensiva depositata indata 15.5.2026, emenda della classificazione quale dolo specifico, la sentenza hadato conto complessivamente di come la distrazione dovesse inferirsi nelle suevarie componenti dalla sparizione delle merci acquisiate in modo seriale nelperiodo di amministrazione dell’imputato.

Circostanza che, di per sé, rimandavaalla consapevole attività del soggetto che aveva la gestione della società.Del tutto generica è la contraria deduzione difensiva.3.

Inammissibile è anche il terzo motivo.3.1.

Il capo A), mai modificato nel corso del giudizio, ha contestato labancarotta documentale semplice, come del resto accertata dal Tribunale, aprescindere dal fatto che in appello l’imputato avesse inteso difendersi contro unaaccusa di bancarotta documentale fraudolenta, salvo poi rinunciare, in sede diconclusioni, alla derubricazione inizialmente richiesta.3.2.

Nel merito, incontestato che la mancata tenuta della contabilità siaavvenuta nel periodo di amministrazione del ricorrente e richiamate le conclusionigià esposte in ordine al tema del "prestanome inconsapevole", il motivo apparesostanzialmente privo di reali ragioni di censura, tutte affidate appunto allainconsapevolezza degli obblighi gravanti sull’amministratore.

Il che, una voltaescluso, come sopra, che il ricorrente fosse ignaro della stessa assunzione dellacarica, vale di per sé a dimostrare, invece che smentire, il comportamento colposoche, quantomeno, ha sorretto la condotta in rilievo.4.

Il quarto motivo è inammissibile.4.1.

La sentenza impugnata ha negato la sospensione condizionale in quantol’imputato vantava precedenti in materia di reati militari, armi, lesioni, truffa edinsolvenza fraudolenta ed aveva già goduto per due volte del beneficio.

Sicché siapprezzavano ragioni oggettivamente ostative.4.2.

Il ricorso deduce che i precedenti si circoscrivono a «una condanna perun reato militare risalente al 1982, con pena sospesa e non menzione, e in undecreto penale di condanna del 2019 per lesioni stradali, sanzionato con la solapena pecuniaria».4.3.

Di contro, il casellario aggiornato in atti, estratto in data 13 gennaio 2026,nell’imminenza dell’udienza conclusiva del processo d’appello, reca iscrizionicorrispondenti alla descrizione offerta dalla sentenza impugnata, da cui risultaanche che il ricorrente aveva già beneficiato per due volte della sospensionecondizionale.

Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.5.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria depositata in data 15/05/2026 dal difensore del ricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Sentito l'[OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi articolati, hainsistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, a seguitodi appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale collegiale diRoma che, all’esito di giudizio ordinario: a) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di bancarotta documentale semplice e di bancarottafraudolenta patrimoniale a lui ascritti quale amministratore della societàNarnicarbon s.r.l. dall’11 settembre 2017 al fallimento dichiarato il 5 novembre2018; b) ha unificato i reati nella continuazione fallimentare (secondo quantospecificato in motivazione); c) ha riconosciuto le circostanze attenuanti genericheprevalenti; d) ha condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione con lepene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dellaincapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata dianni cinque oltre al pagamento delle spese processuali.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito richiamati nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.178, lett. c), 179, comma 1, e 161, comma 4, c.p.p., con conseguente nullitàassoluta ed insanabile della notifica dell’atto di vocatio in ius e degli atticonseguenti. Deduce che: a) l’imputato aveva dichiarato domicilio in Roma, ViaAmaretta n. 12, int. 2; b) nonostante ciò, le notifiche degli atti introduttivi delgiudizio erano state effettuate esclusivamente presso il difensore mediante PEC aisensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza alcun valido e documentato tentativodi notifica personale presso il domicilio dichiarato. Doveva, pertanto, dichiararsila nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello.2.2. Con il secondo motivo prospetta la manifesta illogicità della motivazionein relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Deduce che: a) lasentenza impugnata non aveva idoneamente accertato l’effettivo ruolodell’imputato nella società fallita senza procedere ad un esame critico della tesidifensiva del "prestanome inconsapevole"; b) non aveva valutato se la societàavesse avuto la concreta e reale disponibilità delle merci di cui si assumeva ladistrazione; c) non aveva accertato il dolo specifico della bancarotta fraudolentaper distrazione ossia la coscienza e volontà di recare pregiudizio ai creditori.2.3. Con il terzo motivo si duole dell’erronea applicazione della legge penalee manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di bancarotta semplicedocumentale. In particolare, a fronte della prospettazione della difesa del ruolo diamministratore inconsapevole dell’imputato, la sentenza gli aveva addebitato labancarotta semplice senza nemmeno verificare la consapevolezza del ruolo e deisuoi compiti.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza dimotivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.Argomenta che la sentenza non aveva dato conto delle ragioni per cui non erastata concessa la sospensione nonostante la presenza di precedenti non ostativi.3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.4. All’udienza pubblica, svoltasi nella presenza delle parti come richiesto dalladifesa, sono state rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. La sentenza impugnata ha dato atto, sul tema, di quanto consta dalfascicolo processuale e che, avuto riguardo alla natura del vizio dedotto, il Collegiopuò verificare direttamente.2.1.1. In particolare, è incontroverso che, come del resto ribadito anche dalladifesa nell’atto di appello, il Monopoli aveva dichiarato domicilio in Roma, viaAmaretta 12, interno 2 dapprima nel verbale di identificazione,dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia del 13 gennaio2020 e, successivamente, in sede di conferimento di nomina a difensore di fiduciaal nuovo difensore in data 24 giugno 2020.Dal diretto esame degli atti, emerge allora che, come appunto evidenziato dallaCorte territoriale, sia per l’avviso di udienza preliminare che per il decreto di rinvioa giudizio era stata tentata la notifica presso il domicilio dichiarato, da cui, peraltro,l’imputato risultava essersi trasferito senza adempiere agli obblighi dicomunicazione correlati.Risultava pertanto integrato il presupposto che legittimava la notifica ai sensidell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., manifestandosi infondato il presuppostodella dedotta nullità.2.1.2. Per altro verso, pacificamente l’imputato, che ha nominato difensoredi fiducia (il quale aveva manifestato intenzione di procedere a giudizio abbreviato,poi non realizzata in quanto non si era munito di procura), ha trasmesso memoriaredatta a mano propria, ha presentato istanza di rinvio per legittimo impedimentoall’udienza preliminare dell’8 aprile 2022, era consapevole del processo.2.2. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato in quanto muove dacircostanze processuali difformi da quelle riscontrate negli atti del fascicolo. E’,altresì, aspecifico, in quanto non si confronta con la completa e correttamotivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata.3. Il secondo motivo è inammissibile.3.1. Quanto alla deduzione secondo cui la Corte d’appello non aveva tenutoconto della qualifica di "prestanome inconsapevole" che spettava al ricorrente, lacensura è inammissibile.3.1.1. La Corte di appello ha rilevato come il tema nemmeno fosse statointrodotto nell’atto di appello. Anche a valorizzare in senso contrario i cenni svoltidalla difesa sul tema dinanzi al giudice di secondo grado, il motivo era già in quelmedesimo grado inammissibile per genericità.3.1.2. La sentenza impugnata, comunque, ha ribadito come il soggetto fossestato presente ad alcune trattative e fosse stato visto in prossimità della sede.3.1.3. Più in generale, è dato considerare che la difesa in nessun modo dàconto degli elementi che dovrebbero fondare e dimostrare l’allegato iato tra vesteformale dell’imputato e il suo ruolo effettivo, arrestandosi anzi ad allegaregenericamente la carenza di consapevolezza della nomina.Al riguardo, è dato affermare che l’amministratore di diritto è titolare di poteri chesi presumono effettivamente corrispondenti a quelli che naturalmente inerisconoalla carica secondo la previsione normativa. Sicché spetta al soggetto che risultiinvestito della carica formale provare o quantomeno allegare in termini specifici everificabili la divaricazione tra apparenza e realtà.Quanto alla effettività e consapevolezza della nomina, posto che questa intervienemediante un canale controllato da professionisti e mediante modalità documentali,a fortiori, l’amministratore di diritto che invochi la propria inconsapevolezza dellanomina o la carenza di una propria partecipazione, deve offrire specifici elementiin tal senso, salva la possibilità degli approfondimenti del giudice.3.1.4. Nel caso di specie, invero, la stessa allegazione ha riguardato in modoambivalente la inconsapevolezza degli atti e della stessa nomina, rimanendoradicalmente generica.La difesa ha richiamato impropriamente i principi che riguardano la necessariadimostrazione di concreti atti di gestione per la prova della qualità diamministratore di fatto, non tenendo conto della circostanza che qui si versa nelcaso inverso in cui l’imputato è amministratore di diritto, carica che di per sé esalva la diversa dimostrazione di cui si è detto, vale a manifestare la titolarità dipoteri. Nemmeno ha considerato che, comunque, le due sentenze conformidavano conto del ruolo svolto dall’imputato negli atti societari, in particolare quellifunzionali alle condotte distrattive.Il motivo, in parte qua, è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca.3.2. Quanto alla reale sussistenza dei fatti distrattivi, è dato muovere dalconsolidato canone secondo cui in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale,la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallitaè desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato diaver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto,in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti,quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimentodei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero deglistessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5 - , n. 17228 del17/01/2020, Rv. 279204 – 01. Cfr. anche Sez. 5 - , n. 20879 del 23/04/2021, Rv.281181 - 01).Nel caso di specie, la sentenza ha indicato come la presenza dei beni nellaoriginaria disponibilità della società risultasse mediante fatture ed insinuazioni dicreditori, ove pure soltanto parzialmente ammesse allo stato passivo comeapprovato.A fronte della prova così offerta in ordine alla disponibilità dei beni che non eranostati rinvenuti all’atto del fallimento, l’imputato non risulta avere offerto indicazionisul loro impiego che non emergeva dalla documentazione societaria.Il principio secondo cui la mancata indicazione della destinazione acquistasignificato indicativo della distrazione soltanto quando era certo che le merci eranoentrate nel patrimonio della fallita risulta qui soddisfatto, posto che le risultanzeindicavano che le merci erano state effettivamente consegnate alla società inrilievo.Con tali argomenti la difesa nemmeno si confronta ripetendo le censure dedottein appello, di per sé genericamente richiamanti un più stringente onere probatorioin capo all’accusa.3.3. Quanto all’elemento soggettivo, che la memoria difensiva depositata indata 15.5.2026, emenda della classificazione quale dolo specifico, la sentenza hadato conto complessivamente di come la distrazione dovesse inferirsi nelle suevarie componenti dalla sparizione delle merci acquisiate in modo seriale nelperiodo di amministrazione dell’imputato. Circostanza che, di per sé, rimandavaalla consapevole attività del soggetto che aveva la gestione della società.Del tutto generica è la contraria deduzione difensiva.3. Inammissibile è anche il terzo motivo.3.1. Il capo A), mai modificato nel corso del giudizio, ha contestato labancarotta documentale semplice, come del resto accertata dal Tribunale, aprescindere dal fatto che in appello l’imputato avesse inteso difendersi contro unaaccusa di bancarotta documentale fraudolenta, salvo poi rinunciare, in sede diconclusioni, alla derubricazione inizialmente richiesta.3.2. Nel merito, incontestato che la mancata tenuta della contabilità siaavvenuta nel periodo di amministrazione del ricorrente e richiamate le conclusionigià esposte in ordine al tema del "prestanome inconsapevole", il motivo apparesostanzialmente privo di reali ragioni di censura, tutte affidate appunto allainconsapevolezza degli obblighi gravanti sull’amministratore. Il che, una voltaescluso, come sopra, che il ricorrente fosse ignaro della stessa assunzione dellacarica, vale di per sé a dimostrare, invece che smentire, il comportamento colposoche, quantomeno, ha sorretto la condotta in rilievo.4. Il quarto motivo è inammissibile.4.1. La sentenza impugnata ha negato la sospensione condizionale in quantol’imputato vantava precedenti in materia di reati militari, armi, lesioni, truffa edinsolvenza fraudolenta ed aveva già goduto per due volte del beneficio. Sicché siapprezzavano ragioni oggettivamente ostative.4.2. Il ricorso deduce che i precedenti si circoscrivono a «una condanna perun reato militare risalente al 1982, con pena sospesa e non menzione, e in undecreto penale di condanna del 2019 per lesioni stradali, sanzionato con la solapena pecuniaria».4.3. Di contro, il casellario aggiornato in atti, estratto in data 13 gennaio 2026,nell’imminenza dell’udienza conclusiva del processo d’appello, reca iscrizionicorrispondenti alla descrizione offerta dalla sentenza impugnata, da cui risultaanche che il ricorrente aveva già beneficiato per due volte della sospensionecondizionale. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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