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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19068/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IBUNALE di Bergamo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, conordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionaledella pena riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte diAppello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013, con la qualeHorvat veniva condannato per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. alla pena di mesisei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo revocava, ai sensi dell’art. 168,comma 1, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena inquanto [OSCURATO:PERSONA] nel 2017, nel termine di cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza appena citata, aveva commesso i delitti di cui agli artt. 56-575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, giudicati con la sentenza emessa dal Gupdel Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2025.1.1. [OSCURATO:PERSONA] escludeva, inoltre, che al caso di specie potesse applicarsi laprescrizione della pena previsto dall’art. 172 cod. pen., considerato che trattasi di unistituto che non può essere applicato alle pene non ancora eseguibili, quale quellaoggetto di sospensione condizionale.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., conriferimento agli artt. 172, 163 e 167 cod. pen.Secondo la difesa, alla luce del dettato di Sezioni Unite n. 46387 del 2021, ilgiorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza costituisce il dies a quo da cuicalcolare i termini di estinzione della pena e, quindi, i termini per calcolare laestinzione del reato ai sensi dell’art. 163 e 167 cod. pen.Tanto premesso, nel caso di riconoscimento della sospensione condizionale dellapena, precisa il difensore, il nostro ordinamento non prevede un termine perestinguere la pena, circostanza che genera una ingiustificata punizione per colui cheha ottenuto il beneficio; [OSCURATO:PERSONA], infatti, non potendo beneficiare deldisposto degli artt. 167 e 163 cod. pen, dopo oltre 12 anni dalla prima sentenza dicondanna si è visto ingiustamente precludere la possibilità di valersi della estinzionedella pena.Il difensore, quindi, propone una interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 172 cod. pen., con la finalità di riconoscere al condannato che ha ottenuto ilbeneficio della sospensione condizionale della pena la possibilità di ottenere laestinzione della pena nei termini previsti dalle citate norme.In subordine, chiede alla Corte di sollevare la illegittimità costituzionale dell’art.172 cod. pen nella parte in cui non riconosce al condannato a pena sospesa di poterottenere la estinzione della pena dopo 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza dicondanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Dal provvedimento impugnato emerge che [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16 aprile 2012,irrevocabile il 30 maggio 2013, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cuiall’art. 336 cod. pen., con il riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena.In data 13 marzo 2025, con sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, Horvatè stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione ai delittidi cui agli artt. 56-575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, fatti commessi l’8agosto 2017.[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo, quindi, in funzione di giudice dell'esecuzione,con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionaledella pena riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte diAppello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013.2.1.

Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, la revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena è avvenuta in applicazionedell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., avendo il condannato commesso, neltermine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concessoil beneficio, i delitti di cui 56-575 cod. pen e 2 e 7 L. 895/1967, accertati con sentenzadivenuta irrevocabile.La difesa, come anticipato, afferma che la pena relativa al reato di cui all’art. 336cod. pen. si è estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., in quanto dalla data diirrevocabilità della sentenza (30 maggio 2013) sarebbero trascorsi dieci anni.Sul punto va segnalato il condivisibile orientamento secondo cui “Il termine diprescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa,decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituiscepresupposto per la revoca del beneficio” (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021,Rv. 280330; Sez.

F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, Rv. 287287 – 01).

Tale conclusione è giustificatadalla considerazione che, nei casi in cui l'esecuzione della condanna è subordinataalla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessarioall'estinzione della pena non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui iltermine si è compiuto o la condizione si è avverata.

E, nel presente caso, talecondizione si è compiuta con l'accertamento definitivo della commissione di un delittonel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, momento dal qualenecessariamente deve cominciare a decorrere la prescrizione della pena stessa.2.2.

Le ragioni sin qui riportate sono idonee a considerare manifestamenteinfondata la questione di costituzionalità dell’art. 172 cod. pen. proposta dalla difesa.Innanzitutto, deve sottolinearsi che la questione sollevata risulta essere generica,considerato che la difesa non ha specifico con sufficiente precisione le ragioni dellaasserita illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. pen.In secondo luogo, va osservato che, comunque, nessuna disparità ditrattamento, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost, può ritenersi realizzata inapplicazione dell’art. 172 cod. pen. nella parte in cui questa norma non riconosce alcondannato a pena sospesa di poter ottenere la estinzione della pena dopo 10 annidalla irrevocabilità della sentenza di condanna.Sul punto appare sufficiente sottolineare che le argomentazioni sin qui riportatesono idonee a giustificare le ragioni per le quali il termine di prescrizione della pena,nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, inizia a decorrere dalladata di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per larevoca del beneficio.

Proprio il riconoscimento di un beneficio a favore delcondannato, che sospende l’esecuzione della pena fino al verificarsi di una condizione,impone di ritenere che il tempo necessario per il verificarsi della estinzione della penacomincia a decorrere dal giorno in cui tale condizione si è avverata.

Nessuna disparitàdi trattamento, quindi, può ritenersi realizzata in relazione a fattispecie che devonoessere considerate tra loro diverse, tenuto conto che, nel caso di riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale, l’esecuzione della pena rimane sospesa finoal verificarsi della descritta condizione.2.3.

Nel ricorso si fa anche riferimento, non senza una sovrapposizione conl’istituto della estinzione della pena di cui all’art. 172 cod. pen., al diverso temadella estinzione del reato, disciplinato dall’art. 167 cod. pen.Sul punto va detto che la condizione alla quale è sottoposta l'estinzione delreato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancatacommissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deveessere accertata con sentenza irrevocabile.Ai fini della revoca della sospensione, infatti, non possono considerarsi rilevantile pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione legittimante ilprovvedimento di rigore è unicamente la certa commissione di un nuovo reato neltermine di probation, commissione che deve essere accertata con sentenzairrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, primocomma, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, Manno, Rv. 269824-01).

Neconsegue che la commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere larevoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivo del reato inrelazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o nelbiennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta(Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Rv. 279015-01).Sul punto è stato affermato condivisibilmente da Sez. 3,n. 37192 del 08/10/2025, Rv. 288686 – 01, che il provvedimento di revoca ha natura«meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nelreato, che costituisce condizione per la revoca.

Gli effetti di diritto sostanzialerisalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale eindipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimentodi revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione)già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato conpronuncia passata in giudicato».Di conseguenza, va data continuità al principio, che il Collegio condivide e cheintende riaffermare, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, ilconcetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effettoestintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimentoal quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamentodefinitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cuiall'art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Greco, Rv. 279015 -01).3.

Tanto premesso, nel caso in oggetto il giudice dell’esecuzione si è attenutoai principi sin qui evocati, avendo correttamente revocato la sospensione condizionaledella pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., e, quindi, ritenendo non essersiverificata l'estinzione del reato (e della pena) di cui alla sentenza sub 1), stante lacommissione l’8 agosto 2017 - entro il quinquennio dalla data del passaggio ingiudicato di detta sentenza, verificatasi il 30 maggio 2013 - del reato di cui allasentenza sub 2), ancorché passata in giudicato nel 2025.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di Bergamo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, conordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionaledella pena riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte diAppello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013, con la qualeHorvat veniva condannato per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. alla pena di mesisei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo revocava, ai sensi dell’art. 168,comma 1, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena inquanto [OSCURATO:PERSONA] nel 2017, nel termine di cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza appena citata, aveva commesso i delitti di cui agli artt. 56-575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, giudicati con la sentenza emessa dal Gupdel Tribunale di Bergamo in data 13 marzo 2025.1.1. [OSCURATO:PERSONA] escludeva, inoltre, che al caso di specie potesse applicarsi laprescrizione della pena previsto dall’art. 172 cod. pen., considerato che trattasi di unistituto che non può essere applicato alle pene non ancora eseguibili, quale quellaoggetto di sospensione condizionale.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., conriferimento agli artt. 172, 163 e 167 cod. pen.Secondo la difesa, alla luce del dettato di Sezioni Unite n. 46387 del 2021, ilgiorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza costituisce il dies a quo da cuicalcolare i termini di estinzione della pena e, quindi, i termini per calcolare laestinzione del reato ai sensi dell’art. 163 e 167 cod. pen.Tanto premesso, nel caso di riconoscimento della sospensione condizionale dellapena, precisa il difensore, il nostro ordinamento non prevede un termine perestinguere la pena, circostanza che genera una ingiustificata punizione per colui cheha ottenuto il beneficio; [OSCURATO:PERSONA], infatti, non potendo beneficiare deldisposto degli artt. 167 e 163 cod. pen, dopo oltre 12 anni dalla prima sentenza dicondanna si è visto ingiustamente precludere la possibilità di valersi della estinzionedella pena.Il difensore, quindi, propone una interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 172 cod. pen., con la finalità di riconoscere al condannato che ha ottenuto ilbeneficio della sospensione condizionale della pena la possibilità di ottenere laestinzione della pena nei termini previsti dalle citate norme.In subordine, chiede alla Corte di sollevare la illegittimità costituzionale dell’art.172 cod. pen nella parte in cui non riconosce al condannato a pena sospesa di poterottenere la estinzione della pena dopo 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza dicondanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Dal provvedimento impugnato emerge che [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16 aprile 2012,irrevocabile il 30 maggio 2013, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cuiall’art. 336 cod. pen., con il riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena.In data 13 marzo 2025, con sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, Horvatè stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione ai delittidi cui agli artt. 56-575 cod. pen e 2 e 7 della legge 895/1967, fatti commessi l’8agosto 2017.[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bergamo, quindi, in funzione di giudice dell'esecuzione,con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2025, revocava la sospensione condizionaledella pena riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte diAppello di Brescia in data 16 aprile 2012, irrevocabile il 30 maggio 2013.2.1. Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, la revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena è avvenuta in applicazionedell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., avendo il condannato commesso, neltermine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concessoil beneficio, i delitti di cui 56-575 cod. pen e 2 e 7 L. 895/1967, accertati con sentenzadivenuta irrevocabile.La difesa, come anticipato, afferma che la pena relativa al reato di cui all’art. 336cod. pen. si è estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., in quanto dalla data diirrevocabilità della sentenza (30 maggio 2013) sarebbero trascorsi dieci anni.Sul punto va segnalato il condivisibile orientamento secondo cui “Il termine diprescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa,decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituiscepresupposto per la revoca del beneficio” (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021,Rv. 280330; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, Rv. 287287 – 01). Tale conclusione è giustificatadalla considerazione che, nei casi in cui l'esecuzione della condanna è subordinataalla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessarioall'estinzione della pena non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui iltermine si è compiuto o la condizione si è avverata. E, nel presente caso, talecondizione si è compiuta con l'accertamento definitivo della commissione di un delittonel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, momento dal qualenecessariamente deve cominciare a decorrere la prescrizione della pena stessa.2.2. Le ragioni sin qui riportate sono idonee a considerare manifestamenteinfondata la questione di costituzionalità dell’art. 172 cod. pen. proposta dalla difesa.Innanzitutto, deve sottolinearsi che la questione sollevata risulta essere generica,considerato che la difesa non ha specifico con sufficiente precisione le ragioni dellaasserita illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. pen.In secondo luogo, va osservato che, comunque, nessuna disparità ditrattamento, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost, può ritenersi realizzata inapplicazione dell’art. 172 cod. pen. nella parte in cui questa norma non riconosce alcondannato a pena sospesa di poter ottenere la estinzione della pena dopo 10 annidalla irrevocabilità della sentenza di condanna.Sul punto appare sufficiente sottolineare che le argomentazioni sin qui riportatesono idonee a giustificare le ragioni per le quali il termine di prescrizione della pena,nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, inizia a decorrere dalladata di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per larevoca del beneficio. Proprio il riconoscimento di un beneficio a favore delcondannato, che sospende l’esecuzione della pena fino al verificarsi di una condizione,impone di ritenere che il tempo necessario per il verificarsi della estinzione della penacomincia a decorrere dal giorno in cui tale condizione si è avverata. Nessuna disparitàdi trattamento, quindi, può ritenersi realizzata in relazione a fattispecie che devonoessere considerate tra loro diverse, tenuto conto che, nel caso di riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale, l’esecuzione della pena rimane sospesa finoal verificarsi della descritta condizione.2.3. Nel ricorso si fa anche riferimento, non senza una sovrapposizione conl’istituto della estinzione della pena di cui all’art. 172 cod. pen., al diverso temadella estinzione del reato, disciplinato dall’art. 167 cod. pen.Sul punto va detto che la condizione alla quale è sottoposta l'estinzione delreato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancatacommissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deveessere accertata con sentenza irrevocabile.Ai fini della revoca della sospensione, infatti, non possono considerarsi rilevantile pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione legittimante ilprovvedimento di rigore è unicamente la certa commissione di un nuovo reato neltermine di probation, commissione che deve essere accertata con sentenzairrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, primocomma, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, Manno, Rv. 269824-01). Neconsegue che la commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere larevoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivo del reato inrelazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o nelbiennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta(Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Rv. 279015-01).Sul punto è stato affermato condivisibilmente da Sez. 3,n. 37192 del 08/10/2025, Rv. 288686 – 01, che il provvedimento di revoca ha natura«meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nelreato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanzialerisalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale eindipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimentodi revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione)già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato conpronuncia passata in giudicato».Di conseguenza, va data continuità al principio, che il Collegio condivide e cheintende riaffermare, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, ilconcetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effettoestintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimentoal quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamentodefinitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cuiall'art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Greco, Rv. 279015 -01).3. Tanto premesso, nel caso in oggetto il giudice dell’esecuzione si è attenutoai principi sin qui evocati, avendo correttamente revocato la sospensione condizionaledella pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., e, quindi, ritenendo non essersiverificata l'estinzione del reato (e della pena) di cui alla sentenza sub 1), stante lacommissione l’8 agosto 2017 - entro il quinquennio dalla data del passaggio ingiudicato di detta sentenza, verificatasi il 30 maggio 2013 - del reato di cui allasentenza sub 2), ancorché passata in giudicato nel 2025.4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris