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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42315/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione a mezzo stampa, condannandolo alla pena di euro 1.200 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omesso controllo, a norma dell'art. 57 cod. pen.

Entrambi gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa costituitasi parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese per la costituzione e la difesa sostenute dalla stessa.

La Corte d'Appello di Roma ha condannato i due imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute, per il secondo grado di giudizio, dalla parte civile, liquidate in euro 1.560, 00. 1.1 Fulcro dell'imputazione è la seguente affermazione, riportata in un articolo pubblicato sul settimanale «L'Espresso» a firma di [OSCURATO:PERSONA]: «Magliocca e altri impugnano al TAR l'annullamento.

Il collegio chiamato a giudicare il ricorso [composto dai] casertani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'ex ministro del [OSCURATO:PERSONA], dà ragione a Magliocca».

A fini di chiarezza espositiva, è opportuno ricordare che il profilo, in tal sede rilevante, della vicenda narrata nell'articolo firmato da [OSCURATO:PERSONA], nel settimanale diretto dall'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha avuto ad oggetto l'esito giudiziario di una vicenda concorsuale riguardante un ricorso presso il T.a.r.

Lazio, presentato da [OSCURATO:PERSONA], che è risultato accolto a favore di quest'ultimo.

2. Avverso la citata sentenza, ricorrono gli imputati con atto unico a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, degli artt. 51 e 59 cod. pen. e 21 Cost., con riguardo al mancato riconoscimento della scrinninante putativa del diritto d'inchiesta, nonché violazione di legge processuale e difetto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) del codice di rito, in relazione agli artt. 125, n. 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen, 6, comma 2, C.e.d.u., nella parte in cui l'impugnata sentenza ha escluso l'incolpevolezza dell'errore occorso.

Benché il tema dell'esercizio putativo del diritto d'inchiesta fosse stato ritualmente sollevato in sede d'appello, la Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminare la dedotta scriminante soggettiva, limitandosi a rilevare la «non verità» della notizia pubblicata da [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, la difesa osserva come i Giudidi d'appello, pur avendo ritenuto «molto documentata e articolata la rassegna della difesa a sostegno della tesi della sussistenza della scriminante, quantomeno putativa, del diritto d'inchiesta», abbiano poi irragionevolmente affermato che «il giornalista (e il direttore nell'esercizio del controllo) non si è attenuto alle regole del corretto esercizio dell'attività d'inchiesta (...) infatti la notizia pubblicata non è vera».

In tal modo, i Giudici di n,(1 merito avrebbero omesso di considerare le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] era caduto in errore, ragioni che la difesa espone nei termini seguenti: «in forza della documentazione e delle informazioni in possesso del giornalista (comprovate con le testimonianze e i documenti acquisiti nel corso del dibattimento) costituivano dati obiettivi due notizie che riguardavano la posizione della [OSCURATO:PERSONA] pubblicate nelle ultime righe del suo articolo (...) vale a dire che i ricorsi al T.A.R., presentati avverso la procedura concorsuale cui aveva partecipato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], erano stati decisi dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] insieme ai magistrati casertani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era la compagna dell'ex ministro del [OSCURATO:PERSONA]».

A sostegno del convincimento scusabile di [OSCURATO:PERSONA], la difesa adduce inoltre un ulteriore dato, vale a dire la «pubblicazione del post (...) con il quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era pubblicamente vantato di aver vinto anche il ricorso al T.A.R.».

Dunque, le esternazioni e vanterie del Magliocca avrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] a credere che tra i ricorsi esaminati dal predetto collegio del T.a.r. vi fosse anche quello proposto dal Magliocca; più precisamente, quel post avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a credere, incolpevolmente, che «vi fosse una terza sentenza - uguale e parallela alle due che [[OSCURATO:PERSONA]] aveva potuto consultare e che sono state prodotte nel corso del dibattimento - [...egli,] a ben vedere, non ebbe modo di verificare la composizione del collegio del T.A.R. adito da Magliocca, proprio perché disponeva delle decisioni assunte a proposito degli altri ricorrenti in sede amministrativa.

Ma non di quella menzionata nel post di costui».

Dall'omessa considerazione di tali dati, discenderebbe sia la violazione dell'art. 59 cod. pen. sia il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale tributato la minima considerazione al dato dell'errore in cui era incorso il giornalista [OSCURATO:PERSONA] nel pubblicare la notizia (riportata supra, v. punto 1.1). 2.2 II secondo motivo ha oggetto le medesime censure di legge e motivazionali, invocate, tuttavia, con riferimento alla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla titolazione e presentazione grafica dell'articolo.

Secondo la difesa, la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata decisa anche in vista della responsabilità di quest'ultimo per la titolazione e presentazione grafica dell'articolo.

La Corte territoriale avrebbe eluso tale specifico motivo d'impugnazione, ritenendo di non dover assolvere l'imputato «per una attività che non gli è stata contestata» (p. 5 della motivazione) e affermando che nel capo d'imputazione mancava, infatti, qualsivoglia riferimento alla titolazione e presentazione grafica dell'articolo.

E tuttavia, la Corte territoriale, nell'aderire alla ricostruzione prospettata dal giudice di primo grado, secondo cui «l'articolo incriminato - per tenore, titolo, impaginazione, risalto dato alla notizia...dà ampiamente conto della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi», lascerebbe intendere che il giudizio di penale responsabilità sia stato formulato anche in vista di tale attività squisitamente redazionale.

In tal modo, i Giudici d'appello non avrebbero tenuto conto del fatto che gli autori dei singoli servizi giornalistici non allestiscono anche le pagine che ospitano i propri articoli, essendo la cura della parte grafica demandata a un gruppo redazionale, operante in totale autonomia dagli autori.2.3 Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) del codice di rito, degli artt. 57 e 110 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per concorso doloso nel reato di diffamazione.

Sebbene la stessa Corte d'appello abbia correttamente rilevato «l'improvvido riferimento, nella parte iniziale del capo d'imputazione, al concorso», altresì rimarcando come il capo di imputazione facesse invece riferimento, nella sostanza, alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per omesso controllo del direttore responsabile, piuttosto che per concorso doloso nel reato ascritto all'autore dell'articolo, i Giudici d'appello non avrebbero emendato l'errore annidato nella prospettazione accusatoria.

La difesa chiede pertanto a questo Collegio di emendare il vizio giuridico e motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale; ciò, al fine di evitare l'iscrizione, nel casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], di una condanna per concorso in diffamazione.

3. Si dà atto che la difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La decisione della Corte territoriale di escludere sia il riconoscimento della scriminante putativa del diritto d'inchiesta sia l'incolpevolezza dell'errore occorso è immune da ogni possibile censura, essendo piuttosto gli argomenti difensivi (già riportati sub 2.1 del 'ritenuto in fatto') posti a base dell'eccezione privi di fondamento.

In particolare, inconferente è il riferimento al «post», pubblicato dal Magliocca, che avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a credere, incolpevolmente, che «vi fosse una terza sentenza - uguale e parallela alle due che aveva potuto consultare».

Gioverà ricordare che, secondo la difesa, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto «modo di verificare la composizione del collegio del T.A.R. adito da Magliocca, proprio perché disponeva delle decisioni assunte a proposito degli altri ricorrenti in sede amministrativa, ma non di quella menzionata nel post di costui».

Ebbene, un assunto difensivo basato su un siffatto argomento implica il considerare tamquam non esset una consolidata giurisprudenza, sia di legittimità sia internazionale, che ha escluso l'applicazione della scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto.

L'allusione a forme di parzialità o partigianeria politiche, se diretta a un magistrato, deve essere supportata da una previa e attenta verifica della serietà ed attendibilità delle fonti, involgendo, una critica siffatta, i valori di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria (v.

Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031-01, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi, senza previa verifica della serietà ed attendibilità delle fonti).Impregiudicato il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, che deve essere «riconosciuto nel modo più ampio possibile», potendo assumere connotazioni anche molto "pesanti", aspre e sferzanti» (v.

Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379, cui si rinvia per l'illustrazione dell'evoluzione ermeneutica, anche di matrice sovranazionale, che, nel corso degli anni, ha portato alla «attuale stabilizzazione di un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria, sulla base del principio di derivazione [anche internazionale], «secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità»; da ciò deriva la liceità dell'«assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica), la condizione (già posta da Sez. 5, n. 10631 del 12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484) di ammissibilità di tale forma di critica riposa sul dovere del giornalista di verificare la precisa verità storica dei fatti riferiti.

Pienamente condivisibile, pertanto, appare il rilievo della Corte territoriale secondo cui «l'autore dell'inchiesta (e, poi, il Direttore responsabile, nell'esercizio del controllo) avrebbe potuto e dovuto verificare le notizie depurandole dalle gravi inesattezze contenute del brano dell'articolo».

Affidarsi a esternazioni pubblicate in un post, senza verificarne l'attendibilità dei contenuti, significa disattendere il dovere del giornalista di verifica delle fonti, che informa anche le regole del corretto esercizio dell'attività d'inchiesta.

Peraltro, la difesa stessa indica (v. p.10 del ricorso) che in una soltanto delle due sentenze del T.a.r, compariva [OSCURATO:PERSONA] come componente del collegio: a fortiori, dunque, il dubbio che quest'ultima non fosse componente del collegio nel procedimento oggetto dell'articolo in questione avrebbe dovuto sfiorare la mente di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi effettivamente, la difesa, con le ragioni offerte in motivazione dalla Corte territoriale, che ha a chiare lettere specificato di non dover assolvere l'imputato «per una attività che non gli è stata contestata», oltre ad avere evidenziato come alcun riferimento fosse da rinvenire, nel capo d'imputazione, all'attività di impaginazione o presentazione grafica dell'articolo.

Rispetto a tale profilo, la motivazione non appare né illogica è contraddittoria.

Che gli elementi formali di dettaglio abbiano rafforzato la portata diffamatoria dello scritto è, sì, notato dalla Corte; è notorio, del resto, come uno scritto giornalistico possa essere «rafforzato e messo in risalto con [...] segni grafici e tipografici» così incidendo, con maggior risalto, sulle impressioni del pubblico (Sez.

V, n. 41249 del 23.10.2012, S. e altri, Rv. 253752 - 01).

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che, a causare l'evento previsto dalla norma ex art. 595 c.p., sia stata la «condotta del giornalista, cristallizzata nel capo d'imputazione, nel quale manca qualsiasi riferimento alla titolazione e alla presentazione grafica». 2.3 Quanto all'istanza di cui al terzo motivo, il Collegio, visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mediante l'espunzione del riferimento all'articolo 110 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Si condannano, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 130 c.p.p., il Collegio dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mediante l'espunzione dell'articolo 110 c.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 130 c.p.p., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione a mezzo stampa, condannandolo alla pena di euro 1.200 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omesso controllo, a norma dell'art. 57 cod. pen. Entrambi gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa costituitasi parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese per la costituzione e la difesa sostenute dalla stessa. La Corte d'Appello di Roma ha condannato i due imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute, per il secondo grado di giudizio, dalla parte civile, liquidate in euro 1.560, 00. 1.1 Fulcro dell'imputazione è la seguente affermazione, riportata in un articolo pubblicato sul settimanale «L'Espresso» a firma di [OSCURATO:PERSONA]: «Magliocca e altri impugnano al TAR l'annullamento. Il collegio chiamato a giudicare il ricorso [composto dai] casertani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'ex ministro del [OSCURATO:PERSONA], dà ragione a Magliocca». A fini di chiarezza espositiva, è opportuno ricordare che il profilo, in tal sede rilevante, della vicenda narrata nell'articolo firmato da [OSCURATO:PERSONA], nel settimanale diretto dall'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha avuto ad oggetto l'esito giudiziario di una vicenda concorsuale riguardante un ricorso presso il T.a.r. Lazio, presentato da [OSCURATO:PERSONA], che è risultato accolto a favore di quest'ultimo. 2. Avverso la citata sentenza, ricorrono gli imputati con atto unico a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, degli artt. 51 e 59 cod. pen. e 21 Cost., con riguardo al mancato riconoscimento della scrinninante putativa del diritto d'inchiesta, nonché violazione di legge processuale e difetto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) del codice di rito, in relazione agli artt. 125, n. 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen, 6, comma 2, C.e.d.u., nella parte in cui l'impugnata sentenza ha escluso l'incolpevolezza dell'errore occorso. Benché il tema dell'esercizio putativo del diritto d'inchiesta fosse stato ritualmente sollevato in sede d'appello, la Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminare la dedotta scriminante soggettiva, limitandosi a rilevare la «non verità» della notizia pubblicata da [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, la difesa osserva come i Giudidi d'appello, pur avendo ritenuto «molto documentata e articolata la rassegna della difesa a sostegno della tesi della sussistenza della scriminante, quantomeno putativa, del diritto d'inchiesta», abbiano poi irragionevolmente affermato che «il giornalista (e il direttore nell'esercizio del controllo) non si è attenuto alle regole del corretto esercizio dell'attività d'inchiesta (...) infatti la notizia pubblicata non è vera». In tal modo, i Giudici di n,(1 merito avrebbero omesso di considerare le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] era caduto in errore, ragioni che la difesa espone nei termini seguenti: «in forza della documentazione e delle informazioni in possesso del giornalista (comprovate con le testimonianze e i documenti acquisiti nel corso del dibattimento) costituivano dati obiettivi due notizie che riguardavano la posizione della [OSCURATO:PERSONA] pubblicate nelle ultime righe del suo articolo (...) vale a dire che i ricorsi al T.A.R., presentati avverso la procedura concorsuale cui aveva partecipato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], erano stati decisi dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] insieme ai magistrati casertani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era la compagna dell'ex ministro del [OSCURATO:PERSONA]». A sostegno del convincimento scusabile di [OSCURATO:PERSONA], la difesa adduce inoltre un ulteriore dato, vale a dire la «pubblicazione del post (...) con il quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era pubblicamente vantato di aver vinto anche il ricorso al T.A.R.». Dunque, le esternazioni e vanterie del Magliocca avrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] a credere che tra i ricorsi esaminati dal predetto collegio del T.a.r. vi fosse anche quello proposto dal Magliocca; più precisamente, quel post avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a credere, incolpevolmente, che «vi fosse una terza sentenza - uguale e parallela alle due che [[OSCURATO:PERSONA]] aveva potuto consultare e che sono state prodotte nel corso del dibattimento - [...egli,] a ben vedere, non ebbe modo di verificare la composizione del collegio del T.A.R. adito da Magliocca, proprio perché disponeva delle decisioni assunte a proposito degli altri ricorrenti in sede amministrativa. Ma non di quella menzionata nel post di costui». Dall'omessa considerazione di tali dati, discenderebbe sia la violazione dell'art. 59 cod. pen. sia il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale tributato la minima considerazione al dato dell'errore in cui era incorso il giornalista [OSCURATO:PERSONA] nel pubblicare la notizia (riportata supra, v. punto 1.1). 2.2 II secondo motivo ha oggetto le medesime censure di legge e motivazionali, invocate, tuttavia, con riferimento alla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla titolazione e presentazione grafica dell'articolo. Secondo la difesa, la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata decisa anche in vista della responsabilità di quest'ultimo per la titolazione e presentazione grafica dell'articolo. La Corte territoriale avrebbe eluso tale specifico motivo d'impugnazione, ritenendo di non dover assolvere l'imputato «per una attività che non gli è stata contestata» (p. 5 della motivazione) e affermando che nel capo d'imputazione mancava, infatti, qualsivoglia riferimento alla titolazione e presentazione grafica dell'articolo. E tuttavia, la Corte territoriale, nell'aderire alla ricostruzione prospettata dal giudice di primo grado, secondo cui «l'articolo incriminato - per tenore, titolo, impaginazione, risalto dato alla notizia...dà ampiamente conto della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi», lascerebbe intendere che il giudizio di penale responsabilità sia stato formulato anche in vista di tale attività squisitamente redazionale. In tal modo, i Giudici d'appello non avrebbero tenuto conto del fatto che gli autori dei singoli servizi giornalistici non allestiscono anche le pagine che ospitano i propri articoli, essendo la cura della parte grafica demandata a un gruppo redazionale, operante in totale autonomia dagli autori.2.3 Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) del codice di rito, degli artt. 57 e 110 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per concorso doloso nel reato di diffamazione. Sebbene la stessa Corte d'appello abbia correttamente rilevato «l'improvvido riferimento, nella parte iniziale del capo d'imputazione, al concorso», altresì rimarcando come il capo di imputazione facesse invece riferimento, nella sostanza, alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per omesso controllo del direttore responsabile, piuttosto che per concorso doloso nel reato ascritto all'autore dell'articolo, i Giudici d'appello non avrebbero emendato l'errore annidato nella prospettazione accusatoria. La difesa chiede pertanto a questo Collegio di emendare il vizio giuridico e motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale; ciò, al fine di evitare l'iscrizione, nel casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], di una condanna per concorso in diffamazione. 3. Si dà atto che la difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione della Corte territoriale di escludere sia il riconoscimento della scriminante putativa del diritto d'inchiesta sia l'incolpevolezza dell'errore occorso è immune da ogni possibile censura, essendo piuttosto gli argomenti difensivi (già riportati sub 2.1 del 'ritenuto in fatto') posti a base dell'eccezione privi di fondamento. In particolare, inconferente è il riferimento al «post», pubblicato dal Magliocca, che avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a credere, incolpevolmente, che «vi fosse una terza sentenza - uguale e parallela alle due che aveva potuto consultare». Gioverà ricordare che, secondo la difesa, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto «modo di verificare la composizione del collegio del T.A.R. adito da Magliocca, proprio perché disponeva delle decisioni assunte a proposito degli altri ricorrenti in sede amministrativa, ma non di quella menzionata nel post di costui». Ebbene, un assunto difensivo basato su un siffatto argomento implica il considerare tamquam non esset una consolidata giurisprudenza, sia di legittimità sia internazionale, che ha escluso l'applicazione della scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto. L'allusione a forme di parzialità o partigianeria politiche, se diretta a un magistrato, deve essere supportata da una previa e attenta verifica della serietà ed attendibilità delle fonti, involgendo, una critica siffatta, i valori di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria (v. Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031-01, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi, senza previa verifica della serietà ed attendibilità delle fonti).Impregiudicato il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, che deve essere «riconosciuto nel modo più ampio possibile», potendo assumere connotazioni anche molto "pesanti", aspre e sferzanti» (v. Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379, cui si rinvia per l'illustrazione dell'evoluzione ermeneutica, anche di matrice sovranazionale, che, nel corso degli anni, ha portato alla «attuale stabilizzazione di un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria, sulla base del principio di derivazione [anche internazionale], «secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità»; da ciò deriva la liceità dell'«assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica), la condizione (già posta da Sez. 5, n. 10631 del 12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484) di ammissibilità di tale forma di critica riposa sul dovere del giornalista di verificare la precisa verità storica dei fatti riferiti. Pienamente condivisibile, pertanto, appare il rilievo della Corte territoriale secondo cui «l'autore dell'inchiesta (e, poi, il Direttore responsabile, nell'esercizio del controllo) avrebbe potuto e dovuto verificare le notizie depurandole dalle gravi inesattezze contenute del brano dell'articolo». Affidarsi a esternazioni pubblicate in un post, senza verificarne l'attendibilità dei contenuti, significa disattendere il dovere del giornalista di verifica delle fonti, che informa anche le regole del corretto esercizio dell'attività d'inchiesta. Peraltro, la difesa stessa indica (v. p.10 del ricorso) che in una soltanto delle due sentenze del T.a.r, compariva [OSCURATO:PERSONA] come componente del collegio: a fortiori, dunque, il dubbio che quest'ultima non fosse componente del collegio nel procedimento oggetto dell'articolo in questione avrebbe dovuto sfiorare la mente di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi effettivamente, la difesa, con le ragioni offerte in motivazione dalla Corte territoriale, che ha a chiare lettere specificato di non dover assolvere l'imputato «per una attività che non gli è stata contestata», oltre ad avere evidenziato come alcun riferimento fosse da rinvenire, nel capo d'imputazione, all'attività di impaginazione o presentazione grafica dell'articolo. Rispetto a tale profilo, la motivazione non appare né illogica è contraddittoria. Che gli elementi formali di dettaglio abbiano rafforzato la portata diffamatoria dello scritto è, sì, notato dalla Corte; è notorio, del resto, come uno scritto giornalistico possa essere «rafforzato e messo in risalto con [...] segni grafici e tipografici» così incidendo, con maggior risalto, sulle impressioni del pubblico (Sez. V, n. 41249 del 23.10.2012, S. e altri, Rv. 253752 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che, a causare l'evento previsto dalla norma ex art. 595 c.p., sia stata la «condotta del giornalista, cristallizzata nel capo d'imputazione, nel quale manca qualsiasi riferimento alla titolazione e alla presentazione grafica». 2.3 Quanto all'istanza di cui al terzo motivo, il Collegio, visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mediante l'espunzione del riferimento all'articolo 110 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Si condannano, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge. Visto l'art. 130 c.p.p., il Collegio dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mediante l'espunzione dell'articolo 110 c.p. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge. Visto l'art. 130 c.p.p., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazi
Sentenza Cassazione n. 42315/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris