CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 06410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3310-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 6/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 637/2021, che ha accolto l’appello della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al saldo del corrispettivo dovuto in relazione alla vendita e alla consegna di infissi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] depositato memorie la ricorrente e la controricorrente (quest’ultima tardivamente). [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si fonda su due motivi, tra loro strettamente connessi: 1. con il primo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere, il Tribunale, motivato la mancata valutazione del documento denominato “copia commissione sottoscritta per accettazione del 29.05.2006”; 2. con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame del suddetto documento, ritenuto decisivo ai fini della decisione della controversia. I due motivi sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che la consegna del materiale riportato nelle due fatture poste alla base della richiesta del decreto ingiuntivo, obbligazione che il venditore doveva provare nel giudizio di adempimento della relativa controprestazione di pagamento nei confronti del compratore, non possa ritenersi provata sulla base delle prove raccolte in primo grado e che piuttosto vada ritenuto provato – sulla base delle dichiarazioni di un testimone e di un documento contenente il riconoscimento del debito relativo alla fornitura e alle conseguenti due fatture – che l’obbligazione di consegna della merce non è stata eseguita allaCervati Costruzioni, ma a un soggetto del tutto differente e non legato all’opponente da alcun rapporto giuridico. Ad avviso della ricorrente la pronuncia dovrebbe essere cassata perché il Tribunale nulla ha detto in relazione a un documento, denominato “copia commissione sottoscritta per accettazione”, sottoscritto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], così violando l’art.115 c.p.c. e omettendo l’esame di un fatto decisivo. Al riguardo, va rilevato che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (così Cass., sez. un., n. 34476/2019). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così