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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1989

Cassazione n. 34641/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il 04/06/1989 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; -[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011 - 01) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il 04/06/1989 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; -[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011 - 01) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. D P.Q.M