CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del ricorso;Lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione ditribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse diXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Castrovillari in data 4 novembre 2025 con la quale era statarigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare incarcere applicata per il reato di tentato omicidio, con un'altra meno gravosa, conparticolare riferimento agli arresti domiciliari anche con l'applicazione delbraccialetto elettronico.Il tribunale dell'appello cautelare ha sottolineato l'assenza di elementi dinovità rispetto alla originaria valutazione compiuta in sede di convalida del fermoin data 24 marzo 2015, rilevando che la proposta risarcitoria, oltre a non averetrovato definizione, è stata resa possibile unicamente grazie al contributoeconomico dei familiari e non già attraverso risorse dell'imputato, sicché non èapparsa idonea a dimostrare un effettivo percorso di revisione critica. Il disvaloredella condotta è stato ritenuto dimostrativo della incapacità di autocontrollo,incapacità ostativa all’attenuazione della misura cautelare.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Cristiano, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciandola violazione di legge, in riferimento agli articoli 274 e 310 cod. proc. pen., e ilvizio della motivazione con riguardo all'attenuazione del quadro cautelare inconsiderazione delle offerte risarcitorie, delle modalità di verificazionedell'evento, essendosi escluse la futilità dei motivi e la premeditazione, e dellaproporzionalità e congruità della misura applicata rispetto alle successivecondotte manifestate dall'imputato nonché rispetto alla disponibilità di unadeguato domicilio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Non risulta controverso che l'imputato, con il supporto economico deifamiliari, ha effettuato una offerta risarcitoria, peraltro rifiutata dalla personaoffesa; ciò, secondo la difesa, dimostra il mutato atteggiamento psicologicodell’indagato rispetto all'aggressività che lo aveva condotto ad aggredire lapersona offesa; va anche ricordato, ad avviso della difesa che l’indagato ha, finda subito, ammesso i fatti e cercato una riconciliazione con la vittima.2. Il giudice dell'appello cautelare ha escluso la rilevanza dell'offertarisarcitoria poiché le risorse sarebbero state messe a disposizione da terzi, cosìdeducendo l'assenza di revisione critica del precedente agìto dell’imputato.Tale argomentazione, come correttamente rileva il ricorso, non è logica, néaderente a diritto.2.2. Ferma la irrilevanza del risarcimento parziale ai fini del riconoscimentodella circostanza attenuante dell'articolo 62, primo comma, n. 6 cod. pen. (exmultis, Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01), non risultalogica la motivazione del provvedimento impugnato poiché la provenienza dellesomme non vale a sminuire, anche ai fini cautelari, il significato dell'offerta postoche la stessa, comunque, promana direttamente dall'imputato.La giurisprudenza ha, infatti, da tempo chiarito che ai fini dellaconfigurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., ilrisarcimento del danno eseguito dal terzo deve ritenersi effettuato dall'imputato,a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà difarlo proprio (Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022 Ud. - dep. 2023, Gningue, Rv.284327 – 01, in tema di omicidio colposo da sinistro stradale cagionato da undipendente della società titolare del contratto di assicurazione).2.3. Si deve, quindi, concludere che, ferme le valutazioni di merito sullaspecifica rilevanza ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari, non puònegarsi la riferibilità all’indagato dell’offerta risarcitoria che sia stata formulatacon risorse messe a disposizione da altri.Tale elemento di fatto deve essere attentamente vagliato e valutato dalgiudice di merito per verificarne la dedotta rilevanza ai fini delle valutazionicautelari da compiersi nella fase delle indagini, poiché non è consentitoescluderne qualunque rilievo solo perchè la provvista provenga da terzi.3. I l tr ibunale dell 'appello cautelare ha pure sminuito, ai f inidell’attenuazione delle esigenze cautelari, la rilevanza delle ammissionidell'imputato e del tentativo di riconciliazione dallo stesso intrapreso.Orbene, se il tempo trascorso dal fatto non costituisce di per sé nelprocedimento ex art. 299 cod. proc. pen. un elemento idoneo a modificare lavalutazione delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli,Rv. 268567 - 01), le pronte ammissioni dell’indagato e il mutato atteggiamentonei confronti della vittima sono elementi di fatto che devono essere vagliati insede di richiesta di attenuazione della misura cautelare, soprattutto con riguardoalla idoneità di una misura gradata.È evidente che le ammissioni e i segni di resipiscenza non sono idonei, comecorrettamente sottolineato dal provvedimento impugnato, ad escludere ildisvalore del fatto, tuttavia non possono non essere considerati, nel complessodelle valutazioni cautelari arricchite dal recente mutamento di atteggiamentoverso la vittima, per valutare la attenuazione delle esigenze cautelari che eranostate ricollegate alla spregiudicatezza della condotta e alla violenza dell'azione.3.1. Del resto, la ritenuta incapacità di autocontrollo si fonda su presunzionistrettamente connesse al fatto materiale oggetto di imputazione, senza che sianostate prese in considerazione le successive condotte dell'imputato e la noncontestata disponibilità di un alloggio a notevole distanza dal luogo di residenzadella persona offesa.Sotto tale profilo, del resto, la motivazione che esclude l’idoneità dei sistemidi controllo a distanza, ai quali l’imputato ha manifestato il proprio consenso, èassertiva.4. L’ordinanza va, quindi, annullata con rinvio perché il tribunale dell’appellocautelare proceda a nuovo giudizio e, nella piena libertà delle proprie valutazionidi merito, siano sanate le rilevate incoerenze motivazionali sulle esigenzecautelari e la scelta della misura. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.