CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 31/03/2023 della corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Bari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000, previa concessione delle attenuanti generiche rideterminava la pena finale applicata. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando la qualità di mero rappresentante legale della ricorrente ma priva di effettivi poteri gestori, come tale non responsabile del fatto ascrittole, e osservando come la corte di appello abbia sul punto redatto una motivazione meramente apparente oltre che erronea giuridicamente. Si contesta la tesi della corte di appello per cui in presenza di una società di persone sarebbe impossibile individuare un soggetto in via di fatto distinguibile da colui che ricopra la carica formale di legale rappresentante dell'Ente societario, osservando come si tratti di affermazione contraria a logica oltre che all'esperienza comune. Si contesta anche la tesi per cui l'imputata avrebbe agito in cogestione in ordine agli aspetti amministrativi e contabili dell'ente, emergendo sul punto una motivazione carente, posto che sarebbe ovvio che gli atti esterni or;:lovevano essere firmati dal rappresentante legale, non potendo essere sottoscritti dall'amministratore di fatto. Inoltre, il predetto dato comunque sarebbe insufficiente per concludere che l'imputata fosse titolare di effettivi poteri di gestione. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 in ordine alla sussistenza del dolo specifico nonché il vizio di carenza di motivazione o di motivazione manifestamente illogica. L'avvenuta presentazione, da parte della ricorrente, della comunicazione annuale dati Iva dimostrerebbe l'assenza del dolo intenzionale avendo altresì la stessa affidato a professionisti la cura di tutti gli adempimenti fiscali. La motivazione sul punto sarebbe meramente congetturale oltre che diretta a trascurare la rilevanza del diritto al silenzio riconosciuta all'imputato, siccome si sostiene che l'imputata siccome titolare di un ruolo di gestione dei profili amministrativi non poteva ignorare i ricavi rinvenienti dalle transazioni concluse e nulla a sua discolpa sarebbe stato dedotto. 5. Il primo motivo è inammissibile. La doppia motivazione dedotta dai giudici, con cui si valorizza sia il ruolo formalmente assunto dalla ricorrente nell'ambito di una ditta individuale, sia, in ogni caso, la sussistenza di poteri di gestione in capo all'imputata, seppure svolti assieme ad altro soggetto, quale gestore di fatto, che non si riducono nella sola sottoscrizione di atti, comunque rilevante, ma si traducono nello svolgimento di una concreta attività di co- gestione della ricorrente assieme ad altro soggetto, tanto da recarsi con costui presso lo studio di colui che per un biennio sì occupava della contabilità della società, fonda adeguatamente il giudizio di responsabilità. Tanto appare sia in linea con le sentenze di legittimità per cui l'esonero da responsabilità del rappresentante legale ricorre solo in assenza di ogni potere gestorio, sia in linea con la recente precisazione, che questo collegio condivide, per cui, la responsabilità ascrivibile al rappresentante legale di un ente - e deve ritenersi, anche di una ditta individuale, che impone alla persona fisica di riferimento gli adempimenti fiscali connessi alla relativa attività - che persino non abbia dello stesso l'effettiva gestione, non va ricondotta all'art. 40, comma secondo, cod.pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma va ricostruita in un quadro in cui lo stesso risulta autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche dì fatto. (Sez. 3 - n. 20050 del 16/03/2022 Rv. 283201 - 01). Va aggiunto che rispetto alla suddetta complessiva attività della ricorrente, come ricostruita dalla corte, l'imputata concentra la sua critica solo sulla sottoscrizione di atti di interesse della società, per cui neglige l'elaborazione complessiva dei fatti operata dalla corte, rendendo in tal modo generico il ricorso. Manca, infatti, una compiuta correlazione tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. E noto al riguardo che in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. è quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione tutti gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 6. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato a fronte della intervenuta valorizzazione, coerente con la attività di cogestione, della piena conoscenza dei ricavi ottenuti e quindi dell'imposta da pagare ( assieme al netto superamento della soglia di rilevanza penale del fatto, dati, questi, rimasti incontrastati. Ed invero questa Corte ha precisato, condivisibilmente, che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta. (Sez. 3 - n. 18936 del 19/01/2016 Rv. 267022 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua