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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 13013/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04GHAIC), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale Torino, emessa il 17 gennaio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore.

Il ricorso è inammissibile in .quanto il difensore del.ricorrente - il quale era stato giudicato in assenza in primo grado e con il rito cartolare nel processo di appello - risulta agli atti privo del mandato speciale ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., applicabile al caso in esame ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa del° stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente [OSCURATO:PERSONA]' DEPOS.[OSCURATO:PERSONA] PALE2 6 MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04GHAIC), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale Torino, emessa il 17 gennaio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore. Il ricorso è inammissibile in .quanto il difensore del.ricorrente - il quale era stato giudicato in assenza in primo grado e con il rito cartolare nel processo di appello - risulta agli atti privo del mandato speciale ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., applicabile al caso in esame ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa del° stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente [OSCURATO:PERSONA]' DEPOS.[OSCURATO:PERSONA] PALE2 6 MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13013/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris