CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 agosto 2022
Cassazione n. 12357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa e depositata il 18 agosto 2022, alle ore 15,50, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia ha convalidato il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di tre anni, di comparire personalmente presso gli uffici di Polizia più vicini al luogo di residenza o domicilio specificamente dichiarati, in occasione di tutti gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra di calcio SSC Napoli, per tre volte in relazione a ciascuna partita tenuta in provincia e per una volta con riguardo a quelle giocate altrove. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], in data 22 maggio 2022, in occasione dell'incontro di calcio svoltosi alla Spezia tra la squadra dello Spezia e quella del Napoli, aveva partecipato attivamente ad episodi di violenza, minaccia ed intimidazione contro i sostenitori della squadra spezzina, con il volto travisato e con un bastone in pvc in mano, e che il medesimo, nei cinque anni precedenti, proprio in occasione della manifestazione sportiva in questione, è stato denunciato in relazione a fatti analoghi per il reato di cui all'art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e per quello di cui all'art. 5 legge 22 maggio 1975, n. 152. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, a norma 'dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989. Si premette che, dalla condotta contestata al ricorrente, emerge unicamente che lo stesso: -) era presente nei luoghi in cui sono avvenuti gli episodi di violenza tra le opposte tifoserie, rimanendo nelle retrovie e con il volto travisato durante gli scontri; -) era in possesso di un bastone di colore verde, che ha mantenuto costantemente abbassato e aderente alla gamba. Si osserva, perciò, che, questa essendo la descrizione dei fatti, sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza soltanto in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 5 legge n. 152 del 1975, ma non anche in relazione al delitto di cui all'art. 6-bis legge n. 401 del 1989, e che il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della Spezia, recependone acriticamente la motivazione, e senza considerare la natura meramente passiva della condotta. Si conclude che, questi essendo i fatti accertati, la scelta della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia, anche perché prevista per tre volte in relazione a ciascuna partita disputata dalla squadra SSC Napoli in provincia di Napoli, e fissata per una durata ampiamente superiore al minimo, è caratterizzata da spropositata, quanto immotivata severità. Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza, il G.i.p., in sede di convalida del provvedimento questorile di cui alla legge n. 401 del 1989, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura, che sulla necessità, proporzionalità e adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione (si cita Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, Olivo, Rv. 267176-01).2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c)•cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini processuali. Si deduce che il provvedimento di convalida del G.i.p. è stato emesso in violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 legge n. 742 del 1969. Si osserva che non può ritenersi applicabile alla convalida di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 il principio giurisprudenziale in forza del quale l'udienza di convalida (dell'arresto o del fermo) non rientra tra quegli atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini nel periodo feriale (cita Sez. 1, n. 3947 del 12/11/1990, dep. 1991, Dragonetti, Rv. 186173-01), in quanto tra i due istituti sussistono significative differenze, emergenti anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si evidenzia, in particolare, che: -) il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] in occasione di manifestazioni sportive comporta una compressione della libertà personale del destinatario più limitata rispetto a quella derivante dalla convalida di fermo o arresto (si cita: Corte cost., sent. n. 512 del 2002; Corte cost., sent. n. 193 del 1996); -) nel procedimento di convalida di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, la parte interessata ha solo la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari nelle 48 ore successive alla notifica del provvedimento e può avvalersi di un unico rimedio, il ricorso per cassazione, mentre nell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto il contraddittorio è garantito con la celebrazione di un'udienza camerale con la partecipazione necessaria di un difensore, nonché con la richiesta di riesame avverso la misura cautelare eventualmente applicata (si cita Corte cost., sent. n. 144 del 1997). Si aggiunge, poi, che, anche accogliendo questa interpretazione, la misura disposta dal Questore è immediatamente applicabile, a norma dell'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 e l'interessato potrebbe rinunciare alla sospensione feriale. Si conclude che, siccome il provvedimento del Questore della Spezia è stato notificato al ricorrente il 16 agosto 2022, e la convalida ad opera del G.i.p. è intervenuta in data 18 agosto 2022, quest'ultima è illegittima, siccome di molto anteriore al 3 settembre 2022, prima data utile dopo la fine del periodo feriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Infondate, innanzitutto, sono le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare per prime perché attinenti ad una questione preliminare, che contestano la legittimità dell'ordinanza di convalida del G.i.p., in quanto adottata senza tenere conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, e, quindi, in violazione del diritto di difesa. 2.1. In tema di applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti di convalida di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, risultano censiti due precedenti di segno opposto. Secondo una prima decisione, il termine di quarantotto ore, fissato dall'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, per la convalida del provvedimento del questore che prescrive l'obbligo di presentazione in occasione di competizioni agonistiche, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale (così Sez. 1, n. 3861 del 25/05/1999, Monti, Rv. 214304-01). A fondamento di questo principio si osserva che, anche nei casi di urgenza, le deroghe al principio generale della sospensione dei termini nel periodo feriale sono soltanto quelle previste e regolate dall'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen., la quale, essendo disposizione di carattere generale, non ammette deroghe in via analogica. Secondo altra decisione, invece, il termine di quarantotto ore per la convalida del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche (ed eventualmente gli impone l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in concomitanza con esse) non è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale (così Sez. 1, n. 27363 del 04/06/2003, Alio, Rv. 225561-01). Questo principio è affermato sulla base di questa argomentazione: «la convalida di un provvedimento limitativo della libertà personale (quale è, ictu ocu/i, la imposizione delle prescrizioni di cui all'art sei comma 2 I. n. 401 del 1989: cfr. in questo senso Sez. I, 22 marzo-10 maggio 1999, Cori, rv. n. 213560) è parte di un procedimento necessitato, composto da una pluralità di attività procedurali, da compiersi, ex art. 13 Cost., nell'osservanza rigorosa di strettissimi termini processuali e non rientra quindi per vincolo costituzionale, tra quegli «atti» rispetto ai quali opera la sospensione dei termini nel periodo feriale (così con riferimento alla corrispondente fattispecie della convalida dell'arresto e del fermo, Sez. I, 12 novembre 1990-16 gennaio 1991, Dragonetti)». 2.2. Ad avviso del Collegio, deve essere condiviso il principio secondo cui il termine di quarantotto ore per la convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, non è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale. 2.2.1. Può essere utile, preliminarmente, osservare che la disciplina sulla sospensione dei termini feriali di cui all'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. è stata più volte ritenuta inapplicabile con riferimento a procedimenti strettamente cadenzati sotto il profilo temporale, sebbene per gli stessi non sia stata prevista espressa deroga al regime ordinario da parte del legislatore. Questo non solo con riferimento al procedimento di convalida del fermo e dell'arresto in flagranza (cfr. Sez. 1, n. 347 del 12/11/1990, dep. 1991, Dragonetti, Rv. 186173-01). Invero, si è ritenuto che anche il provvedimento di sequestro adottato in via di urgenza dal presidente del tribunale ex art. 2-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, in pendenza del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, provvedimento che deve essere convalidato dal tribunale, a pena di perdita di efficacia, entro i dieci giorni successivi, non è soggetto, proprio per la urgenza che ne costituisce il presupposto, al regime della sospensione dei termini durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sez. 6, n. 5162 del 17/127/1997, dep. 1998, Compare, Rv. 210073-01). Altra decisione, poi, ha enunciato il principio per cui la sospensione feriale dei termini non opera in relazione al termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30-bis ord. pen. per il reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi relativi al regime di detenzione (Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, Marcianò, Rv. 277330-01). 2.2.2. Ma, soprattutto, ad avviso del Collegio, la soluzione dell'inapplicabilità della sospensione dei termini feriali al procedimento di convalida di cui all'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 si impone perché in linea con le puntuali previsioni poste a tutela della libertà personale dall'art. 13 Cost. Invero, non è dubbio che il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia incide sulla libertà personale e «rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione» (così Corte cost., sent. n. 512 del 2002; cfr., inoltre, per analoghe considerazioni, Corte cost., sent. n. 193 del 1996). Ora, l'art. 13 Cost., dopo aver premesso al primo comma: «La libertà personale è inviolabile», e dopo aver enunciato al secondo comma: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge», al terzo comma statuisce: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che debbono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questo non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di effetto». Ne discende che proprio le disposizioni costituzionali appena citate impongono che il procedimento di convalida si svolga in complessive novantasei ore e che la convalida debba intervenire entro quarantotto ore dal momento della richiesta. Del resto, se così non fosse, attesa l'immediata esecutività del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia, siccome desumibile dal chiaro dettato dell'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, l'applicazione della disciplina della sospensione feriale al relativo procedimento di convalida implicherebbe che l'atto dell'autorità di pubblica sicurezza potrebbe comportare una limitazione della libertà personale operativa ed efficace anche per più di un mese prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Né questa violazione delle garanzie costituzionali alla libertà personale può essere ritenuta superabile in ragione della possibilità per l'interessato di rinuncia alla sospensione dei termini feriali: la garanzia costituzionale assicurata dall'art. 13, terzo comma, Cost., non solo non è formalmente subordinata alle scelte dell'interessato, ma, attenendo ad un diritto fondamentale della persona, e ad un bene espressamente definito dalla Costituzione come «inviolabile», non può ritenersi in alcun modo derogabile o disponibile. 3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia, sia perché il destinatario non avrebbe realizzato una condotta sussumibile nelle fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, sia perché non vi sarebbe valida motivazione concernente la necessità di applicare la misura con modalità così afflittive, in particolare per la durata molto superiore al minimo e per il triplice obbligo di presentazione per ciascuna partita disputata dalla SSC Napoli nella provincia di Napoli. 3.1. Per quanto concerne il primo profilo, deve rilevarsi che la condotta dell'attuale ricorrente è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401 del 1989. L'art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401 del 1989 concerne «coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) [ossia in occasione o a causa di manifestazioni sportive]». L'ordinanza impugnata precisa che il ricorrente «in particolare dopo la fine della partita, veniva visto mentre, con un bastone in pvc in mano, travisato, faceva parte di un gruppo di tifosi partenopei che cercavano i tifosi spezzini al fine di giungere con loro ad uno scontro». E dal provvedimento del Questore risulta che il luogo sul quale era presente il ricorrente con un bastone di pvc in mano aveva costituito il teatro di uno scontro tra oltre cento persone delle due opposte tifoserie ed era culminato con l'esplosione di una bomba carta, la quale aveva procurato ad uno dei tifosi l'amputazione delle dita di una mano, e che, prima di tale scontro, l'arbitro aveva dovuto interrompere la partita per le intemperanze dei sostenitori della SSC Napoli. Ciò posto, il recarsi sul luogo degli scontri, travisato e con un bastone di pvc in mano, deve ritenersi integrare quegli elementi di fatto da cui inferire che il soggetto abbia tenuto, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 3.2. Con riguardo al secondo profilo, deve ritenersi che correttamente è stata applicata la misura oggetto di convalida, ossia l'obbligo comparire personalmente presso gli uffici di Polizia in occasione di tutti gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra di calcio SSC Napoli, per tre volte in relazione a ciascuna partita tenuta in provincia e per una volta con riguardo a quelle giocate altrove, e per la durata di tre anni. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio, largamente diffuso in giurisprudenza, secondo cui, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero (cfr., in particolare: Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, Olivo, Rv. 267176-01; Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826-01; Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243271-01). Ciò però non toglie che può essere legittimo il provvedimento del Questore con il quale si dispone l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite c.d. esterne, all'inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto, essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l'ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso (così Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, A dep. 2019, Agostinis, Rv. 275562-01).Anche relativamente alla durata della misura deve ritenersi necessaria una apprezzabile motivazione, fermo restando che quanto più la durata stabilita è lontana dal massimo edittale, tanto meno intenso deve essere l'onere giustificativo da parte del giudice. Non a caso, anzi, secondo una decisione, in quando la durata della misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza imposto con provvedimento del Questore rientra nella media dell'arco temporale fissato dall'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in difetto di contestazioni specifiche, non è necessaria una specifica motivazione sulla sua legittimità da parte del giudice della convalida, non potendo costituire la fissazione di una durata intermedia tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge un arbitrario esercizio del potere discrezionale (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, Ascani, Rv. 277673-01). Nella specie, l'ordinanza del G.i.p. offre puntuali indicazioni in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione di convalidare il provvedimento del Questore, e si riferisce ad una misura la cui durata è pari a tre anni, ossia esattamente alla media edittale. Come si è detto in precedenza al § 3.2, l'ordinanza impugnata rappresenta che Scudellaro, in occasione della partita Spezia-Napoli del 22 maggio 2022, «in particolare dopo la fine della partita, veniva visto mentre, con un bastone in pvc in mano, travisato, faceva parte di un gruppo di tifosi partenopei che cercavano i tifosi spezzini al fine di giungere con loro ad uno scontro» La medesima ordinanza, poi, osserva che l'attuale ricorrente, per il ruolo svolto nell'ambito della propria tifoseria, e per la sua appartenenza ad un pubblico nel suo complesso particolarmente numeroso, potrebbe eludere i controlli ed entrare nello stadio, e che, specie nelle competizioni "casalinghe", l'impedimento del suo ingresso nell'impianto sportivo potrebbe causare violenze e disordini per la presenza dei compagni di tifoseria. Deve aggiungersi che l'obbligo di presentazione di tre volte per partita è stato limitato ai soli incontri che si svolgono nella provincia di Napoli. In questo modo, da un lato, è stata specificamente evidenziata la pericolosità del sottoposto all'obbligo di presentazione, e del contesto in cui il medesimo è inserito, e, quindi, la necessità di applicare la misura per la durata e con le modalità disposte dal Questore. Dall'altro, occorre considerare che l'obbligo di triplice presentazione per partita è limitato ai soli incontri che si svolgono nella provincia di Napoli, ossia ad un ambito territoriale circoscritto nel quale ha sede la squadra "sostenuta", e in relazione a momenti (15 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio del primo tempo; 15 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio del secondo tempo; 30 minuti dopo il termine dell'incontro) significativi per evitare la partecipazione a scontri anche in momenti successivi allo svolgimento della gara, ossia proprio come avvenuto il 22 maggio 2022. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto d