Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32771/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Genova del 28 settembre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro novanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen..

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..

3. Il ricorso è generico.

In relazione all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricorrente si limita a censurare il riconoscimento della suindicata aggravante, senza articolare la doglianza in termini sufficientemente dettagliati.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Genova del 28 settembre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro novanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. 3. Il ricorso è generico. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricorrente si limita a censurare il riconoscimento della suindicata aggravante, senza articolare la doglianza in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 ma
Sentenza Cassazione n. 32771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris