CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed inerenti al merito; Considerato, in particolare, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, da una parte, circa la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, là dove ha osservato che la tesi difensiva non era suffragata dalle risultanze probatorie, da cui emergeva che l'imputato era stato rinvenuto in strada al di fuori dell'orario consentito, senza che fosse stato dato avviso all'autorità, e che le giustificazioni fornite erano a tal fine irrilevanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in assenza di uno specifico confronto del ricorrente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere e ensore