CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 09906/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2023 del TRIBUNALE dì PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha condannato [OSCURATO:PERSONA]- imputato del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), 2bis e 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - alla pena di mesi dodici di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria pari a €.5.800,00, con contestuate applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art.186, comma 2, C.d.s.,. Era stata erroneamente applicata la sanzione accessoria della sospensione delta patente di guida in luogo della revoca della stessa, prevista nel caso di specie. 3. Il ricorso è fondato. 4. Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno imputato è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dall'art.186, comma 2, lett.c), C.d.s., essendo stato riscontrato un tasso di ebbrezza alcolica di entità superiore a 1,50 g/I e specificamente pari a 2,10 g/I,ed essendo altresì stata ravvisata l'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. Va quindi rilevato che l'art.186, comma 2bis, C.d.s, prevede che: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (gli), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo detta lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo V». Si vede, pertanto, in un'ipotesi di obbligatoria revoca detta patente di guida. 6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al punto attinente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, la quale - ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. - deve essere in questa sede direttamente applicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che sostituisce con quella della revoca della patente di guida. Roma, 15 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] t Lo d 'na MIc