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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29806/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la confisca di un immobile di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA] disposta dalla stessa Corte con ordinanza del 4/4/2018.

Secondo la Corte territoriale, le censure svolte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], basate sull'eccessiva ampiezza dell'arco temporale analizzato per disporre la confisca dell'immobile di proprietà della Detto, erano già state vagliate con le precedenti ordinanze.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione.

La Corte territoriale non aveva valutato il novum costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che aveva precisato e individuato il principio della cosiddetta ragionevolezza temporale da applicare in caso di confisca.

La motivazione per relationem adottata dalla ordinanza impugnata non era ammissibile in presenza di novum.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 240 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

La motivazione era illogica perché non teneva conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite.

La sentenza delle Sezioni Unite aveva posto dei paletti temporali per la confisca, pretendendo che i beni da confiscare siano stati acquistati in un'epoca vicina alla commissione del reato spia, così da evitare che la confisca muti natura e diventi confisca di prevenzione.

Nell'incidente di esecuzione, era stato rappresentato che il bene era stato acquistato nel 1986, mentre il reato spia era stato commesso nel 2006.

Inoltre, già nel 1991 era stata respinta la richiesta di confisca di prevenzione dell'immobile.

La Corte territoriale avrebbe dovuto fissare i paletti temporali quanto meno negli anni 1991 o 2004; in ogni caso, nel 1986 [OSCURATO:PERSONA] non era stato condannato per nessun reato da annoverarsi tra i reati spia.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Il ricorso si basa implicitamente sul principio secondo cui il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta in precedenza rigettata (Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651).

Nel caso in esame, il mutamento di giurisprudenza sarebbe intervenuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 2021 così massimata: "Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd.

"reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).

2. A ben vedere, la Corte era chiamata a risolvere un contrasto su un tema differente da quello che interessa l'odierno ricorrente.

Le Sezioni Unite dovevano, infatti, pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: "Se la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia di condanna per il cd. reato "spia" ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima".

Quindi, i beni di cui si dubitava della confiscabilità in forza dell'art. 240 bis cod. pen. erano quelli acquisiti successivamente alla sentenza di condanna per il reato spia, mentre il quesito non riguardava i beni acquistati precedentemente a tale pronuncia di condanna.

La Corte osservava: "La tematica si è posta all'attenzione degli interpreti a seguito dell'avvenuto riconoscimento, da parte delle Sezioni Unite nella citata sentenza Derouach, del potere del giudice dell'esecuzione di ordinare la confisca c.d.

"allargata" «sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento».

Da qui la necessità di stabilire se in sede esecutiva i beni e le utilità confiscabili siano quelli esistenti nel patrimonio al momento della pronuncia di condanna per uno dei reati inclusi nell'elencazione della norma stessa, oppure se si possa procedere anche su quelli pervenuti nella disponibilità del condannato successivamente alla detta pronuncia e sino al suo passaggio in giudicato".

Non a caso, l'orientamento sconfessato dalle Sezioni Unite affermava che "poiché la presunzione di illecito arricchimento, introdotta dall'art. 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, trova il proprio fondamento nell'accertamento definitivo della commissione di uno dei delitti indicati nel medesimo articolo e nel suo epilogo con la sentenza di condanna, essa determina anche l'estensione temporale sino alla quale opera la presunzione ed autorizza la sottoposizione a confisca dei beni acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato, oppure in un momento successivo ove si dimostri, in modo specifico ed incontroverso, che l'acquisto sia avvenuto con mezzi ottenuti prima della condanna".

Il "superamento" del principio stabilito dalle Sezioni Unite, Montella (quindi: il mutamento giurisprudenziale) riguarda esclusivamente questo tema, come si evince dallo stesso passo citato dal ricorrente: "Le Sezioni Unite ritengono debba essere superato il principio affermato dalla sentenza Montella di indifferenza del momento in cui il bene da confiscare sia entrato nel patrimonio del soggetto che amplia a dismisura l'area della confiscabilità.

Al contrario, ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, vanno ritenuti confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento.

Ammettere la confisca anche in caso di divario cronologico di molti anni tra compimento dell'attività criminosa e successivo conseguimento dei valori sproporzionati darebbe luogo ai medesimi dubbi di costituzionalità per irragionevolezza e sproporzione per eccesso del mezzo rispetto al fine che sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale".

3. Come emerge dalla trattazione del ricorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della coniuge è stata adottata la confisca "allargata" di un bene immobile acquistato precedentemente alla sentenza della condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, tanto che il ricorrente censura l'eccessiva lontananza temporale tra acquisto e reato per il quale è stato condannato: quindi l'immobile poi confiscato faceva parte del patrimonio del ricorrente alla data della sentenza di condanna.

4. Si deve, piuttosto, confermare che - come osserva l'ordinanza impugnata - nei procedimenti che avevano dato luogo alla confisca allargata dell'immobile, il tema della "ragionevolezza temporale" e i principi sanciti dalla Corte Costituzionale erano stati ampiamente trattati.

Nel ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 16/7/2018, il ricorrente aveva proposto il tema della distanza temporale tra acquisto del bene immobile (1987) ed epoca dei delitti per i quali 3 5/ì ( [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, come risulta dalla sentenza n. 29861 del 2019: "Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsi per cassazione distinti, ma dal contenuto analogo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per í motivi di seguito indicati.

Viene denunciata, con il primo motivo, violazione dell'art. 240-bis cod. pen., non essendo sussistente il requisito di legittimità della confisca costituito dalla contiguità temporale tra l'acquisto del bene e la commissione del reato così detto presupposto".

In effetti, il tema era stato affrontato nell'ordinanza che decideva sull'opposizione: "La distanza temporale tra l'acquisto immobiliare e i reati così detti presupposti non era così ampia, atteso che la consumazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere presuppone consolidati rapporti sviluppati nel tempo e desumibili dai precedenti del [OSCURATO:PERSONA], risalenti all'anno 1989 e specificamente significativi, considerata, in particolare, la condanna per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso nel periodo dal 1990 al 1994".

La Corte di cassazione, dopo avere rigettato altri motivi, osservava: "I ricorrenti hanno, infine, denunciato violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato il dato cronologico, che nel caso in esame consentirebbe di superare la presunzione di derivazione della res dall'attività illecita.

Innanzitutto, si deve rilevare che l'istituto della confisca così detta allargata, di cui all'art. 240-bis cod. pen., si fonda sulla presunzione della illegittima provenienza dei beni, rientranti nel patrimonio di soggetto condannato per determinati titoli di reato; è stato precisato che tale presunzione presuppone, oltre alla condanna per il reato così detto presupposto (o reato-spia o reato matrice, come dir si voglia) e alla sproporzione fra il valore del bene e il reddito dichiarato o le attività economiche al momento dell'acquisto, che l'acquisizione del bene sia avvenuto, in tempi "ragionevolmente contigui" con l'attività illecita del condannato, dovendosi, invece, ritenere, in caso di significativa distanza temporale, superata la presunzione di illegittima provenienza (Sez. 1, 6/06/2018, Quattrone, Rv. 273612).

E' stato affermato che "Il momento della acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato spia da rendere ictu ocuii irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna" (Corte Cost. n. 33/2018).

Il motivo proposto è infondato.

I ricorsi, infatti, si limitano ad evidenziare la distanza temporale (anni venti) tra la data dell'acquisto immobiliare e l'epoca di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, senza confrontarsi con il rilievo della Corte dì appello in ordine alla complessiva attività criminosa del [OSCURATO:PERSONA], condannato anche per reati di violazione della legge sugli stupefacenti commessi nel gennaio 1989 e per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso commessa dal luglio 1990, reati che rientrano tutti nel catalogo di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309/1990.

In tale prospettiva, l'ordinanza impugnata ha compiutamente applicato il menzionato principio di diritto, in quanto ha individuato nella pregressa attività criminosa di [OSCURATO:PERSONA] reati, implicanti un ampio programma criminoso e intraneità alla criminalità organizzata, commessi in tempi ravvicinati rispetto alla ingiustificata e sproporzionata acquisizione immobiliare.

Si deve rilevare che la sopra menzionata pronuncia della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'operatività del principio così detto della ragionevolezza temporale, ha ricordato che il principio risulta di particolare rilievo nei casi in cui il reato così detto presupposto sia fattispecie (come ben può essere il delitto di ricettazione cui si riferiva il procedimento nel corso del quale era stata proposta la questione di costituzionalità) che non necessariamente implica un inserimento in compagini delinquenziali organizzate.

Situazione che non ricorre nel caso in esame, laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per reati associativi e per reati di spaccio di stupefacenti, reati che, in parte, risultano essere stati commessi pochi anni dopo l'ingiustificato acquisto immobiliare".

La sentenza della Cassazione risolveva, inoltre, negativamente la questione che il ricorrente ripropone, sia pure incidentalmente, dell'efficacia preclusiva del rigetto della richiesta di confisca di prevenzione pronunciato nel 1991.

5. In definitiva, non sussistevano i presupposti per la riproposizione dell'incidente di esecuzione, atteso che il mutamento di giurisprudenza operato con la sentenza delle Sezioni Unite, Crostella rispetto all'orientamento delle Sezioni Unite, Montella non aveva ad oggetto la confisca "allargata" di beni acquisiti al patrimonio del condannato prima della sentenza di condanna per il reato spia, mentre il tema della "ragionevolezza temporale" era già stato posto e risolto nel procedimento che aveva portato alla confisca dell'immobile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la confisca di un immobile di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA] disposta dalla stessa Corte con ordinanza del 4/4/2018. Secondo la Corte territoriale, le censure svolte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], basate sull'eccessiva ampiezza dell'arco temporale analizzato per disporre la confisca dell'immobile di proprietà della Detto, erano già state vagliate con le precedenti ordinanze. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. La Corte territoriale non aveva valutato il novum costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che aveva precisato e individuato il principio della cosiddetta ragionevolezza temporale da applicare in caso di confisca. La motivazione per relationem adottata dalla ordinanza impugnata non era ammissibile in presenza di novum. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 240 bis cod. pen. e vizio di motivazione. La motivazione era illogica perché non teneva conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite. La sentenza delle Sezioni Unite aveva posto dei paletti temporali per la confisca, pretendendo che i beni da confiscare siano stati acquistati in un'epoca vicina alla commissione del reato spia, così da evitare che la confisca muti natura e diventi confisca di prevenzione. Nell'incidente di esecuzione, era stato rappresentato che il bene era stato acquistato nel 1986, mentre il reato spia era stato commesso nel 2006. Inoltre, già nel 1991 era stata respinta la richiesta di confisca di prevenzione dell'immobile. La Corte territoriale avrebbe dovuto fissare i paletti temporali quanto meno negli anni 1991 o 2004; in ogni caso, nel 1986 [OSCURATO:PERSONA] non era stato condannato per nessun reato da annoverarsi tra i reati spia. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il ricorso si basa implicitamente sul principio secondo cui il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta in precedenza rigettata (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651). Nel caso in esame, il mutamento di giurisprudenza sarebbe intervenuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 2021 così massimata: "Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). 2. A ben vedere, la Corte era chiamata a risolvere un contrasto su un tema differente da quello che interessa l'odierno ricorrente. Le Sezioni Unite dovevano, infatti, pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: "Se la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia di condanna per il cd. reato "spia" ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima". Quindi, i beni di cui si dubitava della confiscabilità in forza dell'art. 240 bis cod. pen. erano quelli acquisiti successivamente alla sentenza di condanna per il reato spia, mentre il quesito non riguardava i beni acquistati precedentemente a tale pronuncia di condanna. La Corte osservava: "La tematica si è posta all'attenzione degli interpreti a seguito dell'avvenuto riconoscimento, da parte delle Sezioni Unite nella citata sentenza Derouach, del potere del giudice dell'esecuzione di ordinare la confisca c.d. "allargata" «sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento». Da qui la necessità di stabilire se in sede esecutiva i beni e le utilità confiscabili siano quelli esistenti nel patrimonio al momento della pronuncia di condanna per uno dei reati inclusi nell'elencazione della norma stessa, oppure se si possa procedere anche su quelli pervenuti nella disponibilità del condannato successivamente alla detta pronuncia e sino al suo passaggio in giudicato". Non a caso, l'orientamento sconfessato dalle Sezioni Unite affermava che "poiché la presunzione di illecito arricchimento, introdotta dall'art. 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, trova il proprio fondamento nell'accertamento definitivo della commissione di uno dei delitti indicati nel medesimo articolo e nel suo epilogo con la sentenza di condanna, essa determina anche l'estensione temporale sino alla quale opera la presunzione ed autorizza la sottoposizione a confisca dei beni acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato, oppure in un momento successivo ove si dimostri, in modo specifico ed incontroverso, che l'acquisto sia avvenuto con mezzi ottenuti prima della condanna". Il "superamento" del principio stabilito dalle Sezioni Unite, Montella (quindi: il mutamento giurisprudenziale) riguarda esclusivamente questo tema, come si evince dallo stesso passo citato dal ricorrente: "Le Sezioni Unite ritengono debba essere superato il principio affermato dalla sentenza Montella di indifferenza del momento in cui il bene da confiscare sia entrato nel patrimonio del soggetto che amplia a dismisura l'area della confiscabilità. Al contrario, ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l'assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, vanno ritenuti confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato, purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento. Ammettere la confisca anche in caso di divario cronologico di molti anni tra compimento dell'attività criminosa e successivo conseguimento dei valori sproporzionati darebbe luogo ai medesimi dubbi di costituzionalità per irragionevolezza e sproporzione per eccesso del mezzo rispetto al fine che sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale". 3. Come emerge dalla trattazione del ricorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della coniuge è stata adottata la confisca "allargata" di un bene immobile acquistato precedentemente alla sentenza della condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, tanto che il ricorrente censura l'eccessiva lontananza temporale tra acquisto e reato per il quale è stato condannato: quindi l'immobile poi confiscato faceva parte del patrimonio del ricorrente alla data della sentenza di condanna. 4. Si deve, piuttosto, confermare che - come osserva l'ordinanza impugnata - nei procedimenti che avevano dato luogo alla confisca allargata dell'immobile, il tema della "ragionevolezza temporale" e i principi sanciti dalla Corte Costituzionale erano stati ampiamente trattati. Nel ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 16/7/2018, il ricorrente aveva proposto il tema della distanza temporale tra acquisto del bene immobile (1987) ed epoca dei delitti per i quali 3 5/ì ( [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, come risulta dalla sentenza n. 29861 del 2019: "Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsi per cassazione distinti, ma dal contenuto analogo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per í motivi di seguito indicati. Viene denunciata, con il primo motivo, violazione dell'art. 240-bis cod. pen., non essendo sussistente il requisito di legittimità della confisca costituito dalla contiguità temporale tra l'acquisto del bene e la commissione del reato così detto presupposto". In effetti, il tema era stato affrontato nell'ordinanza che decideva sull'opposizione: "La distanza temporale tra l'acquisto immobiliare e i reati così detti presupposti non era così ampia, atteso che la consumazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere presuppone consolidati rapporti sviluppati nel tempo e desumibili dai precedenti del [OSCURATO:PERSONA], risalenti all'anno 1989 e specificamente significativi, considerata, in particolare, la condanna per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso nel periodo dal 1990 al 1994". La Corte di cassazione, dopo avere rigettato altri motivi, osservava: "I ricorrenti hanno, infine, denunciato violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato il dato cronologico, che nel caso in esame consentirebbe di superare la presunzione di derivazione della res dall'attività illecita. Innanzitutto, si deve rilevare che l'istituto della confisca così detta allargata, di cui all'art. 240-bis cod. pen., si fonda sulla presunzione della illegittima provenienza dei beni, rientranti nel patrimonio di soggetto condannato per determinati titoli di reato; è stato precisato che tale presunzione presuppone, oltre alla condanna per il reato così detto presupposto (o reato-spia o reato matrice, come dir si voglia) e alla sproporzione fra il valore del bene e il reddito dichiarato o le attività economiche al momento dell'acquisto, che l'acquisizione del bene sia avvenuto, in tempi "ragionevolmente contigui" con l'attività illecita del condannato, dovendosi, invece, ritenere, in caso di significativa distanza temporale, superata la presunzione di illegittima provenienza (Sez. 1, 6/06/2018, Quattrone, Rv. 273612). E' stato affermato che "Il momento della acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato spia da rendere ictu ocuii irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna" (Corte Cost. n. 33/2018). Il motivo proposto è infondato. I ricorsi, infatti, si limitano ad evidenziare la distanza temporale (anni venti) tra la data dell'acquisto immobiliare e l'epoca di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, senza confrontarsi con il rilievo della Corte dì appello in ordine alla complessiva attività criminosa del [OSCURATO:PERSONA], condannato anche per reati di violazione della legge sugli stupefacenti commessi nel gennaio 1989 e per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso commessa dal luglio 1990, reati che rientrano tutti nel catalogo di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309/1990. In tale prospettiva, l'ordinanza impugnata ha compiutamente applicato il menzionato principio di diritto, in quanto ha individuato nella pregressa attività criminosa di [OSCURATO:PERSONA] reati, implicanti un ampio programma criminoso e intraneità alla criminalità organizzata, commessi in tempi ravvicinati rispetto alla ingiustificata e sproporzionata acquisizione immobiliare. Si deve rilevare che la sopra menzionata pronuncia della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'operatività del principio così detto della ragionevolezza temporale, ha ricordato che il principio risulta di particolare rilievo nei casi in cui il reato così detto presupposto sia fattispecie (come ben può essere il delitto di ricettazione cui si riferiva il procedimento nel corso del quale era stata proposta la questione di costituzionalità) che non necessariamente implica un inserimento in compagini delinquenziali organizzate. Situazione che non ricorre nel caso in esame, laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per reati associativi e per reati di spaccio di stupefacenti, reati che, in parte, risultano essere stati commessi pochi anni dopo l'ingiustificato acquisto immobiliare". La sentenza della Cassazione risolveva, inoltre, negativamente la questione che il ricorrente ripropone, sia pure incidentalmente, dell'efficacia preclusiva del rigetto della richiesta di confisca di prevenzione pronunciato nel 1991. 5. In definitiva, non sussistevano i presupposti per la riproposizione dell'incidente di esecuzione, atteso che il mutamento di giurisprudenza operato con la sentenza delle Sezioni Unite, Crostella rispetto all'orientamento delle Sezioni Unite, Montella non aveva ad oggetto la confisca "allargata" di beni acquisiti al patrimonio del condannato prima della sentenza di condanna per il reato spia, mentre il tema della "ragionevolezza temporale" era già stato posto e risolto nel procedimento che aveva portato alla confisca dell'immobile. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe