CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 09034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19029-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -2- CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 99/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano rigettare il ricorso. Fatti di causa 1. A seguito di esposto e successiva apertura di procedimento penale per truffa aggravata, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Roma, con delibera del 6 giugno 2018, approvò il seguente capo di incolpazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: «1. in violazione dell’art. 6 (Dovere di lealtàe correttezza), dell’art. 7 cod. deont. prev. (Dovere di fedeltà), dell’art. 35 cod. deont. prev. (Rapporto di fiducia) e dell’art. 38 cod. deont. prev. (Inadempimento al mandato) per aver falsamente prospettato ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di poter agire in via giudiziale per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno subito, quale parte offesa non costituita parte civile, nel processo per il delitto di cui all’art. 609 quater, 1° e u.c. c.p., acquisendone la relativa fiducia ed informandoli che avrebbe provveduto ad intentare il relativo giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, affermando successivamente che la causa era stata iscritta a ruolo, inducendo altresì in errore i predetti esponenti e procurandosi così il complessivo ingiusto profitto di € 9.250 corrispondente alle somme in contanti che si faceva Ric. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -3- consegnare dal [OSCURATO:PERSONA] (in particolare € 5.600 quale “cauzione per deposito atti”, € 3.000 per “spese e bolli” ed € 650 per “spese relative al giudizio civile”), a cui comunicava, nel dicembre 2011, che la sentenza civile, a definizione dell’asserito giudizio, era stata decisa con esito positivo dal Tribunale di Campobasso, con corrispondente danno patrimoniale per gli esponenti, ai quali prometteva in seguito con numerosi messaggi SMS, l’imminente pagamento della somma di € 680.000 indicata dal medesimo segnalato quale risarcimento del danno, il tutto aggravato dall’abuso di prestazione d’opera. [OSCURATO:PERSONA], dal giugno al dicembre 2011. 2. In violazione dell’art. 6 (Dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 21 cod. deont. prev. (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) per essersi presentato ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale avvocato – mentre in realtà risultava iscritto nel Registro dei [OSCURATO:PERSONA] con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunali ed ai Giudici di Pace, nei modi e con i limiti esistenti per le soppresse Preture, con delibera del 02.10.2006. [OSCURATO:PERSONA], dal giugno al dicembre 2011». Con sentenza del 14 gennaio 2019 il Quirico venne condannato alla pena di mesi quattro per il reato di truffa. Nei confronti del medesimo il Consiglio Distrettuale di Disciplina irrogò in data 18 marzo 2019 la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di mesi diciotto. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza innanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente con sentenza del 16 febbraio 2020 venne dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al processo penale. Ric. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -4- 3. Con sentenza di data 13 giugno 2022, notificata in data 21 giugno 2022, il [OSCURATO:PERSONA] rigettò il reclamo. Osservò il CNF, per quanto qui rileva, che non poteva trovare applicazione la nuova disciplina prescrizionale di cui all’art. 56 legge n. 247 del 2012, essendo l’illecito disciplinare iniziato sotto la vigenza della disciplina prescrizionale di cui all’art. 51 r.d. n. 1578 del 1933 (Cass. n. 21693 del 2016). Aggiunse che, stante la natura permanente dell’illecito contestato, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dal momento della cessazione della permanenza ed era stato interrotto da tutti gli atti procedimentali. In particolare, la cessazione della condotta illecita era da individuare nel momento in cui i denuncianti avevano avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato il mandato conferitogli, ossia nel dicembre 2014. Concluse quindi che non vi era stato decorso del termine di prescrizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Procuratore generale ha presentato la requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, Ric. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -5- convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 56 legge n. 247 del 2012 e 51 r.d. n. 1578 del 1933, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il CNF, nonostante abbia ritenuto l’esistenza della permanenza dell’illecito, ha fatto applicazione del r.d. del 1933 in luogo della legge del 2012, dovendosi avere riguardo – anziché al momento iniziale dell’illecito - all’epoca della cessazione della permanenza, e cioè gli ultimi mesi del 2014,per cui deve ritenersi intervenuta la prescrizione per esaurimento del termine massimo di sette anni e sei mesi. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 51 r.d. n. 1578 del 1933, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via subordinata che, anche ipotizzando l’applicabilità della previgente disciplina, al momento dell’esercizio dell’azione penale era già decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendosi poi concluso il procedimento penale con la declaratoria di prescrizione del reato (cfr. Cass. sez. U. n. 19030 del 2021). 3. Va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza. Conformemente a quanto si afferma nel primo motivo, il regime applicabile è quello dell’art. 56 legge n. 247 del 2012. Va premesso che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile (fra le tante Cass. Sez. U. n. Ric. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -6- 23746 del 2020). Nel caso di specie il CNF ha accertato che la permanenza è cessata nel dicembre 2014. Trova pertanto applicazione la disposizione citata, in base alla quale il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare è di sette anni e mezzo, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione. La sentenza impugnata reca la data 13 giugno 2022. Anche a non volere ritenere fondato il primo motivo, perché la sentenza sarebbe stata pronunciata immediatamente prima della scadenza del termine di prescrizione, ricorre comunque con certezza il decorso di quest’ultima nel corso del termine per proporre ricorso per cassazione alla luce della proposta impugnazione. L'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare durante la pendenza del giudizio di legittimità determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. U. n. 32634 del 2022), con assorbimento dei motivi di ricorso. 4. La cassazione senza rinvio per l’intervento della prescrizione nel corso del giudizio di legittimità, con assorbimento dei motivi di ricorso, determina la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e di