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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37266/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi alla memoria difensiva e alle conclusioni scritte e nota spese, ne chiede l'accoglimento.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 9 aprile 2019 nei confronti del ricorrente con la quale l'imputato era stato ccindannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.595 comma terzo cod. pen. per la condotta di diffamazione limitatamente alla seconda frase riportata nel capo di imputazione, posta in essere, nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Lecce: - mediante le dichiarazioni rese nella conferenza stampa del 24 luglio 2013 alla presenza di numerosi giornalisti nel corso della quale l'imputato insinuava che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato direttore generale della ASL e avesse ricevuto un atteggiamento di particolare favore per motivi politici dal momento che si era candidato nel Veneto con il movimento del presidente della Regione Vendola, ottenendo peraltro pochi voti. 2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Pepe, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al momento di acquisizione al giudizio di primo grado della denunzia querela, avvenuta solo nell'ultima udienza.

Lamenta la difesa che l'acquisizione della querela del 24 ottobre 2013 relativa ai fatti per i quali è intervenuta condanna è stata acquisita solo all'ultima udienza del processo di primo grado con compromissione del diritto di difesa.

Inoltre, la difesa aveva rappresentato che i fatti denunciati erano già stati oggetto di un provvedimento di archiviazione del 13 maggio 2016.

La Corte territoriale ha fornito sul punto motivazione apparente dovendo considerare la querela inammissibile ed inutilizzabile in quanto già delibata in diverso procedimento conclusosi con archiviazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.595 cod. pen.

La Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di diritto di critica.

La sentenza impugnata non ha correttamente applicato siffatti principi affermando che in primo luogo sono state pronunziate espressioni incontinenti.

In realtà le frasi considerate diffamatorie sono state pronunziate dall'imputato nel corso di una conferenza stampa in un contesto istituzionale nel quale si criticava l'attività svolta dal Centro IMID che coinvolgeva anc:he il Mellone quale Direttore generale della ASL.

Ha ritenuto inoltre che fosse stato violato il parametro della verità della notizia quanto alla vicenda scambio favori elettorali/nomina senza considerare che il diritto di critica, a differenza del diritto di cronaca, non richiede siffatto requisito essendo sufficiente che il giudizio sia fondato su fatti oggettivi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, (2020), Rv. 278145) 1.Va altresì osservato che in punto di procedibilità e di utilizzabilità della querela, oggetto di censura con il primo motivo di appello, la sentenza impugnata ha correttamente risposto alle doglianze mosse nell'atto di appello e riproposte in questa sede.

Risulta dagli atti come la querela sia stata acquisite all'udienza del 12 febbraio 2019, alla quale ha fatto seguito, prima della chiusura del dibattimento, altra udienza, in assenza di contestazioni della difesa.

Quanto alla precedente archiviazione, la Corte territoriale ha espressamente motivato sul punto evidenziando come il provvedimento avesse "fatto salvo il potenziale contenuto diffamatorio della nota conferenza stampa".

2. Il secondo motivo è fondato. 2.1.La sentenza impugnata, pur riconoscendo che la conferenza stampa aveva ad oggetto l'inerzia del Mellone nel coprire i trenta posti di primario vacanti nella Provincia di Lecce e nel garantire il corretto funzionamento del servizio ALPI, temi sui quali aveva diritto di interloquire in quanto investiva i rapporti istituzionali con il territorio tra la Regione Puglia, l'ASL di Lecce e l'Ordine dei Medici, in maniera assertiva e implicitamente contraddittoria sostiene che il ricorrente si concentrò unicamente sulla critica del Mellone, critica diffamatoria in quanto tesa a creare un collegamento tra il non diligente operato del Mellone ed una presunta benevolenza dell'amministrazione regionale nei suoi confronti perché si era candidato con il partito del Movimento di Vendola in Veneto ottenendo scarsi risultati.

La sentenza ravvisa un collegamento diffamatorio tra la candidatura per il movimento di Vendola e l'atteggiamento benevolo, ma siffatta conclusione non risulta dalle parole utilizzate dal ricorrente.

Il giudizio di Pepe fu certamente di massima disapprovazione, ma sempre all'interno del tema di discussione e dunque all'attività dell']:MID e la posizione della ASL e della Regione.2.2.Nel caso di specie come correttamente evidenziato dal ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non si confronta con i principi affermati e con il contesto di accesa disputa esistente tra il ricorrente e la persona offesa così come emerso anche dall'istruttoria dibattimentale.

La motivazione della Corte appare assertiva e parziale laddove non opera alcun riferimento agli esiti istruttori che hanno tratteggiato il contesto in cui è maturata la espressione, contesto la cui valutazione appare indispensabile premessa per valutare la portata diffamatoria dell'espressione!.

La sentenza non ha correttamente applicato i principi di questa Corte secondo cui in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.(Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133).

La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi alla memoria difensiva e alle conclusioni scritte e nota spese, ne chiede l'accoglimento. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 9 aprile 2019 nei confronti del ricorrente con la quale l'imputato era stato ccindannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.595 comma terzo cod. pen. per la condotta di diffamazione limitatamente alla seconda frase riportata nel capo di imputazione, posta in essere, nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Lecce: - mediante le dichiarazioni rese nella conferenza stampa del 24 luglio 2013 alla presenza di numerosi giornalisti nel corso della quale l'imputato insinuava che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato direttore generale della ASL e avesse ricevuto un atteggiamento di particolare favore per motivi politici dal momento che si era candidato nel Veneto con il movimento del presidente della Regione Vendola, ottenendo peraltro pochi voti. 2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso Pepe, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al momento di acquisizione al giudizio di primo grado della denunzia querela, avvenuta solo nell'ultima udienza. Lamenta la difesa che l'acquisizione della querela del 24 ottobre 2013 relativa ai fatti per i quali è intervenuta condanna è stata acquisita solo all'ultima udienza del processo di primo grado con compromissione del diritto di difesa. Inoltre, la difesa aveva rappresentato che i fatti denunciati erano già stati oggetto di un provvedimento di archiviazione del 13 maggio 2016. La Corte territoriale ha fornito sul punto motivazione apparente dovendo considerare la querela inammissibile ed inutilizzabile in quanto già delibata in diverso procedimento conclusosi con archiviazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.595 cod. pen. La Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di diritto di critica. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato siffatti principi affermando che in primo luogo sono state pronunziate espressioni incontinenti. In realtà le frasi considerate diffamatorie sono state pronunziate dall'imputato nel corso di una conferenza stampa in un contesto istituzionale nel quale si criticava l'attività svolta dal Centro IMID che coinvolgeva anc:he il Mellone quale Direttore generale della ASL. Ha ritenuto inoltre che fosse stato violato il parametro della verità della notizia quanto alla vicenda scambio favori elettorali/nomina senza considerare che il diritto di critica, a differenza del diritto di cronaca, non richiede siffatto requisito essendo sufficiente che il giudizio sia fondato su fatti oggettivi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, (2020), Rv. 278145) 1.Va altresì osservato che in punto di procedibilità e di utilizzabilità della querela, oggetto di censura con il primo motivo di appello, la sentenza impugnata ha correttamente risposto alle doglianze mosse nell'atto di appello e riproposte in questa sede. Risulta dagli atti come la querela sia stata acquisite all'udienza del 12 febbraio 2019, alla quale ha fatto seguito, prima della chiusura del dibattimento, altra udienza, in assenza di contestazioni della difesa. Quanto alla precedente archiviazione, la Corte territoriale ha espressamente motivato sul punto evidenziando come il provvedimento avesse "fatto salvo il potenziale contenuto diffamatorio della nota conferenza stampa". 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1.La sentenza impugnata, pur riconoscendo che la conferenza stampa aveva ad oggetto l'inerzia del Mellone nel coprire i trenta posti di primario vacanti nella Provincia di Lecce e nel garantire il corretto funzionamento del servizio ALPI, temi sui quali aveva diritto di interloquire in quanto investiva i rapporti istituzionali con il territorio tra la Regione Puglia, l'ASL di Lecce e l'Ordine dei Medici, in maniera assertiva e implicitamente contraddittoria sostiene che il ricorrente si concentrò unicamente sulla critica del Mellone, critica diffamatoria in quanto tesa a creare un collegamento tra il non diligente operato del Mellone ed una presunta benevolenza dell'amministrazione regionale nei suoi confronti perché si era candidato con il partito del Movimento di Vendola in Veneto ottenendo scarsi risultati. La sentenza ravvisa un collegamento diffamatorio tra la candidatura per il movimento di Vendola e l'atteggiamento benevolo, ma siffatta conclusione non risulta dalle parole utilizzate dal ricorrente. Il giudizio di Pepe fu certamente di massima disapprovazione, ma sempre all'interno del tema di discussione e dunque all'attività dell']:MID e la posizione della ASL e della Regione.2.2.Nel caso di specie come correttamente evidenziato dal ricorrente, la motivazione della Corte territoriale non si confronta con i principi affermati e con il contesto di accesa disputa esistente tra il ricorrente e la persona offesa così come emerso anche dall'istruttoria dibattimentale. La motivazione della Corte appare assertiva e parziale laddove non opera alcun riferimento agli esiti istruttori che hanno tratteggiato il contesto in cui è maturata la espressione, contesto la cui valutazione appare indispensabile premessa per valutare la portata diffamatoria dell'espressione!. La sentenza non ha correttamente applicato i principi di questa Corte secondo cui in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.(Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133). La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
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