CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09171/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15975-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sé stesso, già procuratore di AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], l’unoin persona del Ministro “pro tempore”, l’altro del [OSCURATO:PERSONA] “ pro tempore”, domiciliati “ex lege” in Roma, v ia dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui sono rappresentati e difesi; -resistente con atto di costituzione - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Correzione errore materiale R.G.N.15975/2022 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 12410 /20 2 0 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l’[OSCURATO:PERSONA] formula istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 12410/20, del 24 giugno 2020, evidenziando che la stessa – nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sua assistita, AIG Europe S.a. – liquidava le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, sebbene egli si fosse dichiarato antistatario; -che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al le altre parti di quel giudizio; - che sussist ono le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.(cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01); -che, pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 12410/20, del 24 giugno 2020, dopo le parole “agli accessori di legge” vanno aggiunte le parole “ , con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. PQM La Corte dispone che la propria ordinanza n. 12410/20 , depositata il 24 giugno 2020 , sia corretta, inserendosi nel dispositivo della stessa, dopo le parole “agli accessori di legge” vanno aggiunte le parole “, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile