CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 24600/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] DeBelardini e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controdall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Milano in data10.2.2023 nel procedimento iscritto al n. 34943/2020 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in AmministrazioneStraordinaria (d’ora innanzi anche [OSCURATO:SOCIETA] in AS) proposeNumero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di vari crediti asseritamente derivanti da uncontratto di cessione di rami d’azienda con riserva di proprietà(e con prevista procedura di «aggiustamento prezzo») stipulatoil 9.8.2018 tra i commissari delle amministrazioni straordinariedi quattro società del gruppo «[OSCURATO:PERSONA]» e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale venne poi dichiarata fallita il 23.5.2019.In particolare, venne chiesta l’ammissione al passivo deiseguenti importi: a) € 4.140.410, in prededuzione, a titolo dicontrovalore del ramo d’azienda sito in [OSCURATO:PERSONA] di Piano,non restituito dal fallimento dopo la decisione del curatore disciogliersi dal contratto di cessione; b) € 275.968,40, inchirografo, a titolo di rimborso dei depositi cauzionali versati allasocietà proprietaria degli immobili in cui era situato il ramod’azienda e di altri costi minori inerenti ai beni aziendali; c) €82.847,48, in chirografo, a titolo di controvalore del materialedi consumo presente nel ramo d’azienda al momento della suacessione a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di rimborso di altri modesticosti aziendali.Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando, in primoluogo, la nullità del contratto di cessione d’azienda e ritenendofondata, in ogni caso, l’eccezione di compensazione sollevatacon riguardo ai maggiori crediti vantati dal fallimento a titolo dirisarcimento danni; venne inoltre rilevata l’assenza di provadelle singole voci di credito insinuate al passivo.[OSCURATO:SOCIETA] in AS propose opposizione ai sensi degliartt. 98 e 99 legge fall., che venne però respinta dal [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] in AS haproposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.Numero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difeso concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento parziale del ricorso ed entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità del decreto,violazione e falsa applicazione dell’art. 99 della legge fall. e degliartt. 132, comma 2, n. 4, [c.p.c.] e 111 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver motivato, ilTribunale di Milano, la nullità del contratto di cessione dei ramiaziendali per relationem ad altro provvedimento giurisdizionalee con motivazione meramente apparente».Il motivo censura il decreto impugnato con riguardo allaquestione, fondamentale nella decisione assunta, della nullitàdel contratto di cessione di rami d’azienda del 9.8.2018. Di talenullità si prospetta che sia stata dichiarata senza un’effettiva econcreta motivazione, sostituita da un acritico richiamo allaconclusione raggiunta in altro procedimento di opposizione allostato passivo avviato da altra società del gruppo «MercatoneUno ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che lavalidità della sentenza la cui motivazione sia redatta perrelationem a un provvedimento giudiziario reso in un altroprocesso presuppone che essa sia autosufficiente, riproducendoi contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo daconsentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica,Numero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazionedell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne ilcontenuto e senza compiere alcun apprezzamento delleargomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenzae decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendoimpossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento deldispositivo (Cass. n. 459/2022).Nel caso di specie, il Tribunale di Milano si è limitato a farerichiamo a un precedente del medesimo ufficio di cui hariportato parzialmente il contenuto nei seguenti termini:«“la giurisprudenza ha evidenziato la sussistenza deiseguenti due interessi fondamentali dei creditori di unaprocedura concorsuale: l’interesse a che dalla vendita dei benidel debitore insolvente venga ricavato un prezzo quanto piùpossibile vicino a quello di mercato e l’interesse a che l’attivoricavato venga ripartito nel rispetto del principio della parcondicio creditorum. Il primo interesse fonda la pretesa di ognisingolo creditore a che la vendita venga nella forma piùvantaggiosa e, dunque, nel rispetto di tutta la normativa direttaa garantire tale risultato. La trasposizione di detti principinell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandiimprese in crisi comporta che le norme di cui agli artt. 62 e 63del D. Lgs. 270/1999 (cd. L. Prodi bis), essendo dirette asalvaguardare una pluralità di interessi (quello dei creditori,quelli lavoratori, nonché l’interesse generale alla conservazionedel patrimonio produttivo salvaguardando l’unità operativa deicomplessi aziendali), non ammettano una difformeregolamentazione e pertanto costituiscano un limiteinderogabile al potere discrezionale sia del commissariostraordinario, sia del ministero dell’industria nell’espletamentoNumero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026delle attività richieste per pervenire all’alienazione dei benidell’imprenditore insolvente sicché devono essere consideratenorme imperative, alla cui violazione deve essere ricollegata lanullità dell’attività negoziale conclusiva della procedura divendita ai sensi dell’art. 1418 cc (v. Cass. Civ. Sez. Un. n.12247/09, App. Ancona 28.4.14 ne [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2015,pagg. 579 ss, Cass. Civ. Sez. Un. n. 23894/15, la quale ultimaha escluso unicamente la rilevanza di un’errata stimadell’azienda, valorizzando per contro il suo valore di mercato)”e ha così concluso: “la contrarietà dell’operazione economicacomplessiva realizzata (sub specie della vendita frazionata dellerimanenze, in capo al terzo GB divenuto proprietariodell’aggiudicataria [OSCURATO:SOCIETA], e degli immobili e delmarchio, in capo alla Shernon), rispetto a quella autorizzata dalMISE (sub specie di vendita unitaria degli immobili, dellerimanenze e del marchio alla Shernon anche attraverso societàintegralmente da questa possedute, come la [OSCURATO:SOCIETA])proprio in quanto più vantaggiosa … e, conseguentemente,comporta la nullità del contratto definitivo di cessione che haconsentito il frazionamento della vendita con riferimento allerimanenze”».Alla citazione – che, dopo la premessa di caratteregenerale sugli interessi perseguiti dalla normativa in materia diliquidazione dell’attivo delle grandi imprese in crisi, passadirettamente alle conclusioni raggiunte nel citato precedente –non fa seguito alcuna ulteriore e autonoma spiegazione, se nonl’ovvia considerazione che «il negozio nullo ex art. 1418 c.c. nonproduce effetto alcuno».In tal modo, rimane opaca la descrizione sia della«operazione economica complessiva realizzata» sia,soprattutto, del suo rapporto con «quella autorizzata dal MISE».Numero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026Tale secondo aspetto è particolarmente importante, se siconsidera che, a fondamento della ritenuta nullità virtuale, siinvoca – sempre tramite la citazione del proprio precedente –un noto arresto delle Sezioni unite (sentenza n. 12247/2009),ove però il tema affrontato non era quello della difformità tracontratto concluso dai commissari straordinari e autorizzazioneministeriale, bensì quello della contrarietà, a monte, dell’interaprocedura di liquidazione (comprese le autorizzazioniministeriali) con le norme imperative di legge che disciplinanoquella procedura (in particolare, si trattava della vendita comeazienda in esercizio di un complesso di beni solo predisposto perl’esercizio di un’attività d’impresa in realtà mai attivata). Lacompiuta descrizione del rapporto tra il contratto e gli atti delprocedimento che lo hanno preceduto costituisce un passaggioineludibile della motivazione sulla dichiarata nullità virtuale,perché è parte integrante del discorso sulla individuazione dellenorme che si assumono violate e di chi, e come, le abbia violate,dovendosi tenere presente la distinzione tra norme imperativesulla validità del contratto e norme (sempre imperative, ma)riguardanti il comportamento dei contraenti (la cui violazionepuò essere fonte di responsabilità, ma non di nullità negoziali:Cass. S.u. n. 26724/2007), nonché la distinzione tra la direttaviolazione delle norme imperative e il compimento di attinegoziali senza prescritte autorizzazioni.Su ciò la pronuncia è del tutto carente, con laconseguenza che – in punto di nullità del contratto di cessionedei rami aziendali del 9.8.2018 – non si apprezza nel decretol’esistenza di una effettiva motivazione rispettosa del «minimocostituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014) sindacabile in sede dilegittimità, perché il suo contenuto non consente la completaNumero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026individuazione delle ragioni poste a fondamento dellastatuizione.2. L’accoglimento del primo motivo comportal’assorbimento dei successivi motivi secondo, terzo, quarto equinto, anch’essi volti a censurare, sotto diversi profili, ladichiarazione della nullità del contratto del 9.8.2018.È infatti evidente che la mancanza di una effettivamotivazione sul punto cruciale preclude qualsiasi altra censura,che presupporrebbe il confronto tra la motivazione delladecisione e le norme di diritto che regolano la materia e che siassumono violate.3. Il sesto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per aver, il Tribunale di Milano, escluso la vocedi credito di cui al n. 2 della insinuazione al passivo propostadall’odierna ricorrente, variando la causa petendi della domandada essa formulata e, dunque, statuendo su di una pretesadifferente ed invero mai effettivamente spiegata».Il motivo si concentra sul rigetto della domanda diammissione al passivo del credito di € 275.000, pari all’importoche [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato, a titolo di cauzione, allasocietà locatrice degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] di Piano in cui eracollocato il ramo d’azienda oggetto di cessione con patto diriservato dominio (vengono dunque qui trascurati gli ulterioricosti per € 968,40, non compresi nella «voce di credito di cui aln. 2 della insinuazione al passivo»).Il tribunale ha accolto, sul punto, l’eccezione di «difetto dilegittimazione passiva» sollevata dal fallimento, sulla base delrilievo che la restituzione del deposito cauzionale avrebbedovuto essere richiesta alla locatrice, alla quale gli immobilierano stati nel frattempo rilasciati.Numero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026La ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe intesoin modo corretto la causa petendi (da qualificare in termini dirisarcimento del danno per la perdita del diritto alla restituzionenei confronti della locatrice) e si sarebbe di conseguenzapronunciato su una domanda diversa da quella svolta.4. Al sesto motivo è strettamente connesso il settimo(rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223, 1375, 2043 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver, il Tribunale di Milano, escluso la voce di creditodi cui al n. 2 della insinuazione al passivo proposta dall’odiernaricorrente, malgrado sussistessero tutti i presupposti funzionalial relativo accoglimento»), con cui la ricorrente si duole delmancato accoglimento della domanda di ammissione al passivodel credito per risarcimento danni pari alla cauzione versata allasocietà locatrice non più recuperata a causa dell’inadempimentodella cessionaria del ramo d’azienda.5. I due motivi sono inammissibili, perché la questionedella non corretta interpretazione della domanda viene posta inmodo generico e assertivo, senza rispettare il dovere di specificaindicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti (art.366, comma 1, n. 6, c.p.c.), al fine di permettere alla Corte diapprezzare il modo in cui la domanda era stata posta in sede diverifica dello stato passivo (allegazione dell’inadempimento diShernon [OSCURATO:SOCIETA]. ed esposizione del nesso causale con ildanno lamentato). Anzi, nel ricorso si prospetta addirittura cheil tribunale avrebbe dovuto desumere che quella proposta erauna domanda di risarcimento danni «anche in considerazionedel fatto che non sarebbe stato possibile anche solo ipotizzarela formulazione della domanda restitutoria nei termini assuntidal Tribunale». Ma è evidente che il fatto che la parte propongauna domanda palesemente infondata non può valere, di per sé,Numero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026quale criterio per imporre al giudice di concludere che ladomanda debba essere in realtà un’altra e di decidere su taledomanda alternativa.Per quanto riguarda, in particolare, il settimo motivo, èovvio che il tribunale, avendo ritenuto non proposta unadomanda di ammissione al passivo a titolo risarcitorio, non haadottato alcuna decisione su tale domanda e, quindi, non puòavere violato le norme di diritto in materia di responsabilità dainadempimento contrattuale o da fatto illecito.6. L’ottavo motivo denuncia «omesso esame di una seriedi fatti oggetto di discussione tra le parti, decisivi ai fini dellasoluzione della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,rispetto alla statuizione di rigetto della domanda volta aconseguire l’ammissione al passivo della terza voce di creditoinsinuata dall’esponente».Si tratta qui della voce di credito relativa al valore delmateriale d’uso per imballaggio presente nell’azienda in SanGiorgio di Piano, che il Tribunale di Milano non ha riconosciutoper mancanza di prova, avendo rilevato che «la documentazioneprodotta dall’opponente … non è opponibile alla curatela, attesala posizione di terzietà di quest’ultima» (anche in questo caso ilmotivo di ricorso trascura le marginali voci di credito di cui aipunti 5 e 7 dell’insinuazione al passivo).6.1. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:SOCIETA]. in AS prospetta un vizio di «omessoesame» riferito a «una serie di fatti oggetto di discussione trale parti, decisivi ai fini della soluzione della controversia». Ma,invece di indicare in modo specifico tali «fatti», la ricorrente silimita ad affermare che «la statuizione impugnata risulta essereconseguenza dell’erronea considerazione in diritto di circostanzefattuali decisive ai fini della definizione della controversia».Numero registro generale 6728/2023Numero sezionale 2482/2026Numero di raccolta generale 24600/2026Data pubblicazione 11/08/2026Affermazione dalla quale risulta evidente – e, si può ben dire,esplicita – l’intenzione di richiedere alla Corte nient’altro che unanuova valutazione dei documenti prodotti e, quindi,dell’accertamento del fatto, che è invece riservato al giudice delmerito e insindacabile in sede di legittimità.7. Accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti o dichiaratiinammissibili i rimanenti, nei termini appena esposti, il decretoimpugnato viene cassato con rinvio al medesimo Tribunale diMilano, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso – assorbiti il secondo, ilterzo, il quarto e il quinto e dichiarati inammissibili i rimanentimotivi – cassa il decreto impugnato in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di Milano, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.6.2026.Il Presidente