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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 1959

Cassazione n. 29004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1959 avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di ricettazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 162 cod. pen. per l'errata applicazione delle disposizioni in materia di termini di prescrizione, poiché la sentenza aveva ritenuto sospeso il relativo corso dal 20 marzo all' 11 maggio 2020, in presenza di rinvio disposto dal giudice (in forza dei poteri conferiti dai provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari alla stregua del dl. 11/2020) che aveva effetto sino al 22 marzo 2020 quanto alla sospensione del corso della prescrizione, non avendo incidenza i successivi provvedimenti legislativi in quanto il processo risultava già rinviato al momento della loro emanazione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione al profilo dell'individuazione del momento di consumazione del reato presupposto della contestata ricettazione; in modo errato la Corte territoriale aveva escluso che, per effetto del perdurante possesso da parte del mittente delle merci, oggetto del furto, il momento della sottrazione coincideva con lo scarico della merce dal mezzo che le trasportava, sicché la condotta del ricorrente doveva essere correttamente qualificata come forma di concorso nel furto presupposto, con la conseguente declaratoria di estinzione del relativo reato per intervenuta prescrizione.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà, in relazione al profilo della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita delle merci, in quanto l'esclusione del concorso nel reato di furto comportava necessariamente l'assenza di dati idonei a dimostrare che il Napolitano fosse a conoscenza della provenienza delle merci, essendo indimostrata la tesi dell'iniziativa del Bianchi nel contattare il Napolitano, perché ritenuto soggetto disponibile a ricevere merce furtiva.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 625 bis cod. pen., e vizio della motivazione, per avere escluso la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante al ricorrente, ravvisandola solo a favore del coimputato responsabile del reato presupposto.

3. Il giudizio, fissato per l'udienza del 26 gennaio 2023, veniva rinviato all'odierna udienza; la Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.1.1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Risulta dagli atti del fascicolo che all'udienza fissata per il 20 marzo 2020, il processo veniva differito (con provvedimento emesso fuori udienza, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 2, lett. g) d.l. 11/2020) al 3 luglio 2020, disponendo la sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio.

E' stato ripetutamente affermato che la sospensione del corso del termine di prescrizione, per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza era fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, con decorrenza dal 9 marzo, data di entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione (Sez. 5, n. 25944 del 09/07/2020, Paciletti, Rv. 279496 - 02; Sez. 5, n. 26215 del 13/07/2020, Aloi, Rv. 279766 - 0; Sez. 5, n. 29959 del 15/09/2020, Bugini, Rv. 279746 - 0; Sez. 3, n. 31513 del 29/09/2020, Ciorra, Rv. 279946 - 0), interpretazione che ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite della Corte (Sez.

Unite, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03).

Pertanto, nella specie la Corte territoriale ha correttamente computato il periodo di sospensione del corso della prescrizione (come già affermato dalla Corte di Cassazione, in relazione ad analoga fattispecie in cui l'udienza era fissata originariamente per il 13 marzo 2020 ed era stata rinviata d'ufficio, in ragione dell'emergenza pandemica, al 2 luglio 2020, in cui si è ritenuta l'applicazione della sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra la data dell'originaria udienza e 1'11 maggio 2020: Sez. 3, n. 21367 del 02/07/2020, D., Rv. 279296 - 02).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, oltre che reiterativo.

La Corte territoriale ha esaminato il motivo di appello con cui si prospettava la tesi del concorso del Napolitano nel furto commesso dall'autista del mezzo su cui era trasportata la merce, destinata in una determinata località ed invece poi consegnata a soggetto diverso, in altro luogo, dopo che il ricorrente aveva accettato la proposta dell'autista e del correo Bianchi nell'individuare il commerciante disposto ad acquistare la merce di provenienza furtiva; la Corte ha escluso che il furto si sia consumato solo nel momento in cui la merce venne scaricata presso il terzo, essendosi già realizzata la sottrazione nel momento in cui l'autista, affiancato dal correo Bianchi, si recava dall'imputato "dopo aver deciso di dare alla merce una destinazione diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto avere" (pag. 6), ossia quella della consegna al destinatario delle merci.

Il ricorrente insiste nella tesi della perdurante relazione giuridica tra il proprietario e le merci affidate per il trasporto, su cui permaneva il potere di disposizione, venuto meno solo con l'attività di scarico della merce; ma così non considera che, d'un lato, l'affidamento delle merci da parte del proprietario al vettore aveva comportato il passaggio del possesso dal primo al secondo, in virtù del contratto di trasporto, sicché il dato della "perdurante disponibilità giuridica" riferita al proprietario delle merci è inconferente; inoltre, ciò che manca del tutto è l'individuazione del contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'autista nella realizzazione dell'impossessamento, non risultando dalle sentenze di merito alcun dato fattuale significativo di un preventivo accordo, mediante il quale il Napolitano avrebbe assicurato e garantito la successiva commercializzazione delle merci sottratte, così realizzando una forma di contributo morale.

1.3. Il terzo motivo è del tutto reiterativo del profilo concernente l'asserito difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa delle merci vendute dal Napolitano al terzo in buona fede, a fronte di una motivazione dettagliata e puntuale (pagg. 4-6) che ha considerato tutti i profili esposti con l'atto di appello, superandoli con argomenti completi e privi di vizi logici.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

L'interpretazione sollecitata dal ricorrente si pone in testuale conflitto con il tenore della disposizione, che indica espressamente l'ambito di applicazione della circostanza attenuante, richiamando le ipotesi di reato ("nei casi previsti dagli artt. 624, 624 bis e 625") per cui essa può essere riconosciuta.

Né è praticabile un'interpretazione analogica, volta a favorire la collaborazione per l'individuazione dei responsabili delle condotte di aggressione patrimoniale, poiché le norme che prevedono circostanze attenuanti sono previste dal legislatore come norme eccezionali e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi); inoltre, le norme di favore collegate alla collaborazione con la giustizia, esprimendo una specifica scelta politico-criminale, sono correlate a situazioni circoscritte, individuate attraverso descrizioni dettagliate delle condizioni che le caratterizzano, sicché solo in presenza di indici sicuri dell'esistenza di lacune normative involontarie sarebbe consentita l'estensione della loro applicazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1959 avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 162 cod. pen. per l'errata applicazione delle disposizioni in materia di termini di prescrizione, poiché la sentenza aveva ritenuto sospeso il relativo corso dal 20 marzo all' 11 maggio 2020, in presenza di rinvio disposto dal giudice (in forza dei poteri conferiti dai provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari alla stregua del dl. 11/2020) che aveva effetto sino al 22 marzo 2020 quanto alla sospensione del corso della prescrizione, non avendo incidenza i successivi provvedimenti legislativi in quanto il processo risultava già rinviato al momento della loro emanazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione al profilo dell'individuazione del momento di consumazione del reato presupposto della contestata ricettazione; in modo errato la Corte territoriale aveva escluso che, per effetto del perdurante possesso da parte del mittente delle merci, oggetto del furto, il momento della sottrazione coincideva con lo scarico della merce dal mezzo che le trasportava, sicché la condotta del ricorrente doveva essere correttamente qualificata come forma di concorso nel furto presupposto, con la conseguente declaratoria di estinzione del relativo reato per intervenuta prescrizione. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà, in relazione al profilo della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita delle merci, in quanto l'esclusione del concorso nel reato di furto comportava necessariamente l'assenza di dati idonei a dimostrare che il Napolitano fosse a conoscenza della provenienza delle merci, essendo indimostrata la tesi dell'iniziativa del Bianchi nel contattare il Napolitano, perché ritenuto soggetto disponibile a ricevere merce furtiva. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 625 bis cod. pen., e vizio della motivazione, per avere escluso la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante al ricorrente, ravvisandola solo a favore del coimputato responsabile del reato presupposto. 3. Il giudizio, fissato per l'udienza del 26 gennaio 2023, veniva rinviato all'odierna udienza; la Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti del fascicolo che all'udienza fissata per il 20 marzo 2020, il processo veniva differito (con provvedimento emesso fuori udienza, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 2, lett. g) d.l. 11/2020) al 3 luglio 2020, disponendo la sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio. E' stato ripetutamente affermato che la sospensione del corso del termine di prescrizione, per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza era fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, con decorrenza dal 9 marzo, data di entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione (Sez. 5, n. 25944 del 09/07/2020, Paciletti, Rv. 279496 - 02; Sez. 5, n. 26215 del 13/07/2020, Aloi, Rv. 279766 - 0; Sez. 5, n. 29959 del 15/09/2020, Bugini, Rv. 279746 - 0; Sez. 3, n. 31513 del 29/09/2020, Ciorra, Rv. 279946 - 0), interpretazione che ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite della Corte (Sez. Unite, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03). Pertanto, nella specie la Corte territoriale ha correttamente computato il periodo di sospensione del corso della prescrizione (come già affermato dalla Corte di Cassazione, in relazione ad analoga fattispecie in cui l'udienza era fissata originariamente per il 13 marzo 2020 ed era stata rinviata d'ufficio, in ragione dell'emergenza pandemica, al 2 luglio 2020, in cui si è ritenuta l'applicazione della sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra la data dell'originaria udienza e 1'11 maggio 2020: Sez. 3, n. 21367 del 02/07/2020, D., Rv. 279296 - 02). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, oltre che reiterativo. La Corte territoriale ha esaminato il motivo di appello con cui si prospettava la tesi del concorso del Napolitano nel furto commesso dall'autista del mezzo su cui era trasportata la merce, destinata in una determinata località ed invece poi consegnata a soggetto diverso, in altro luogo, dopo che il ricorrente aveva accettato la proposta dell'autista e del correo Bianchi nell'individuare il commerciante disposto ad acquistare la merce di provenienza furtiva; la Corte ha escluso che il furto si sia consumato solo nel momento in cui la merce venne scaricata presso il terzo, essendosi già realizzata la sottrazione nel momento in cui l'autista, affiancato dal correo Bianchi, si recava dall'imputato "dopo aver deciso di dare alla merce una destinazione diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto avere" (pag. 6), ossia quella della consegna al destinatario delle merci. Il ricorrente insiste nella tesi della perdurante relazione giuridica tra il proprietario e le merci affidate per il trasporto, su cui permaneva il potere di disposizione, venuto meno solo con l'attività di scarico della merce; ma così non considera che, d'un lato, l'affidamento delle merci da parte del proprietario al vettore aveva comportato il passaggio del possesso dal primo al secondo, in virtù del contratto di trasporto, sicché il dato della "perdurante disponibilità giuridica" riferita al proprietario delle merci è inconferente; inoltre, ciò che manca del tutto è l'individuazione del contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'autista nella realizzazione dell'impossessamento, non risultando dalle sentenze di merito alcun dato fattuale significativo di un preventivo accordo, mediante il quale il Napolitano avrebbe assicurato e garantito la successiva commercializzazione delle merci sottratte, così realizzando una forma di contributo morale. 1.3. Il terzo motivo è del tutto reiterativo del profilo concernente l'asserito difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa delle merci vendute dal Napolitano al terzo in buona fede, a fronte di una motivazione dettagliata e puntuale (pagg. 4-6) che ha considerato tutti i profili esposti con l'atto di appello, superandoli con argomenti completi e privi di vizi logici. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. L'interpretazione sollecitata dal ricorrente si pone in testuale conflitto con il tenore della disposizione, che indica espressamente l'ambito di applicazione della circostanza attenuante, richiamando le ipotesi di reato ("nei casi previsti dagli artt. 624, 624 bis e 625") per cui essa può essere riconosciuta. Né è praticabile un'interpretazione analogica, volta a favorire la collaborazione per l'individuazione dei responsabili delle condotte di aggressione patrimoniale, poiché le norme che prevedono circostanze attenuanti sono previste dal legislatore come norme eccezionali e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi); inoltre, le norme di favore collegate alla collaborazione con la giustizia, esprimendo una specifica scelta politico-criminale, sono correlate a situazioni circoscritte, individuate attraverso descrizioni dettagliate delle condizioni che le caratterizzano, sicché solo in presenza di indici sicuri dell'esistenza di lacune normative involontarie sarebbe consentita l'estensione della loro applicazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe