CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 08882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/6/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - così riqualificata l'originaria imputazione - per detenzione illecita a fini di spaccio di 106 grammi lordi di hashish con confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce l'illegittimità della disposta confisca versandosi in una ipotesi di sola detenzione di stupefacente qualificata nell'ambito della ipotesi lieve. 3. Il ricorso è fondato. 4. La confisca è stata disposta ritenendo che il denaro sequestrato risultava provento dell'attività illecita, in assenza di documentata provenienza lecita. 5. La decisione non è conforme al principio di diritto secondo il quale, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 ), non potendosi disporre la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 (Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). 6. Nella specie, del tutto apodittico è il nesso di derivazione dalla condotta di sola detenzione illecita della somma sequestrata e non incombendo all'imputato la prova della sua origine lecita. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, disponendo la restituzione della stessa all'avente diritto. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 13/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]