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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01406/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con sentenza dell'8 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha dichiarato prescritti i reati ascritti a GUEYE Idrissa ai capi a) e b) (art. 171 ter legge n. 633 del 1941) perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C) art. 648 c.p., in relazione alla ricettazione di 2.679 supporti dvd illecitamente duplicati, fatti accertati in Catania, in data antecedente e prossima al 20 aprile 2010; che il ricorrente ha presentato ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. non avendo la Corte fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; Considerato che il motivo proposto risulta generico e manifestamente infondato atteso che ripropone la censura già presentata con il gravame di appello nel medesimo contenuto, alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta.

Invero, la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercitain aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della scelta operata sempre che la stessa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di prime cure, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla invocata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 legge n. 689 del 1981, richiamando i profili negativi ostativi, le connotazioni del fatto e la personalità dell'imputato, profili con i quali il ricorrente non si confronta; che il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con sentenza dell'8 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha dichiarato prescritti i reati ascritti a GUEYE Idrissa ai capi a) e b) (art. 171 ter legge n. 633 del 1941) perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C) art. 648 c.p., in relazione alla ricettazione di 2.679 supporti dvd illecitamente duplicati, fatti accertati in Catania, in data antecedente e prossima al 20 aprile 2010; che il ricorrente ha presentato ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. non avendo la Corte fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; Considerato che il motivo proposto risulta generico e manifestamente infondato atteso che ripropone la censura già presentata con il gravame di appello nel medesimo contenuto, alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercitain aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della scelta operata sempre che la stessa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di prime cure, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla invocata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 legge n. 689 del 1981, richiamando i profili negativi ostativi, le connotazioni del fatto e la personalità dell'imputato, profili con i quali il ricorrente non si confronta; che il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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