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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07470/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 64/RG 25384 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'ingente quantità,

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato - fondato sull'attività investigativa atteso il rito abbreviato prescelto dall'imputato - che alle pagg. 4-5 ha puntualmente descritto le prove che hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto contestato superando gli argomenti difensivi in questa sede reiterati senza confronto con la motivazione.

3. Con riferimento alla censura sull'insussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, correttamente ritenuta a fronte della custodia di 64,192 chili di hashish, contenenti oltre 20 chili di principio attivo (pag. 4 sentenza di primo grado), il ricorso richiama un orientamento precedente alle sentenze delle Sezioni Unite Biondi e Polito cui correttamente le sentenze di merito si sono attenute.

4. In ordine al trattamento sanzionatorio, premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione della personalità dell'imputato e dei fatti espressivi dell'inserimento in un circuito criminale di rilievo, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 5-6) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo.

5. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. s\\ proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 64/RG 25384 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'ingente quantità, 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato - fondato sull'attività investigativa atteso il rito abbreviato prescelto dall'imputato - che alle pagg. 4-5 ha puntualmente descritto le prove che hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto contestato superando gli argomenti difensivi in questa sede reiterati senza confronto con la motivazione. 3. Con riferimento alla censura sull'insussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, correttamente ritenuta a fronte della custodia di 64,192 chili di hashish, contenenti oltre 20 chili di principio attivo (pag. 4 sentenza di primo grado), il ricorso richiama un orientamento precedente alle sentenze delle Sezioni Unite Biondi e Polito cui correttamente le sentenze di merito si sono attenute. 4. In ordine al trattamento sanzionatorio, premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione della personalità dell'imputato e dei fatti espressivi dell'inserimento in un circuito criminale di rilievo, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 5-6) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo. 5. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. s\\ proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 07470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris