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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08132/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23786/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difend ono unitamente all’avvocatoSIMONA [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4629/2018 , pubblicatail 21/02/2019 , R.G.N. 2371/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato il diritto del ricorrente a percepire per 14 mensilità annue l’ERS nell’importo di euro 230,78, condannato la società a pagargli la somma di euro 2.471,84 a titolo di differenze tra l’ERS dovuto e l’ERG pagato nel periodo gennaio 2013 –dicembre 2014, dichiarato, altresì, che la società non aveva titolo per recuperare gli importi pagati a titolo di ERS sino al dicembre 2012 e condannato, infine [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al dipendente la somma di euro 3.081,74 quale indebito recupero di ERS per il periodo novembre 2013 –dicembre 2014;

2. la Corte, in estrema sintesi, premesso in fatto che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza dal 1° febbraio 2007, ha ritenuto fondata la domanda proposta dal lavoratore per un triplice ordine di concorrenti ragioni: perché il diritto all’ERS sarebbe spettato al lavoratore “in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’esatta interpretazione dell’art. 3 l. n. 863/1984”; in secondo luogo la Corte territoriale ha ritenuto rilevante il fatto che dal febbraio 2007 al dicembre 2012 la società avesse sempre pagato al lavoratore l’ERS nella misura poi rivendicata, sicché “anche il comportamento concludente del datore di lavoro, successivo alla conclusione del contratto di lavoro, durato quasi sei anni, impone di ritenere che le parti abbiano inteso considerare l’ERS come incluso nel trattamento economico che il Panella aveva in godimento presso il precedente datore di lavoro e perciò riconosciuto dal nuovo datore di lavoro”; infine la Corte ha sottolineato – come il Tribunale – “l’avvenuto riconoscimento dell’anzianità convenzionale al 2/3/2000, sicché l’appellato rientra certamente fra i beneficiari dell’ERS introdotto con accordo aziendale 11/7/2000”, rappresentando “questa […] una ulteriore ed autonoma ragione di accoglimento della domanda, idonea a giustificare in ogni caso il rigetto del gravame”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente: “violazione e falsa applicazione – in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 c.p.c., - dei p rincipi fissati ex artt. 112, 115, 116, 416 III c.p.c. con riferimento alla affermata non riferibilità dei cedolini prodotti da parte convenuta alla posizione lavorativa del ricorrente” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione - in relazione all'ar t. 360, comma I, n. 3 c.p.c. - delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli artt. 1362 e seg. circa l'interpretazione della clausola relativa alla voce salariale di elemento del riordino del sistema retributivo – ERS contenuta nell'accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] degli autoferrotranvieri in tema di disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione della nuova classificazione - nonché degli art.1362 e segg. c.c., 1372, 1427 c.c. e segg., con riferimento agli effetti connessi al riconoscimento della anzianità convenzionale in difetto della proposizione dell'azione di annullamento per errore” (secondo motivo); “violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 5 del DL 726/1984 convertito in L. 19.12.1984 n. 863 e degli artt. 2 e dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] autoferrotranvieri in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., con riferimento alla erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle citate disposizioni” (terzo motivo); “violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., con riferimento all'erronea ricognizione della fattispecie astratta in tema di applicazione dell'istituto dell'uso della prassi aziendale” (quarto motivo); “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (quinto motivo); anche con tale censura si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato concludente l’avvenuto pagamento dell’emolumento per molti anni successivamente al contratto di assunzione; 2.il Collegio giudica che il ricorso non possa trovare accoglimento per le motivazioni che seguono;

2.1. come riportato nello storico della lite la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la pretesa azionata dal lavoratore sulla base di un triplice ordine di concorrenti ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere autonomamente il decisum; in particolare, la Corte ha ritenuto che il diritto all’emolumento in contesa derivasse dall’accordo individuale intercorso tra le parti al momento dell’assunzione del 1° febbraio 2007, con cui veniva riconosciuta una “anzianità convenzionale al 2/3/2000”; da tale riconoscimento negoziale la Corte lascia derivare che le parti avessero convenuto come il rapporto di lavoro fosse stato instaurato a tempo indeterminato da detta data, con la conseguenza di rendere applicabile all’istante l’accordo aziendale dell’11 luglio 2000, che attribuiva l’ERS ai lavoratori già assunti a tempo indeterminato a tale data; si tratta di ragione della decisione distinta da quella concernente la tematica più generale –già affrontata da questa Corte (per tutte v.

Cass.n. 36926 del 2021, con i precedenti ivi indicati) – circa l’eventuale violazione del d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984, da parte di clausole della contrattazione collettiva che distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, autonoma ratio decidendi che viene in parte attinta dal secondo motivo del ricorso per cassazione che non merita condivisione;

2.2. infatti, è noto che l’accertamento della volontà negoziale individuale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; sui limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni in proposito del giudice del merito, ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione che, peraltro, all’attualità rileva solo nella misura in cui renda nulla la sentenza per violazione radicale dell’art. 132, n. 4, c.p.c., esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva mancanza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a contestarla; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice all’accordo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi – come nella specie - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

2.3. una volta che una delle autonome ragioni della decisione poste a fondamento della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità, soccorre il principio in base al quale, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), per cui – nella specie – nella misura in cui l’indicata ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta da ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

2.4. non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito (in questo caso concernente l’accertamento di una volontà negoziale) possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio; tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapportosostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, che può essere diversa da altre che hanno statuito su contenziosi analoghi e di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (di recente v.

Cass. n. 7346 del 2021); 3.in conclusione il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; gli argomenti da ultimo espressi inducono il Collegio a ravvisare le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23786/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difend ono unitamente all’avvocatoSIMONA [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4629/2018 , pubblicatail 21/02/2019 , R.G.N. 2371/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato il diritto del ricorrente a percepire per 14 mensilità annue l’ERS nell’importo di euro 230,78, condannato la società a pagargli la somma di euro 2.471,84 a titolo di differenze tra l’ERS dovuto e l’ERG pagato nel periodo gennaio 2013 –dicembre 2014, dichiarato, altresì, che la società non aveva titolo per recuperare gli importi pagati a titolo di ERS sino al dicembre 2012 e condannato, infine [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al dipendente la somma di euro 3.081,74 quale indebito recupero di ERS per il periodo novembre 2013 –dicembre 2014; 2. la Corte, in estrema sintesi, premesso in fatto che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza dal 1° febbraio 2007, ha ritenuto fondata la domanda proposta dal lavoratore per un triplice ordine di concorrenti ragioni: perché il diritto all’ERS sarebbe spettato al lavoratore “in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’esatta interpretazione dell’art. 3 l. n. 863/1984”; in secondo luogo la Corte territoriale ha ritenuto rilevante il fatto che dal febbraio 2007 al dicembre 2012 la società avesse sempre pagato al lavoratore l’ERS nella misura poi rivendicata, sicché “anche il comportamento concludente del datore di lavoro, successivo alla conclusione del contratto di lavoro, durato quasi sei anni, impone di ritenere che le parti abbiano inteso considerare l’ERS come incluso nel trattamento economico che il Panella aveva in godimento presso il precedente datore di lavoro e perciò riconosciuto dal nuovo datore di lavoro”; infine la Corte ha sottolineato – come il Tribunale – “l’avvenuto riconoscimento dell’anzianità convenzionale al 2/3/2000, sicché l’appellato rientra certamente fra i beneficiari dell’ERS introdotto con accordo aziendale 11/7/2000”, rappresentando “questa […] una ulteriore ed autonoma ragione di accoglimento della domanda, idonea a giustificare in ogni caso il rigetto del gravame”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente: “violazione e falsa applicazione – in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 c.p.c., - dei p rincipi fissati ex artt. 112, 115, 116, 416 III c.p.c. con riferimento alla affermata non riferibilità dei cedolini prodotti da parte convenuta alla posizione lavorativa del ricorrente” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione - in relazione all'ar t. 360, comma I, n. 3 c.p.c. - delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli artt. 1362 e seg. circa l'interpretazione della clausola relativa alla voce salariale di elemento del riordino del sistema retributivo – ERS contenuta nell'accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] degli autoferrotranvieri in tema di disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione della nuova classificazione - nonché degli art.1362 e segg. c.c., 1372, 1427 c.c. e segg., con riferimento agli effetti connessi al riconoscimento della anzianità convenzionale in difetto della proposizione dell'azione di annullamento per errore” (secondo motivo); “violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 5 del DL 726/1984 convertito in L. 19.12.1984 n. 863 e degli artt. 2 e dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] autoferrotranvieri in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., con riferimento alla erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle citate disposizioni” (terzo motivo); “violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., con riferimento all'erronea ricognizione della fattispecie astratta in tema di applicazione dell'istituto dell'uso della prassi aziendale” (quarto motivo); “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (quinto motivo); anche con tale censura si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato concludente l’avvenuto pagamento dell’emolumento per molti anni successivamente al contratto di assunzione; 2.il Collegio giudica che il ricorso non possa trovare accoglimento per le motivazioni che seguono; 2.1. come riportato nello storico della lite la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la pretesa azionata dal lavoratore sulla base di un triplice ordine di concorrenti ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere autonomamente il decisum; in particolare, la Corte ha ritenuto che il diritto all’emolumento in contesa derivasse dall’accordo individuale intercorso tra le parti al momento dell’assunzione del 1° febbraio 2007, con cui veniva riconosciuta una “anzianità convenzionale al 2/3/2000”; da tale riconoscimento negoziale la Corte lascia derivare che le parti avessero convenuto come il rapporto di lavoro fosse stato instaurato a tempo indeterminato da detta data, con la conseguenza di rendere applicabile all’istante l’accordo aziendale dell’11 luglio 2000, che attribuiva l’ERS ai lavoratori già assunti a tempo indeterminato a tale data; si tratta di ragione della decisione distinta da quella concernente la tematica più generale –già affrontata da questa Corte (per tutte v. Cass.n. 36926 del 2021, con i precedenti ivi indicati) – circa l’eventuale violazione del d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984, da parte di clausole della contrattazione collettiva che distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, autonoma ratio decidendi che viene in parte attinta dal secondo motivo del ricorso per cassazione che non merita condivisione; 2.2. infatti, è noto che l’accertamento della volontà negoziale individuale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; sui limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni in proposito del giudice del merito, ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione che, peraltro, all’attualità rileva solo nella misura in cui renda nulla la sentenza per violazione radicale dell’art. 132, n. 4, c.p.c., esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva mancanza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a contestarla; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice all’accordo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi – come nella specie - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 2.3. una volta che una delle autonome ragioni della decisione poste a fondamento della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità, soccorre il principio in base al quale, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), per cui – nella specie – nella misura in cui l’indicata ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta da ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata; 2.4. non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito (in questo caso concernente l’accertamento di una volontà negoziale) possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio; tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapportosostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, che può essere diversa da altre che hanno statuito su contenziosi analoghi e di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (di recente v. Cass. n. 7346 del 2021); 3.in conclusione il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; gli argomenti da ultimo espressi inducono il Collegio a ravvisare le ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 08132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris