CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24841/2017 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 746/25/17, depositata il 21 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Termine di decadenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 746/25/17 del 21/03/2017 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 558/06/14 della Commissione tributaria provinciale di Pisa (di seguito CTP), la quale aveva respinto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso delle accise sul gas naturale impiegato nella produzione dell’energia elettrica relativamente al periodo 01/01/2004 –31/05/2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso conseguiva al disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, istitutivo di un regime di esenzione dalle accise per i prodotti energetici (tra i quali il gas naturale) impiegati nella produzione di energia elettrica, direttiva ritenuta self executing da Corte di giustizia 17 luglio 2008, in causa C-226/07, [OSCURATO:PERSONA]; rimborso negato dall’Ufficio delle dogane di Pisa e parzialmente riconosciuto, per il periodo 29/08/2006 – 31/05/2007, dalla CTP. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che il rimborso era dovuto con riferimento al periodo 01/01/2006 –31/05/2007. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise - TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso delle accise decorra dalla dichiarazione annuale e non già dai singoli versamenti. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Come chiarito da questa Corte in altre pronunce riguardanti sempre [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. n. 34089 19/12/2019; Cass. n. 19398 del 08/07/2021; Cass. n. 31679 del 26/10/2022; Cass. n. 4891 del 16/02/2023), nell'ipotesi di esenzione dall'accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella citata sentenza resa in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell'imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine. 1.3. Si è, pertanto, al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa cui fa riferimento la ricorrente, in base al quale – in considerazione del meccanismo di compensazio ne prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUA (secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto»), operante fino all'esaurimento del rapporto tributario – l'accredito, in quanto detratto e x lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale exart. 14, comma 2, TUA (cfr. Cass. n. 11813 del 18/06/2020; Cass. 25608 del 12/11/2020; Cass. n. 9351 del 07/04/2021). 1.4. Invero, nella fattispecie in esame viene in rilievo un'istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 01/01/2006-28/08/2006) che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione – in forza dell'efficacia diretta dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 –, costituisce un pagamento indebito, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell'istanza di rimborso, in applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento. 2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Tosc