CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22796/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLIche ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermatoil decreto pronunziato dal Tribunale di Napoli in data 12 Marzo 2025 con cui erastata rigettata l'istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34bis d. lgs. n. 159/2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante eamministratore della società [OSCURATO:PERSONA] C, s.a.s..2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa del ricorrente ha articolato iseguenti due motivi.2.1 Violazione di legge (art. 606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 34 e 34 bis del [OSCURATO:PERSONA], 125, 597, 581 e 591 cod. proc. pen.)per deficit assoluto di motivazione o motivazione apparente in ordine allaricorrenza e verifica delle condizioni di ammissibilità del controllo giudiziario adistanza del privato ex art. 34 bis comma 6 citato.2.2 Violazione di legge (art 34 bis, 84 e 91 d. lgs. 159/2011 in relazione all'art.12 delle preleggi); motivazione congetturale ed apparente; il decreto va riformatocon la ammissione della società autotrasporti [OSCURATO:PERSONA] al controllo giudiziario poichéla società è bonificabile con l'ausilio di un controllore giudiziario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamenteinfondati e, in parte, non consentiti.2. Alla categoria da ultimo menzionata (quella dei motivi non consentiti) sideve ascrivere il primo motivo che, pur facendo riferimento a tre tra le lettereelencate dall’art. 606 cod. proc. pen. (b, c ed e), denuncia la violazione di leggeper l’apparenza della motivazione.Va premesso che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione,decida sulla ammissione al controllo giudiziario ex alt. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in talcaso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 delmedesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 -01). Tuttavia, nel caso in esame, è evidente che attraverso la denuncia diapparenza della motivazione si intendesse, in verità, introdurre una critica sulmerito della stessa, o comunque, alla coerenza interna e alla logicità dellamotivazione, in linea con i parametri dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., nonpermesso – come appena detto - nel processo di prevenzione, innanzi alla Cortedi Cassazione.Che poi la motivazione del provvedimento sia apparente, come si sostiene inricorso, e quindi ricorribile per violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen., èaffermazione che non può essere avallata, alla luce della nozione stessa diapparenza motivazionale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, che lacircoscrive ai casi in cui la motivazione «non risponda ai requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata ladecisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critichepertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01),come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n.1831 del 22/04/1994, PM c/Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del18/02/1999, PM c/Reitano, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S, Rv. 250482-01) o diricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, PM c/Piscopo, Rv.254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totalemancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto sucui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezzae ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).[OSCURATO:PERSONA] osserva che, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimentoimpugnato esula dal perimetro delineato, avendo offerto una articolatamotivazione in ordine alle ragioni del rigetto, evidenziando e descrivendo le ragioniche comprovano il sostegno e l’appoggio sul territorio garantito dalla famigliacamorristica Fabbrocino, ed in particolare dei suoi esponenti apicali, Mariolegale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società dalla quale è poi uscito(assumendo la titolarità della [OSCURATO:PERSONA]) al precipuo fine (secondoquanto emerge dalla intercettazione riportata a pg. 11) di evitare il sospetto diinfiltrazione collegato all’insorgere di legami tra la famiglia del proposto e quelladi un esponente del clan.In maniera del tutto adeguata e logica, data la natura familiare dei rapportitra l’imprenditore ed il clan, l’ordinanza appunta l’attenzione sulla figura di SergioRuotolo, da anni incline a soddisfare le richieste del gruppo malavitoso perconseguire un vantaggio imprenditoriale. Il fatto che ora, a seguito della divisioneintercorsa con il fratello nel 2022, sia divenuto dominus della AutotrasportiRuotolo, giustifica pienamente la valutazione di vulnerabilità all’infiltrazione diquest’ultima realtà imprenditoriale.3. Il secondo motivo è generico, in quanto meramente assertivo e tautologico.In esso si afferma la bonificabilità della società senza tuttavia prospettare unospecifico percorso di bonifica in termini virtuosi, senza indicare le modalità didefinire la direzione da imprimere all'attività economica in modo da renderlaimmune da condizionamenti illegali.A fronte di una motivazione che illustra le ragioni della decisione in modoapprofondito (il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo ruolo, è evidente), il motivodi ricorso, tra pg. 19 e 20, parla di bonificabilità dell’impresa ma non porta un soloelemento concreto a conferma dell’(asseritamente) intrapreso processo di self-cleaning.Il motivo, pertanto, si risolve in una petizione di principio, in astratto plausibilema nei fatti priva di ogni valenza concreta e idoneità dimostrativa dell’assuntoavanzato, scadendo nella genericità, che è causa di inammissibilità ex art. 581,comma 1, lett. d), in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente