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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25325/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 15293/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via F. di Savoia n.3, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ); rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÁ E RICERCA , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 6257/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 17 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, le amministrazioni indicate in epigrafe,deducendo che: - era medic o titolar e di diplom a di specializzazione in “Oftalmologia”, in virtù diun cors o quadriennale frequentat o negli anni 2001-2005, ed aveva percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; -questa norma, nello stabilire un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, senza rivalutazione,aveva previsto una remunerazione di gran lunga inferiore rispetto a quella successivamente percepita daimedici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, tra l’altro senza l’attribuzione dello status di lavoratori in formazione a tempo pieno e senza individuare alcuna copertura previdenziale; -solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, infatti, era stata disposta l’applicazione degli artt. 37-41del d.lgs. n. 368 del 1999, che prevedevano l’aumento della remunerazione e lacopertura previdenziale;-queste norme erano state poi attuate con il DPCM 7 marzo 2007 (seguito dai DPCM 6 luglioe 2 novembre 2007), che aveva innalzato la predetta remunerazione da Euro 11.103,00 (Lire 21.500.000) a Euro 25.000,00 annui, appunto con decorrenza dall’anno accademico 2006- 2007; - l’inadempimento dello Stato italiano aveva determinato una evidente disparità di trattamento tra situazioni analoghe, in quanto, non ostante l’identità delle prestazioni rese, i medici specializzatisi in anni precedenti all’anno accademico 2006-2007, avevano percepitoun trattamentoretributivo, contributivo, assistenziale e di riconoscimento di carrierainferiore rispetto ai colleghi.

Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domand ò la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei suoi confronti delle direttivee delle sentenze comunitarie ; danno da liquidarsi in un importo c orrispondente all a differenz a tra la somma da l ei effettivamente percepitaa titolo di remunerazione per l’attività svolta durantela frequenza de l cors o di specializzazione e la somma erogata annualmente ai medici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007; e da incrementare ulteriormente attraverso la rideterminazione triennale. 2.Costituitesi le amministrazioni statali convenute, il Tribunale di Roma rigettò la domandae la Corte di appello di Roma, con sentenza 17 ottobre 2019, n. 6257, ha respinto l’impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese.

3. Per la cassazione di questa sentenza, l’originaria attrice ha proposto ricorso con atto notificato il 29 maggio 2020 , sulla base di quattro motivi.Hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimate.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha depositatoconclusioni scritte.

Solo la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo («omessa e carente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione e travisamento della “ratio” della Direttiva 93/16/CEE e degli artt.3 e 36 Costituzione»), la sentenza d’appello è censurata per non avere ritenuto che la Direttivacontenesse una disposizione diretta a ridefinire il concetto di adeguata remunerazione in maniera incondizionata e specifica.

La ricorrente deduce che, tutt’al contrario, la Direttiva 93/16/CEE (in cui eranoconfluite le Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, modificate dalla Direttiva 82/76/CEE) avrebbe affermato il principio di adeguatezzain modo preciso e circostanziato; ciò che avrebbe trovato conferma nella fonte interna di recepimento, costituita dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, la quale, pur essendo diretta a rendere concretamente operante per i medici specializzandi la previsione del dirittoad un compenso adeguato, in funzione del conseguimento del risultato chiaramenteperseguito dalla disciplina comunitaria, avreb be, peraltro,differito nel tempo l’attribuzione del relativo trattamento , con ciò determinando, oltre all’inadempimento dello Sta t o italiano sino all’anno accademico 2006 - 2007, la violazione del principio di uguaglianza in relazione ai medicispecializzatisi negli anni precedenti.1.2.

Con il secondo motivo (« omessa e carente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione e travisamento della “ratio” della Direttiva 93/16/CEE»), la sentenza d’appello è censurata per avere fondato la decisione su un’errata interpretazioneformale della Direttiva , senza considerarne le finalità, conconseguente erronea interpretazione del diritto interno in ordine all’avvenuto raggiungimento del risultato perseguito dalla disciplina comunitaria.

La ricorrente osserva che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la regola comunitariafosse stata già recepita con l’emanazionedel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (diretto a prevedere la corresponsione di una borsa di studio con decorrenza dall’anno accademico1991-1992) e che con la Direttiva 93/16/CEE fossero state introdotte regole di coordinamento nonché mere modifiche volte ad agevolare l’esercizioeffettivo del diritto di stabilimento ; sostiene che, al contrario, con tale nuova direttiva sarebbe stato f i ssato in modo dettagliato il principio per cui ai medici specializzandi avrebb e dovuto attribuirsi una remunerazione adegua ta , senza lasciare agli Stati membri la libertà d i stabilirne la misura in modo irrisorio e di dilazionarne nel tempo la corresponsione ; la Corte territoriale, nel reputare che lo Stato avesse esattamente adempiuto al proprio obbligo comunitariogià con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991 , avreb be quindi omesso di valutare il fatto decisivo della corretta interpretazione dello scopo della Direttiva 93/16/CEE, la cui esatta considerazione avrebbe invece permesso al giudice del m e rito di constatar n e il perdurante inadempimento sino all’attuazione delle disposizion i introdotte con il d.lgs. n. 368del 1999.1.3.

Con il terzo motivo («violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., degli artt. 3 e 36 della Costituzione»), [OSCURATO:PERSONA] critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il recepimento della disciplina comunitaria a decorrere solo dall’anno accademico 2006 - 2007 aveva determinato una disparità di trattamento basata sul solo elemento temporale e per non avere quindi rimosso detto effettopregiudizievole mediante l’accertamento del perdurante inadempimento dello Stato italiano e, correlativamente, del suo diritto al risarcimentodel danno.

In particolare, la sentenza d’appello è censurata nel la parte in cui ha affermatoche la differenzatra l’importo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e quello di cui al D.P.C.M. 7 marzo 2007 sarebbe conseguenza di una valutazione discrezionale del legislatore, giuridicamente non sindacabile.

La ricorrente ribadisce che, al contrario, solo con decorrenza dall’anno accademico 2006 - 2007 e con l’ attuazione del d.lg s. n. 368 del 1999, sarebbe stato applicato il principiodi adeguatezza fissato in modo specifico dalla disciplina comunitaria, cos ì determinandosi , per un verso, il persistente inadempimentodello Stato italiano sino a tale momento e, per l’altro, la lesione del diritto al la parità di trattamento dei medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione in anni precedenti.

1.4. Con il quarto motivo (« violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., delle Direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenza 24 gennaio 2018 resa nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, nonché del d.lgs. n. 368/99 e delle norme di diritto interno »), la sentenza d’appello è censurata per non aver ritenuto che dalla mancata attribuzione, sin dal 1999, del trattamento economico di cui agli artt.37-39 del d.lgs. n. 368/1999, era derivato alla ricorrente il diritto al risarcimentodel danno per inadempimento dello S tato all’obbligo di trasporre tempestivamente nell’ordinamento interno le predette direttive comunitarie. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che solo il corrispettivo previsto dall’art.37 del d.lgs. n. 368 del 1999 (norma, però, tardivamente attuata, con i DPCM 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, solo in favore di coloro che si erano iscritti ai corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 2006 - 2007) avrebbe rappresentato la quantificazione monetaria del principio di adeguatezza della remunerazione predicato dalla disciplina europea, sicché la rilevante differenza(pari a circa 14.000 Euro annui) tra quest o corrispettivo e quello erogatoin ragione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, avrebbe dovuto fornire al giudice del m e rito la misura di come la remunerazione erogata ai medici specializzandi che avevano frequentatoi corsi negli anni precedenti, fosse del tutto inadeguata.

2. I motivi – da esaminar si congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibil i ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c od. proc. civ., posto che sui temi da loro complessivamente posti la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. 2.1.Con specifico riguardo alle doglianze con cui viene denunciato il presunto vizio di omessa e carente motivazione della sentenza impugnata, va preliminarmente ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. –sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione delle doglianze in esame, non è dedotta né l’intrinseca perplessità o contraddittorietà della motivazione (la quale dovrebbe, tra l’altro, emergere direttamente dalla sentenza impugnata), né il carattere apparente della stessa, ma piuttosto la sua sostanziale inesistenza, attraverso l’endiadi, ripetuta nellarubrica dei primi due motivi del ricorso (pag.5), “omessa e carente motivazione”.

Tale omissione non è peraltro all’evidenza riscontrabile nella decisione in esame, la quale ha invece dato debitamente atto delle ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, sui rilievi, tra gli altri: - che la remunerazione riconosciuta dal d.lgs. n. 257 del 1991 poteva reputarsi adeguata, avuto riguardo all’assenza di criteri specifici contenuti nella disciplina comunitaria, nonché all’irrilevanza della circostanza che il legislatore interno ne avesse disposto il miglioramento con il d.lgs. n. 368 del 1999 (ma a far tempo dall’anno 2006-2007), rientrando nella sua discrezionalità la possibilità di decidere di attribuire, nel corso del tempo, a determinate categorie, un trattamento economico migliorativo rispetto al passato, anche in considerazione delle esigenze complessive del bilancio dello Stato; - che conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (sono state citatele sentenze n. 27481 del 2008 e 4449 del 2018 di questa Corte), non sussisteva disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Universitàitaliane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, né disparità di trattamento con i medici neoassunti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]; -che, infine, nessuna portata innovativa poteva disconoscersi, sul tema della misura dell’indennizzo, alla sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia, essendo tale tema estraneo al quesito interpretativo sottoposto al giudice comunitario.

Alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata, deve ritenersi che la motivazione che la sorregge non presenti le omissioni denunciate, né, a fortiori, può reputarsi inesistente o comunque tale da non attingere il “minimo costituzionale”. 2.2.Con peculiare riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorsoche denunciano violazione di legge o d omesso esame di fatti decisivi e controversi, giova, p reliminarmente , ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione della disciplina della materia. 2.2.a.

Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire

21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale.

Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449).

In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Questo decreto legislativo - poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione specialistica”: art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.).

Detto contratto, tuttavia, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione,poiché non è ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, per modo che restano inapplicabili l’art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27 luglio 2017, n. 18670).

Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dapprima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successivamente dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2.2.b.

Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso, postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata.

Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.12 17/11/2021, n. 34882; da ultimo, tra le altre, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità. 2.2.c.Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., da ultimo, tra le molte, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt.) -e va qui ribadito - che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione(cfr. il primo Considerando ) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando).

È opportun o ricordare, del resto, che il termine « adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno.

Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza).

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione».

In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355).

Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 2.2.d.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018).

La domanda proposta dalla ricorrente è, dunque, finalizzata ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita.

In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.

Non si pone, perciò, alcuna nuova questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 2.2.e.

Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - l'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Sez.

L, Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016; Sez.

L, Sentenza n.18710del 23/09/2016): - la successiva direttiva n. 93/16 / CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; -l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 2006-2007 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991; - l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con ilricors o in esame - di cui si conferma pertanto l’inammissibilità - elementi ch e inducano a modificarlo.

2.3. Giova precisare, per completezza, che le considerazioni che precedono valgono non soltanto in relazione al preteso diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della maggior remunerazione prevista per i medici specializzandi con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, ma anche in relazione al diritto (pure verosimilmente evocato nella domanda originaria , stando alle allegazioni complessivamente contenute nel ricorso) alla corrispondente copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea , giacché anche tale seconda pretesa, come la prima, trova il suo presupposto nel riconoscimentodell’obbligo dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie e, dunque, al fondo, nell’assunto del carattereillecito della disciplina statale.

È,peraltro, agevole rilevare, al riguardo, che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico previsto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, (quale trattamentoprevisto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazione all’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, allo stesso modo esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità ditrattamento costituzionalmente rilevante in rapporto al la disciplina riservata ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto taledisciplina trova fondamento nel libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico - previdenziale di una determinata categoria professionale.

2.4. Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere , anche attraverso un’incisiva riforma, al riassetto , in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anchesulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle compatibilità economichee al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorative anche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “ retroazione ” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contrariaa ragionevolezza, in quanto, in deroga al principio generale di irretroatt ività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamentelegittima, non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendo i principi che regolano lasuccessione di leggi nel tempo.

Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che , per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte c ost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25 del 2012; n. 224 del 2011 ; n. 61 del 2010 ; n. 170 del 2009; n.212 del 2008; n.77 del 2008).

3. P er tut t e le ragioni esposte – che non so no in alcun modo superate dalla memoria depositata dalla ricorrente – i l ricors o va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 360 - bis , n.1, cod. proc. civ.. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Alla condanna della soccombent e nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte sua, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.(norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2013), il cui importo può essere quantificatoin Euro 1.000,00.

Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte come si è veduto, inammissibili per manifesta infondatezza , infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della soccombente al pagamento, in favore dellecontroparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.(Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).

6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 oltre le spese prenotate a debito.

Condanna altresì la ricorrente a pagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 15293/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via F. di Savoia n.3, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ); rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÁ E RICERCA , MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 6257/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 17 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, le amministrazioni indicate in epigrafe,deducendo che: - era medic o titolar e di diplom a di specializzazione in “Oftalmologia”, in virtù diun cors o quadriennale frequentat o negli anni 2001-2005, ed aveva percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, attuativo delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi; -questa norma, nello stabilire un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, senza rivalutazione,aveva previsto una remunerazione di gran lunga inferiore rispetto a quella successivamente percepita daimedici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, tra l’altro senza l’attribuzione dello status di lavoratori in formazione a tempo pieno e senza individuare alcuna copertura previdenziale; -solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, infatti, era stata disposta l’applicazione degli artt. 37-41del d.lgs. n. 368 del 1999, che prevedevano l’aumento della remunerazione e lacopertura previdenziale;-queste norme erano state poi attuate con il DPCM 7 marzo 2007 (seguito dai DPCM 6 luglioe 2 novembre 2007), che aveva innalzato la predetta remunerazione da Euro 11.103,00 (Lire 21.500.000) a Euro 25.000,00 annui, appunto con decorrenza dall’anno accademico 2006- 2007; - l’inadempimento dello Stato italiano aveva determinato una evidente disparità di trattamento tra situazioni analoghe, in quanto, non ostante l’identità delle prestazioni rese, i medici specializzatisi in anni precedenti all’anno accademico 2006-2007, avevano percepitoun trattamentoretributivo, contributivo, assistenziale e di riconoscimento di carrierainferiore rispetto ai colleghi. Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domand ò la condanna delle amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei suoi confronti delle direttivee delle sentenze comunitarie ; danno da liquidarsi in un importo c orrispondente all a differenz a tra la somma da l ei effettivamente percepitaa titolo di remunerazione per l’attività svolta durantela frequenza de l cors o di specializzazione e la somma erogata annualmente ai medici specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007; e da incrementare ulteriormente attraverso la rideterminazione triennale. 2.Costituitesi le amministrazioni statali convenute, il Tribunale di Roma rigettò la domandae la Corte di appello di Roma, con sentenza 17 ottobre 2019, n. 6257, ha respinto l’impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese. 3. Per la cassazione di questa sentenza, l’originaria attrice ha proposto ricorso con atto notificato il 29 maggio 2020 , sulla base di quattro motivi.Hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositatoconclusioni scritte. Solo la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo («omessa e carente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione e travisamento della “ratio” della Direttiva 93/16/CEE e degli artt.3 e 36 Costituzione»), la sentenza d’appello è censurata per non avere ritenuto che la Direttivacontenesse una disposizione diretta a ridefinire il concetto di adeguata remunerazione in maniera incondizionata e specifica. La ricorrente deduce che, tutt’al contrario, la Direttiva 93/16/CEE (in cui eranoconfluite le Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, modificate dalla Direttiva 82/76/CEE) avrebbe affermato il principio di adeguatezzain modo preciso e circostanziato; ciò che avrebbe trovato conferma nella fonte interna di recepimento, costituita dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, la quale, pur essendo diretta a rendere concretamente operante per i medici specializzandi la previsione del dirittoad un compenso adeguato, in funzione del conseguimento del risultato chiaramenteperseguito dalla disciplina comunitaria, avreb be, peraltro,differito nel tempo l’attribuzione del relativo trattamento , con ciò determinando, oltre all’inadempimento dello Sta t o italiano sino all’anno accademico 2006 - 2007, la violazione del principio di uguaglianza in relazione ai medicispecializzatisi negli anni precedenti.1.2. Con il secondo motivo (« omessa e carente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione e travisamento della “ratio” della Direttiva 93/16/CEE»), la sentenza d’appello è censurata per avere fondato la decisione su un’errata interpretazioneformale della Direttiva , senza considerarne le finalità, conconseguente erronea interpretazione del diritto interno in ordine all’avvenuto raggiungimento del risultato perseguito dalla disciplina comunitaria. La ricorrente osserva che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la regola comunitariafosse stata già recepita con l’emanazionedel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (diretto a prevedere la corresponsione di una borsa di studio con decorrenza dall’anno accademico1991-1992) e che con la Direttiva 93/16/CEE fossero state introdotte regole di coordinamento nonché mere modifiche volte ad agevolare l’esercizioeffettivo del diritto di stabilimento ; sostiene che, al contrario, con tale nuova direttiva sarebbe stato f i ssato in modo dettagliato il principio per cui ai medici specializzandi avrebb e dovuto attribuirsi una remunerazione adegua ta , senza lasciare agli Stati membri la libertà d i stabilirne la misura in modo irrisorio e di dilazionarne nel tempo la corresponsione ; la Corte territoriale, nel reputare che lo Stato avesse esattamente adempiuto al proprio obbligo comunitariogià con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991 , avreb be quindi omesso di valutare il fatto decisivo della corretta interpretazione dello scopo della Direttiva 93/16/CEE, la cui esatta considerazione avrebbe invece permesso al giudice del m e rito di constatar n e il perdurante inadempimento sino all’attuazione delle disposizion i introdotte con il d.lgs. n. 368del 1999.1.3. Con il terzo motivo («violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., degli artt. 3 e 36 della Costituzione»), [OSCURATO:PERSONA] critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che il recepimento della disciplina comunitaria a decorrere solo dall’anno accademico 2006 - 2007 aveva determinato una disparità di trattamento basata sul solo elemento temporale e per non avere quindi rimosso detto effettopregiudizievole mediante l’accertamento del perdurante inadempimento dello Stato italiano e, correlativamente, del suo diritto al risarcimentodel danno. In particolare, la sentenza d’appello è censurata nel la parte in cui ha affermatoche la differenzatra l’importo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e quello di cui al D.P.C.M. 7 marzo 2007 sarebbe conseguenza di una valutazione discrezionale del legislatore, giuridicamente non sindacabile. La ricorrente ribadisce che, al contrario, solo con decorrenza dall’anno accademico 2006 - 2007 e con l’ attuazione del d.lg s. n. 368 del 1999, sarebbe stato applicato il principiodi adeguatezza fissato in modo specifico dalla disciplina comunitaria, cos ì determinandosi , per un verso, il persistente inadempimentodello Stato italiano sino a tale momento e, per l’altro, la lesione del diritto al la parità di trattamento dei medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione in anni precedenti. 1.4. Con il quarto motivo (« violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360 c.1 nr.3 cod. proc. civ., delle Direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenza 24 gennaio 2018 resa nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, nonché del d.lgs. n. 368/99 e delle norme di diritto interno »), la sentenza d’appello è censurata per non aver ritenuto che dalla mancata attribuzione, sin dal 1999, del trattamento economico di cui agli artt.37-39 del d.lgs. n. 368/1999, era derivato alla ricorrente il diritto al risarcimentodel danno per inadempimento dello S tato all’obbligo di trasporre tempestivamente nell’ordinamento interno le predette direttive comunitarie. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che solo il corrispettivo previsto dall’art.37 del d.lgs. n. 368 del 1999 (norma, però, tardivamente attuata, con i DPCM 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, solo in favore di coloro che si erano iscritti ai corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 2006 - 2007) avrebbe rappresentato la quantificazione monetaria del principio di adeguatezza della remunerazione predicato dalla disciplina europea, sicché la rilevante differenza(pari a circa 14.000 Euro annui) tra quest o corrispettivo e quello erogatoin ragione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, avrebbe dovuto fornire al giudice del m e rito la misura di come la remunerazione erogata ai medici specializzandi che avevano frequentatoi corsi negli anni precedenti, fosse del tutto inadeguata. 2. I motivi – da esaminar si congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibil i ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c od. proc. civ., posto che sui temi da loro complessivamente posti la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. 2.1.Con specifico riguardo alle doglianze con cui viene denunciato il presunto vizio di omessa e carente motivazione della sentenza impugnata, va preliminarmente ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. –sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione delle doglianze in esame, non è dedotta né l’intrinseca perplessità o contraddittorietà della motivazione (la quale dovrebbe, tra l’altro, emergere direttamente dalla sentenza impugnata), né il carattere apparente della stessa, ma piuttosto la sua sostanziale inesistenza, attraverso l’endiadi, ripetuta nellarubrica dei primi due motivi del ricorso (pag.5), “omessa e carente motivazione”. Tale omissione non è peraltro all’evidenza riscontrabile nella decisione in esame, la quale ha invece dato debitamente atto delle ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, sui rilievi, tra gli altri: - che la remunerazione riconosciuta dal d.lgs. n. 257 del 1991 poteva reputarsi adeguata, avuto riguardo all’assenza di criteri specifici contenuti nella disciplina comunitaria, nonché all’irrilevanza della circostanza che il legislatore interno ne avesse disposto il miglioramento con il d.lgs. n. 368 del 1999 (ma a far tempo dall’anno 2006-2007), rientrando nella sua discrezionalità la possibilità di decidere di attribuire, nel corso del tempo, a determinate categorie, un trattamento economico migliorativo rispetto al passato, anche in considerazione delle esigenze complessive del bilancio dello Stato; - che conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (sono state citatele sentenze n. 27481 del 2008 e 4449 del 2018 di questa Corte), non sussisteva disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Universitàitaliane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, né disparità di trattamento con i medici neoassunti nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]; -che, infine, nessuna portata innovativa poteva disconoscersi, sul tema della misura dell’indennizzo, alla sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia, essendo tale tema estraneo al quesito interpretativo sottoposto al giudice comunitario. Alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata, deve ritenersi che la motivazione che la sorregge non presenti le omissioni denunciate, né, a fortiori, può reputarsi inesistente o comunque tale da non attingere il “minimo costituzionale”. 2.2.Con peculiare riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorsoche denunciano violazione di legge o d omesso esame di fatti decisivi e controversi, giova, p reliminarmente , ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione della disciplina della materia. 2.2.a. Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo - poi ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione specialistica”: art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.). Detto contratto, tuttavia, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione,poiché non è ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, per modo che restano inapplicabili l’art. 36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass. 27 luglio 2017, n. 18670). Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dapprima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successivamente dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2.2.b. Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso, postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.12 17/11/2021, n. 34882; da ultimo, tra le altre, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità. 2.2.c.Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., da ultimo, tra le molte, Cass. 16/09/2022, n. 27287 e Cass. 05/12/2022, n.35623, citt.) -e va qui ribadito - che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione(cfr. il primo Considerando ) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando). È opportun o ricordare, del resto, che il termine « adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355). Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 2.2.d.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018). La domanda proposta dalla ricorrente è, dunque, finalizzata ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. Non si pone, perciò, alcuna nuova questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 2.2.e. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - l'importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Sez. L, Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n.18710del 23/09/2016): - la successiva direttiva n. 93/16 / CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; -l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 2006-2007 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991; - l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare non essendo stati portati con ilricors o in esame - di cui si conferma pertanto l’inammissibilità - elementi ch e inducano a modificarlo. 2.3. Giova precisare, per completezza, che le considerazioni che precedono valgono non soltanto in relazione al preteso diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della maggior remunerazione prevista per i medici specializzandi con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, ma anche in relazione al diritto (pure verosimilmente evocato nella domanda originaria , stando alle allegazioni complessivamente contenute nel ricorso) alla corrispondente copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina europea , giacché anche tale seconda pretesa, come la prima, trova il suo presupposto nel riconoscimentodell’obbligo dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie e, dunque, al fondo, nell’assunto del carattereillecito della disciplina statale. È,peraltro, agevole rilevare, al riguardo, che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico previsto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, (quale trattamentoprevisto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazione all’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, allo stesso modo esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità ditrattamento costituzionalmente rilevante in rapporto al la disciplina riservata ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto taledisciplina trova fondamento nel libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico - previdenziale di una determinata categoria professionale. 2.4. Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere , anche attraverso un’incisiva riforma, al riassetto , in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anchesulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle compatibilità economichee al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorative anche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “ retroazione ” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contrariaa ragionevolezza, in quanto, in deroga al principio generale di irretroatt ività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamentelegittima, non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendo i principi che regolano lasuccessione di leggi nel tempo. Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che , per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte c ost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25 del 2012; n. 224 del 2011 ; n. 61 del 2010 ; n. 170 del 2009; n.212 del 2008; n.77 del 2008). 3. P er tut t e le ragioni esposte – che non so no in alcun modo superate dalla memoria depositata dalla ricorrente – i l ricors o va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 360 - bis , n.1, cod. proc. civ.. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5.Alla condanna della soccombent e nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte sua, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.(norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2013), il cui importo può essere quantificatoin Euro 1.000,00. Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte come si è veduto, inammissibili per manifesta infondatezza , infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della soccombente al pagamento, in favore dellecontroparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.(Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 oltre le spese prenotate a debito. Condanna altresì la ricorrente a pagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sens
Sentenza Cassazione n. 25325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris