CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 33076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con le quali veniva richiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere per difetto della querela in ordine al delitto di furto di gas metano, aggravato dalla violenza sulle cose, a mezzo della manomissione del contatore avvenuto con la rottura del sigillo di morosità ivi apposto. Il Tribunale, a fronte della contestazione suppletiva proposta dal Pubblico ministero, relativamente alla destinazione a pubblico servizio ex art. 625, n. 7 cod. pen., all'udienza del 26 febbraio 2024 valutava tardiva tale contestazione e, dunque, la stessa improduttiva di effetti quanto alla procedibilità. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania lamenta violazione di legge in relazione all'art. 516 cod. proc. pen. e ss., rappresentando che il Giudice avrebbe esercitato un sindacato sulla contestazione suppletiva non consentito e conseguentemente dichiarato il proscioglimento con sentenza nulla, senza valutare la sussistenza della procedibilità d'ufficio. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. 5. Il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che nel caso in esame assorbente risulta la questione che la contestazione suppletiva da parte del Pubblico ministero sia intervenuta alla prima udienza utile, anche se successiva alla scadenza del termine per consentire alla persona offesa di depositare la querela, vale a dire il 30 marzo 2023. Difatti, a seguito del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico ministero il 2 agosto 2022, la prima udienza veniva prefissata per il 6 giugno 2023, in data successiva a quella di entrata in vigore della nuova disciplina in tema di furto procedibile a querela e oltre il termine per consentire alla persona offesa di proporre querela.Pertanto, il pubblico ministero procedeva alla contestazione nella prima udienza utile. 3. Come osservato da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01, in motivazione — che ha espresso un orientamento sul punto condiviso da questo Collegio, non vedendosi nel caso in esame in tema di una contestazione fattuale che già consentisse all'imputato di riconoscere l'aggravante valutativa della destinazione a pubblico servizio della res oggetto del furto — è ben possibile che il Pubblico ministero proceda alla contestazione anche dopo la scadenza del termine del 30 marzo 2023, prefissato per la presentazione della querela della norma transitoria del d.lgs. n. 150 del 2022. Ciò a patto che si tratti della prima occasione utile di contraddittorio, correttamente istaurato, dopo l'entrata in vigore della modifica normativa. Nel caso in esame il pubblico ministero, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, integrava la contestazione nei termini indicati. Il Tribunale ha ritenuto che tale contestazione, pur ammissibile in linea di principio, non potesse spiegare, per tardività, i propri effetti, essendo questi inibiti dalla ormai sopravvenuta causa di improcedibilità del reato per mancata presentazione della querela, ad opera della persona offesa, entro la data del 30 marzo 2023. Data fissata dal legislatore relativamente ai processi pendenti per uno dei reati che la riforma c.d. Cartabia aveva reso, per l'appunto, procedibili a querela di parte. 4. A ben vedere, come è stato osservato da Sez. 5, Bevacqua, l'analisi letterale e sistematica di due norme processuali, anche nel loro combinato disposto, restituisce la conformazione di un sistema che, da un lato (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), prevede, tra i poteri/doveri del giudice disciplinati in via generale, quello di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità "in ogni stato e grado del processo"; dall'altro (art. 517 cod. proc. pen.) riconosce al PM, nel dibattimento — come anche nella udienza preliminare ai sensi dell'ad. 423 c.p.p. e, nella udienza predibattimentale disciplinata dal novello art. 554-bis - il potere/dovere (il PM "contesta") di contestare una circostanza aggravante non menzionata nel provvedimento introduttivo. Senza neanche necessità di autorizzazione del giudice. Lo scopo evidente della contestazione suppletiva è oggi enunciato nel citato art. 554-bis c.p.p. ed è quello di far sì che l'atto propulsivo contenente la contestazione contenga la definizione delle dette circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo e, conseguentemente, tali da far ritenere rispettato, alla fine del giudizio, il principio di corrispondenza fra il "chiesto" e il "pronunciato".La regola posta dall'art. 129, comma 1, c.p.p., dal canto suo, è stata comunemente descritta, dalla giurisprudenza di legittimità, come quella che vale a stabilire un criterio di prevalenza delle formule proscioglitive in esso previste, sostanziali o processuali — quando queste si presentino chiare — su qualsiasi attività processuale ulteriore, anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell'imputato. La relazione sistematica fra l'art. 517 e l'art. 129 del codice di rito è stata analizzata dapprima dalla giurisprudenza facente capo alla sentenza delle Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], n. 12283 del 2005, e, successivamente, da altro caposaldo della esegesi a Sezioni Unite costituito da Sez. U., Domingo, n. 49935 del 2023, che ha interpretato evolutivamente i precetti antecedentemente enunciati, valorizzando, tra gli altri, quelli di Sez. U, Perroni, n. 539 del 2020. La prima pronuncia — pur massimata in ordine al tema specificamente devoluto, che era quello della prospettata illegittimità della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ad opera del Gip, con rito "de plano" — si era data carico di precisare perché tale rito, senza contraddittorio, fosse inidoneo e di indicarne la causa, da un lato, nel rilievo che l'art. 129 non attribuisce al giudice un potere ulteriore ed autonomo al di fuori di quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531, cod. proc. pen.): epilogo che, dunque, deve avvenire con le precisate cadenze e modalità procedimentali e non in modo disancorato da queste; dall'altro, nel fatto che una pronuncia estemporanea ed anticipata della causa di non punibilità incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, e determina la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito della fase o grado in essere (Sez. U, n. 12283 del 2005, Rv . 230529 - 03). Il portato essenziale dell'art. 129 c.p.p. è stato cioè individuato, dalle Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, nella inibizione al giudice, susseguente alla rilevazione della causa di non punibilità, dei poteri istruttori relativi al thema decidendum, con l'effetto che l'ambito della sua cognizione deve rimanere cristallizzato allo stato degli atti. E ciò, in nome della semplificazione del processo e del favor rei. Ma non anche nella inibizione dell'attività processuale - diversa da quella istruttoria- che deriva dal diritto delle parti all'ascolto nel contraddittorio, avendo esse la potestà di dare sfogo alle pretese proprie della fase processuale in essere. E tra queste, viene espressamente richiamata, nella motivazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] — accanto a taluni poteri e diritti dell'imputato e della persona offesa — l'esclusiva potestà del P.M. di modificare l'imputazione.Si trattava di una ricostruzione sistematica dei due istituti in gioco, tale per cui, collocando la rilevazione della causa di proscioglimento all'esito della singola fase processuale e, dunque, riconoscendole efficacia giuridica per effetto non del suo semplice maturare (criterio cronologico) ma della sua dichiarazione giurisdizionale col provvedimento conclusivo della fase, si vitalizzava a tutti gli effetti il segmento processuale del contraddittorio e si rendeva plasticamente evidente, ad esempio, che alla ammissibilità della contestazione suppletiva era inscindibilmente connessa la sua efficacia giuridica. Sicché, la contestazione suppletiva di una aggravante capace di incidere sulla procedibilità non poteva che produrre esattamente tale effetto. La seconda pronuncia sopra citata, e cioè Sez. U, Domingo, posteriore di quasi un ventennio, ha accolto la suddetta sistematica ma la ha anche "rivista" in un punto essenziale, secondo una prospettiva, come detto, che appare evolutiva in una ottica di ricomposizione costituzionalmente conforme di talune dinamiche interne all'art. 129 cod. proc. pen. Nel richiamare adesivamente anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA], il successivo approdo giurisdizionale, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione del reato, ha mutato il rapporto di prevalenza fra la contestazione suppletiva e la causa di estinzione precedentemente perfezionatasi ed ha rilevato che questa, per quanto dotata di forza giuridica per effetto della sentenza conclusiva della fase o del grado, tuttavia la acquisisce "ora per allora" con riferimento al momento non della sua dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione. Ne consegue che l'attività processuale eventualmente svolta dopo tale momento non produce effetti, rimanendo neutralizzata dall'espandersi degli effetti della causa estintiva. Il correlato segmento processuale viene presentato come sterilizzato. La ratio di tale reimpostazione della questione complessiva appare riconducibile all'apprezzamento dei valori costituzionali sottesi alla prevalenza massima accordata al funzionamento della causa di non punibilità della prescrizione del reato e alla accentuazione del suo dover essere dichiarata con "immediatezza" (così la rubrica dell'art. 129 c.p.p.): essenzialmente, sembra al Collegio, quelli condensati nel principio della ragionevole durata del processo. Non sembra, viceversa, venire in esame la tutela derivante dalla presunzione di non colpevolezza che non consiste comunque in un presunto diritto dell'imputato al proscioglimento anticipato, ma (come specificato anche dalla giurisprudenza CEDU, Allen c. il [OSCURATO:PERSONA], n. 25424/09, 12 luglio 2013), è una garanzia processuale nell'ambito del procedimento penale che si ripercuote su ambiti diversi quale quello della distribuzione dell'onere della prova, dell'utilizzabilità di presunzioni legali, del principio di non autoincriminazione, della pubblicità e di eventuali dichiarazioni premature circa la colpevolezza di un imputato (§ 93). 5. Nel caso in esame, la relazione fra le due disposizioni processuali e la peculiarità del caso consiste nella verifica della incidenza della regolamentazione derivante dalla c.d. riforma Cartabia che ha coinvolto, nel mutamento delle regole sulla nuova procedibilità a querela, con apposito regime transitorio, anche reati sub judice originariamente contestati secondo il rito della procedibilità di ufficio. Inoltre, occorre anche valutare le ricadute del principio di diritto enunciato dalla Sez. U, Domingo, ove applicato in modo automatico al caso processuale in esame, con riferimento alla possibile disparità di trattamento tra le parti (pubblico ministero e persona offesa, come si vedrà). Inoltre, altro tema è quello che riguarda la sovrapponibilità o meno del quadro costituzionale di riferimento per la causa di estinzione e per la causa di improcedibilità e, quindi, quello della possibilità o meno di una valutazione scissa delle plurime ipotesi di non punibilità all'interno dell'art. 129 c.p.p. 6. L'accennata peculiarità del caso in esame è connessa alla circostanza che con la vigenza del regime ordinario e transitorio previsto dalla riforma Cartabia (artt. 2 e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022) in tema di furto aggravato si è passati dalla procedibilità di ufficio alla procedibilità a querela, salva la ipotesi — per quanto qui di interesse — dell'art. 625 n. 7 c.p. (con ulteriore eccezione riferita alla aggravante della esposizione alla pubblica fede). In relazione all'insieme dei reati resi procedibili a querela alla persona offesa, la normativa in questione ha riconosciuto il potere di rendere di nuovo procedibile il reato presentando querela entro il 30 marzo 2023 (vale a dire nei 3 mesi dalla entrata in vigore della riforma). Al pubblico ministero il sistema processuale riservava uno speculare e ordinario mezzo per il ripristino della procedibilità, attraverso lo strumento (art.517 c.p.p.) della contestazione suppletiva della circostanza aggravante utile. Negare gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del PM, in ragione dell'operatività della causa di improcedibilità "ora per allora", anche in casi, come quello in esame, nei quali - in ragione della assenza assoluta di attività processuale da un momento antecedente alla entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022) ad un momento successivo a quello di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità ( 30 marzo 2023), per rinvii disposti dal giudice o perché non vi è stata alcuna udienza utile - il pubblico ministero non aveva possibilità alcuna di assumere l'iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, viene giudicato, da questa Corte, irragionevolmente discriminatorio e in conflitto col dovere del pubblico ministero di esercizio e proseguimento della azione penale, con messa in pericolo dei valori tutelati dagli artt. 3 e 112 Cost. Per converso, il riconoscimento degli effetti del corretto esercizio del potere di contestazione suppletiva nel caso concreto non sembra porsi in contrasto col principio della "parità delle armi" (art. 111 Cost.) ove si consideri che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza (Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, Rv. 285682- 01) "ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, una volta formulata da parte del pubblico ministero la contestazione suppletiva di un'aggravante che rende il reato procedibile di ufficio, il giudice non può esimersi dal valutare le acquisizioni istruttorie onde adottare la decisione più favorevole per l'imputato". L'esercizio del potere di contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall'art. 517 c.p.p., non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l'elemento di fatto costituente aggravante fosse emerso già prima dell'esercizio della azione penale. Peraltro, quel potere - che è strettamente connesso e dipendente dal principio della obbligatorietà della azione penale - è stato riconosciuto in tali termini oltre che nella formulazione originaria del codice di rito, anche nella sua più recente revisione dovuta alla riforma Cartabia. Questa, sulla scia di una significativa giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, Battistella, n. 5307 del 2007, relativa alla udienza preliminare) ha inteso regolamentare, anche per i processi privi di udienza preliminare, il caso della imprecisa formulazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero - compresa esplicitamente la ipotesi della mancata contestazione di aggravanti - prevedendo una apposita fase (predibattimentale: art. 554-bis c.p.p.) finalizzata proprio ad apportare le necessarie modifiche, anche su sollecitazione del giudice. Se, dunque, può affermarsi la sussistenza, nel vigente ordinamento, di un riconoscimento in via di principio del potere/dovere del pubblico ministero di apportare, in ogni caso lo ritenga necessario per qualsiasi motivo, le opportune integrazioni del capo di imputazione in tema di aggravanti, a maggior ragione tale potere/dovere dovrebbe potersi esplicare quando la aporia da correggere risulti del tutto immune da sospetti di negligenza o intempestività del titolare della azione penale. In altri termini, tenuto conto del momento in cui si è posto, per effetto della novella, il tema della nuova procedibilità del reato, e della durata del conseguente regime transitorio disegnato per la iniziativa anche fuori udienza della persona offesa, la eventuale inattività processuale durante tale periodo di fatto impedisce al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilità del reato. Sicchè non appare ragionevole inibirgli il 7 t potere di contestazione suppletiva della aggravante nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023. Non può, in particolare, farsi discendere, una simile inibitoria, dalla operatività "ora per allora" della causa di improcedibilità sopravvenuta perché la ratio di una simile, speciale ricostruzione effettuata dalla sentenza Sez. U, Domingo in relazione alla causa di estinzione della prescrizione (e cioè la preminenza di fatto accordata al principio di ragionevole durata del processo), non opererebbe in ugual modo nel caso della causa di improcedibilità sopravvenuta, connotante in genere processi allo stadio iniziale e non perenti a causa dello spirare del tempo massimo previsto dal legislatore per la risposta punitiva. E soprattutto, processi in cui, nonostante il compendio probatorio già acquisito sul fatto-base, l'epilogo invece tutto processuale verrebbe fatto discendere dal ritardo (rispetto alla data massima per la presentazione della querela e cioè dopo il 30 marzo 2023) con il quale il pubblico ministero, in base ad una scelta non libera ma condizionata dalla cronologia indipendente dal suo operato, reagisce al mutamento delle regole processuali "in corso" di giudizio: nessuno dubita, infatti, che la contestazione suppletiva della aggravante, effettuata entro il 29 marzo 2023, sarebbe produttiva di effetti. Nel caso di improcedibilità sopravvenuta, semmai, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di un'opportuna valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale come tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria al di fuori della ipotesi peculiare analizzata dalle Sez. U, Domingo che non risulta avere preso le distanze dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] nel suo impianto generale. E l'apposizione di condizioni al potere integrativo di cui all'art. 517 c.p.p. apparirebbe irragionevole. E che quello qui sostenuto debba ritenersi l'approccio interpretativo stabilizzato nella giurisprudenza di legittimità, riguardo alla piena efficacia della contestazione suppletiva della aggravante sul regime della procedibilità, è dimostrato anche dalla lunga serie di interventi della Corte Costituzionale dovuti alle sentenze manipolative dell'art. 517 c.p.p. A partire dalla sentenza n. 184 del 2014, che a sua volta ha rievocato principi già espressi nelle sentt. n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009, per giungere alla sent. n. 139 del 2015 - il cui percorso argomentativo è stato poi ripreso, tra le molte, dalle sentt. n. 141 del 2018, n. 82 del 2019 e n. 146 del 2022 - la Corte costituzionale, su quella base interpretativa costitutiva di diritto vivente, ha configurato la illegittimità dell'art. 517 nella parte in cui, pur a seguito della contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti "idonee a determinare un significativo mutamento del quadro processuale anche riguardo al regime di procedibilità del reato", non prevede la possibilità di restituzione nel termine per la effettuazione di scelte processuali dell'imputato dipendenti dalla contestazione come rinnovata. In quel caso, il registro della "discriminazione irragionevole" era stato evocato a vantaggio dei diritti difensivi. Del resto, è sempre la Corte costituzionale a ricordare la naturale fisiologia, nell'impianto del nuovo codice accusatorio, delle modifiche della contestazione (v. sentenza n. 82 del 2019, Corte cost., §2.1.), come anche a sottolineare (v. sent. n.317 del 2009), sia pur in un'ottica di tutela delle garanzie difensive e per le esigenze ineludibili del "giusto" processo, che la nozione di "ragionevole" durata del processo è sempre il frutto di un bilanciamento delicato di confliggenti interessi pubblici e privati, tra i primi elencando "l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità". Non sembra invece che abbia rilevanza diretta sulla casistica in esame, lo sviluppo argomentativo della sentenza della C. Cost. n. 230 del 2022 che, pure illuminante su alcuni innovativi principi, tuttavia risulta "neutra" ai fini della soluzione del quesito in esame. Si deve a tale sentenza il chiarimento che, in caso di già avvenuta istruttoria con acquisizione di prove sufficienti per la condanna, è ragionevole che il legislatore abbia inibito (attraverso la conformazione dell'art. 521 cod. proc. pen.) il potere del giudice di far regredire il processo al solo fine di consentire al pubblico ministero la contestazione di una circostanza aggravante, non avvenuta prima per qualsiasi motivo. Cioè, si è riconosciuto che, nella situazione descritta, un adeguato bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco - e cioè quello della ragionevole durata del processo ( art.111 Cost.), da un lato, e quello della doverosità della azione penale dall'altra (art.112 Cost.), ben possa avere determinato il legislatore, con l'art. 521 c.p.p., a far prevalere il primo, effettuando una scelta che non appare comunque irragionevole. Ma il presupposto dell'intero ragionamento è quello della sostanziale improduttività di effetti rilevanti sulla sorte finale del processo, ad opera della aggravante che sarebbe da contestare ex novo: una situazione processuale di per sè già matura per la decisione finale Nel caso qui in esame, invece, il riconoscimento degli effetti della contestazione suppletiva effettuata in udienza (e comunque senza la regressione denegata dal sistema dell'art. 521 c.p.p.) farebbe la differenza sulla sorte del processo, in quanto il suo mancato apprezzamento da parte del giudice non si allineerebbe ad una condanna, ma porterebbe al proscioglimento attraverso una sentenza di natura meramente processuale. Questa sarebbe la risultante di un mutamento delle regole sulla procedibilità a giudizio già avviato, e senza che il pubblico ministero abbia avuto in concreto la possibilità di dare seguito al proprio mandato che è posto a garanzia anche del principio di uguaglianza.7. Resta infine da esaminare la compatibilità della opzione interpretativa qui sostenuta, con la struttura dell'art. 129 c.p.p.: è il tema, cioè, del se le diverse situazioni processuali evocate nell'articolo citato esigano un trattamento unitario oppure siano assoggettabili anche a valutazioni talvolta non omogenee. Tale seconda opzione appare consentita, soprattutto quando è funzionale ad una lettura compatibile costituzionalmente del fenomeno processuale in considerazione. In primo luogo, assevera tale conclusione il rilievo che all'interno dell'art. 129 - che pure è norma riepilogativa degli epiloghi decisori "immediati", in favor- il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità viene regolato in termini diversi nel primo e nel secondo comma. In base al primo comma, rappresenta una conclusione processuale che opera al pari di quella sostanziale per proscioglimento nel merito o per estinzione, e, di per sé, inibisce anche qualsiasi ulteriore attività istruttoria, o "qualsiasi altra indagine in fatto" anche diretta all'accertamento della assenza di responsabilità, come attestano le sentenze che in presenza di tale causa di non punibilità non ritengono consentita la comparata valutazione sulla contestuale sussistenza delle cause di proscioglimento nel merito (Cass. Sez. 6, n. 5455 del 2020, Rv 280784; Sez. 2, n. 9803 del 1984, Rv 166567; Sez.2, n. 45160 del 2015, Rv 265098; Sez. n. 4746 del 1996, Rv 204841; Sez. U, n. 49783 del 2009, Rv 245163). Invece, in base al comma 2 dell'art. 129 la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità non è menzionata assieme alle cause di estinzione del reato che, dal canto loro, sono assoggettate alla regola della prevalenza del proscioglimento nel merito, quando evidente. La causa di improcedibilità viene, cioè, dissociata - nel concorso con l'evidente prova di proscioglimento nel merito - dalle cause di estinzione del reato, così evidenziandosene la natura ontologicamente differente dipendente dall'essere, soltanto le seconde, un epilogo avente natura sostanziale che compete, subendolo, con l'omologo epilogo sostanziale, in favor. In secondo luogo, va menzionata la giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.U, n. 24246 del 2004, Rv 227681, Chiasserini) che, in tema di rapporto tra giudicato sostanziale (da ricorso inammissibile) e causa estinzione del reato per remissione di querela, ha già dato prova di effettuare una distinzione rispetto alle altre cause di estinzione del reato elencate nell'art. 129 c.p.p., in ragione della peculiare struttura processuale degli effetti della remissione. Ha infatti ritenuto la remissione capace di prevalere, a differenza delle altre cause estintive. In terzo luogo, appare utile anche sottolineare gli speciali effetti della sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità, rispetto a quelli della sentenza che rileva l'estinzione del reato. A differenza della sentenza che dichiara la prescrizione e che è idonea a dare luogo al divieto di ne bis in idem, la sentenza che dichiara non doversi procedere per mancanza di querela può dare luogo ad un giudicato instabile e non impedisce il nuovo esercizio dell'azione penale (v. artt. 345 c.p.p.) non solo se la querela sia in seguito presentata ma anche quando sia già stata regolarmente presentata, sia pure in un altro procedimento (Cass. Sez.1, n. 2405 del 1967, Rv. 106379). Il complesso del rapporto così ricostruito fra contestazione suppletiva e maturata causa di improcedibilità, quantomeno in relazione alle coordinate temporali sopra evidenziate e alla novità rappresentata dalla riforma Cartabia sul tema, induce a concludere nel senso che deve essere riconosciuta piena efficacia giuridica e operativa alla contestazione suppletiva effettuata dal PM di udienza pur quando la improcedibilit