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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12012/2026

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ella [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 649/2024 pubblicata il10.10.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026Michela Paglia convenne in giudizio la Regione Marche dinanzi al Giudice di pacedi Fermo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propriaautovettura in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 5 luglio 2017 sullastrada denominata Morrecine nel Comune di Montegiorgio (FM), in seguitoall’urto con un cinghiale.

A fondamento della domanda, la Paglia espose che ilconducente della propria autovettura, [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione era entratoin collisione con l'animale selvatico che attraversava improvvisamente la strada,provenendo dalla vegetazione posta sulla destra della carreggiata.Costituitasi in giudizio, la Regione Marche contestò la domanda, eccependo, invia preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiese ilrigetto della domanda stessa.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo, qualificata la domanda attorea ai sensi dell’art. 2052c.c., con sentenza n. 348/2021 la accolse, condannando la Regione alrisarcimento del danno, in misura pari ad € 1.258,44, ossia al 70% del totale,stante la sussistenza del concorso del conducente della vettura danneggiata, inmisura pari al 30%, nella causazione dell‘incidente, per mancato rispetto dellimite di velocità.Avverso tale pronunzia propose appello la Regione Marche, che il Tribunale didella Paglia.

Il giudice d’appello affermò la responsabilità concorrente e paritariadelle parti e ridusse il quantum condannatorio nella misura della metà, conconseguente condanna della Regione Marche al pagamento della somma di €943,22 e compensazione delle spese di lite.

Osservò in particolare il giudiceNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026d’appello che nessuna delle parti avesse fornito le prove liberatorie previste aloro carico, rispettivamente, dall’art. 2054, comma 1, c.c. (per parte attrice) edall’art. 2052 c.c. (per parte convenuta): la prima perché non aveva allegatocon precisione, né dimostrato, circostanze atte a ritenere che il conducenteavesse effettivamente adottato ogni più opportuna cautela nella propria condottadi guida per evitare il danno, né che il comportamento dell’animale avesse avutocaratteri di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela,non sarebbe stato possibile evitare l’impatto; la seconda perché si era limitataad affermare genericamente di aver adempiuto alle proprie incombenze inmateria di gestione della fauna selvatica, non solo senza alcuna specificadimostrazione, ma senza neppure alcuna specifica allegazione sul punto.

Per taliragioni, il Tribunale ritenne il concorso paritario di entrambe le condotte nelcagionamento del sinistro.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ununico motivo, cui resiste con controricorso la Regione Marche.

Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazionedell’ordinanza entro sessanta giorni dall’odierna udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la “violazione degli artt. 113 e 115e 116 c.p.c. e artt. 2052 e 2697 cc in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3e/o 4 c.p.c.”.

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamenteaddossato alla stessa l’onere di provare la condotta di guida prudente delconducente, nonché l’imprevedibilità e irrazionalità del comportamentodell’animale, onere che - a detta della danneggiata - competeva all’EnteNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026regionale.

Essa sostiene di avere adempiuto al proprio onere di prova, avendodimostrato la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condottadell’animale e l’evento dannoso subito, oltre la circostanza che si trattasse dianimale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.2.1 - Prima di entrare in medias res, si impongono alcune considerazioni disistema.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene.

Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoaffidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica infunzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome provvedono in base alle competenzeesclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 3, legge n. 157del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diprecisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivao almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente.

In particolare,poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilsinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda.

In ogni caso, il contenuto fattuale della provaNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v.

Cass. n. 2526/2026).3.1 - Ciò posto, l’unico motivo di ricorso è infondato, benché la motivazionedell’impugnata sentenza debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult.comma, c.p.c.Il Tribunale di Fermo ha in parte accolto l’appello della Regione, affermando lapari responsabilità delle parti nel cagionamento dell’incidente e rilevando chel’attrice non aveva adeguatamente provato la sua dinamica e, quindi, il realeapporto causale dato dal comportamento dell’animale e dalla condotta delconducente, in interazione tra di loro, anche ai fini del superamento dellapresunzione di cui all’art. 2054 c.c., mentre la Regione non aveva dimostrato diaver diligentemente svolto un’attività di monitoraggio e gestione della faunaselvatica.

Il giudice d’appello, in proposito, ha fatto ricorso al criterio della“doppia presunzione”, affermato tra l’altro da Cass. n. 31335/2023, secondo cui“In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed unanimale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale,ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera lapresunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece,Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità;se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava suognuno in pari misura”.3.2 - Senonché, occorre in proposito evidenziare che la regola del “concorso frale due presunzioni” è, ad oggi, principio superato.Questa Corte di legittimità - con la sentenza n. 2526/2026 più volte citata - haritenuto che non possa in alcun modo ulteriormente reputarsi fondata laconclusione per la quale, in caso di incidente stradale che coinvolge un veicoloed un animale (domestico o selvatico) «quando non sia possibile accertarel’effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettivecolpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suocarico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi disuperamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la qualegraverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria».In particolare, la Corte ha da ultimo cristallizzato il principio secondo cui “vadefinitivamente esclusa la conseguenza applicativa che è stata sovente tratta datale principio, secondo la quale, in caso di insufficiente prova della dinamica delsinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell’evento dannososia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamentodell’animale), l’attore potrà ottenere il risarcimento del danno subito, malimitatamente alla quota della metà, in virtù dell’operatività di «due presunzioniconcorrenti», in realtà insussistenti” (così, Cass. 2526/2026).Pertanto, se non risulta acquisita la prova positiva sulla condotta deldanneggiato, improntata al pieno rispetto delle disposizioni del codice dellaNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026strada, la riduzione del risarcimento in forza del concorso causale dell’ente nonpuò discendere de plano dalla coeva applicazione delle disposizioni di cui agliartt. 2052 e 2054 c.c. (nei ristretti limiti in cui quest’ultima ancora possa dirsiapplicabile, alla stregua delle già richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del2026), giacché tanto presuppone che la prova dell’apporto eziologico dell’entesia comunque fornita dallo stesso danneggiante.3.3 - Ebbene, nella specie, non solo non avrebbe potuto applicarsi la regola della“doppia presunzione”, ma a ben vedere - stando a quanto emerge dallamotivazione dell’impugnata sentenza ed in forza dei principi illustrati al par. 2.1- neppure avrebbe potuto accogliersi la domanda attorea (neanche in parte,come invece avvenuto), stante l’insufficiente prova della dinamica dell’incidentefornita dalla parte attrice, anche con riguardo al comportamento tenutodall’animale.Ovviamente, dalla mancata proposizione del ricorso incidentale sul punto daparte della Regione, discende che comunque la statuizione adottata dal giudicedi merito non può essere cassata, benché fondata su argomenti erronei in iure,stante il divieto di reformatio in pejus.4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaquale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G.

Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione, e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data11.3.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 649/2024 pubblicata il10.10.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026Michela Paglia convenne in giudizio la Regione Marche dinanzi al Giudice di pacedi Fermo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propriaautovettura in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 5 luglio 2017 sullastrada denominata Morrecine nel Comune di Montegiorgio (FM), in seguitoall’urto con un cinghiale. A fondamento della domanda, la Paglia espose che ilconducente della propria autovettura, [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione era entratoin collisione con l'animale selvatico che attraversava improvvisamente la strada,provenendo dalla vegetazione posta sulla destra della carreggiata.Costituitasi in giudizio, la Regione Marche contestò la domanda, eccependo, invia preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiese ilrigetto della domanda stessa.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo, qualificata la domanda attorea ai sensi dell’art. 2052c.c., con sentenza n. 348/2021 la accolse, condannando la Regione alrisarcimento del danno, in misura pari ad € 1.258,44, ossia al 70% del totale,stante la sussistenza del concorso del conducente della vettura danneggiata, inmisura pari al 30%, nella causazione dell‘incidente, per mancato rispetto dellimite di velocità.Avverso tale pronunzia propose appello la Regione Marche, che il Tribunale didella Paglia. Il giudice d’appello affermò la responsabilità concorrente e paritariadelle parti e ridusse il quantum condannatorio nella misura della metà, conconseguente condanna della Regione Marche al pagamento della somma di €943,22 e compensazione delle spese di lite. Osservò in particolare il giudiceNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026d’appello che nessuna delle parti avesse fornito le prove liberatorie previste aloro carico, rispettivamente, dall’art. 2054, comma 1, c.c. (per parte attrice) edall’art. 2052 c.c. (per parte convenuta): la prima perché non aveva allegatocon precisione, né dimostrato, circostanze atte a ritenere che il conducenteavesse effettivamente adottato ogni più opportuna cautela nella propria condottadi guida per evitare il danno, né che il comportamento dell’animale avesse avutocaratteri di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela,non sarebbe stato possibile evitare l’impatto; la seconda perché si era limitataad affermare genericamente di aver adempiuto alle proprie incombenze inmateria di gestione della fauna selvatica, non solo senza alcuna specificadimostrazione, ma senza neppure alcuna specifica allegazione sul punto. Per taliragioni, il Tribunale ritenne il concorso paritario di entrambe le condotte nelcagionamento del sinistro.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ununico motivo, cui resiste con controricorso la Regione Marche. Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazionedell’ordinanza entro sessanta giorni dall’odierna udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la “violazione degli artt. 113 e 115e 116 c.p.c. e artt. 2052 e 2697 cc in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3e/o 4 c.p.c.”. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamenteaddossato alla stessa l’onere di provare la condotta di guida prudente delconducente, nonché l’imprevedibilità e irrazionalità del comportamentodell’animale, onere che - a detta della danneggiata - competeva all’EnteNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026regionale. Essa sostiene di avere adempiuto al proprio onere di prova, avendodimostrato la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condottadell’animale e l’evento dannoso subito, oltre la circostanza che si trattasse dianimale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.2.1 - Prima di entrare in medias res, si impongono alcune considerazioni disistema.È ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nelcaso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica,trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.,che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell’animale o achi deve curarsene. Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso dianimali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi dellalegge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sonoaffidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica infunzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; le Regioni astatuto speciale e le Provincie autonome provvedono in base alle competenzeesclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 3, legge n. 157del 1992).In altri termini e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù diprecisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ha anche laresponsabilità dei danni dalla stessa provocati (ex plurimis, Cass. n. 7969/2020;Cass. n. 13848/2020).Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte,con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormenteprecisato taluni aspetti inerenti all’onere della prova nell’ipotesi di incidentistradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualoraagiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se neserve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario delveicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati dellaallegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, inparticolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guidatenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusivao almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamentodell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche diufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di unaadeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo,sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso,la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovverodei terzi) non potrà trovare accoglimento”.Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (comecinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causatodall’animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistroe il nesso causale tra il comportamento dell’animale in relazione alla condottadel conducente del veicolo e l’evento; b) l’appartenenza dell’animale a unaspecie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità,dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche ilverificarsi del danno per caso fortuito; l’ente responsabile, in altri termini, devecioè dimostrare che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suocontrollo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v.Cass. 2628/2026).Nell’ambito dell’art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l’oneredi dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente. In particolare,poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione delcomportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta delconducente del veicolo (a differenza della solo in parte analoga fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c.), salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essieventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale deldanno subìto egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che ilsinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e,neanche in parte, alla seconda. In ogni caso, il contenuto fattuale della provaNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l’attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in lineadi principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo,senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione trail comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente dae, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso (v. Cass. n. 2526/2026).3.1 - Ciò posto, l’unico motivo di ricorso è infondato, benché la motivazionedell’impugnata sentenza debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult.comma, c.p.c.Il Tribunale di Fermo ha in parte accolto l’appello della Regione, affermando lapari responsabilità delle parti nel cagionamento dell’incidente e rilevando chel’attrice non aveva adeguatamente provato la sua dinamica e, quindi, il realeapporto causale dato dal comportamento dell’animale e dalla condotta delconducente, in interazione tra di loro, anche ai fini del superamento dellapresunzione di cui all’art. 2054 c.c., mentre la Regione non aveva dimostrato diaver diligentemente svolto un’attività di monitoraggio e gestione della faunaselvatica. Il giudice d’appello, in proposito, ha fatto ricorso al criterio della“doppia presunzione”, affermato tra l’altro da Cass. n. 31335/2023, secondo cui“In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed unanimale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale,ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera lapresunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece,Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità;se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava suognuno in pari misura”.3.2 - Senonché, occorre in proposito evidenziare che la regola del “concorso frale due presunzioni” è, ad oggi, principio superato.Questa Corte di legittimità - con la sentenza n. 2526/2026 più volte citata - haritenuto che non possa in alcun modo ulteriormente reputarsi fondata laconclusione per la quale, in caso di incidente stradale che coinvolge un veicoloed un animale (domestico o selvatico) «quando non sia possibile accertarel’effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettivecolpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suocarico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi disuperamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la qualegraverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria».In particolare, la Corte ha da ultimo cristallizzato il principio secondo cui “vadefinitivamente esclusa la conseguenza applicativa che è stata sovente tratta datale principio, secondo la quale, in caso di insufficiente prova della dinamica delsinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell’evento dannososia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamentodell’animale), l’attore potrà ottenere il risarcimento del danno subito, malimitatamente alla quota della metà, in virtù dell’operatività di «due presunzioniconcorrenti», in realtà insussistenti” (così, Cass. 2526/2026).Pertanto, se non risulta acquisita la prova positiva sulla condotta deldanneggiato, improntata al pieno rispetto delle disposizioni del codice dellaNumero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026strada, la riduzione del risarcimento in forza del concorso causale dell’ente nonpuò discendere de plano dalla coeva applicazione delle disposizioni di cui agliartt. 2052 e 2054 c.c. (nei ristretti limiti in cui quest’ultima ancora possa dirsiapplicabile, alla stregua delle già richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del2026), giacché tanto presuppone che la prova dell’apporto eziologico dell’entesia comunque fornita dallo stesso danneggiante.3.3 - Ebbene, nella specie, non solo non avrebbe potuto applicarsi la regola della“doppia presunzione”, ma a ben vedere - stando a quanto emerge dallamotivazione dell’impugnata sentenza ed in forza dei principi illustrati al par. 2.1- neppure avrebbe potuto accogliersi la domanda attorea (neanche in parte,come invece avvenuto), stante l’insufficiente prova della dinamica dell’incidentefornita dalla parte attrice, anche con riguardo al comportamento tenutodall’animale.Ovviamente, dalla mancata proposizione del ricorso incidentale sul punto daparte della Regione, discende che comunque la statuizione adottata dal giudicedi merito non può essere cassata, benché fondata su argomenti erronei in iure,stante il divieto di reformatio in pejus.4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione.Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base allaquale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso delmedesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcunedisarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive,con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.Numero registro generale 8282/2025N. 8282/25 R.G. Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 12012/2026Data pubblicazione 30/04/2026In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione, e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data11.3.2026.Il Presidente