CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 36965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Airola (BN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 30/01/2023; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Napoli rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 25/10/2022.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la notifica ricevuta dal Meccarello era priva della indicazione del giorno dell'udienza, requisito fondamentale, essendo la notifica consistita in una mera rinotifica del decreto di citazione a giudizio per la data del 28/05/2020, già trascorsa, senza alcuna allegazione del verbale dell'udienza e senza alcuna indicazione della data del rinvio, avendo la Corte di merito addebitato al ricorrente una non meglio specificata condotta negligente, in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, tenuto conto che, nel caso di specie, neanche il difensore di fiducia era presente in udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. L'istanza volta ad ottenere la rescissione del giudicato era fondata sulla circostanza che, nel corso del giudizio di primo grado, era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, benché questi non avesse ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio; in particolare, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata, per omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la nuova notifica era stata eseguita a mani proprie dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma in maniera incompleta, in quanto l'atto notificato era costituito dall'originario decreto di citazione a giudizio, con l'indicazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e recante, altresì, in alto a destra, senza alcuna ulteriore specificazione, la data del rinvio al 02/11/2020. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza, affermando che l'imputato era assistito da un difensore di fiducia, peraltro sempre assente nel corso del processo, al quale, tuttavia, egli avrebbe potuto chiedere informazioni; in secondo luogo, il Meccariello aveva comunque ricevuto la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, anche se recante una erronea indicazione dell'udienza, il che, in ogni caso, lo aveva posto nella condizione di essere a conoscenza del processo, con conseguente onere di informazione a suo carico. Osserva il Collegio che senza alcun dubbio il Meccariello aveva ricevuto, a mani proprie, la notifica di un decreto di citazione a giudizio recante la data di un'udienza precedente alla data della notifica stessa, laddove l'annotazione della data del 02/11/2022, in alto a destra sulla copia notificata, senza alcuna altra specificazione, certamente non era sufficientemente chiara perché il destinatario fosse certamente in grado di comprendere che quella annotazione si riferisse alla data in cui l'udienza era stata rinviata.Ciò nondimeno, anche alla luce dell'elaborazione ermeneutica seguita da questa Corte regolatrice, va osservato come, nella vicenda in esame, altrettanto pacificamente deve osservarsi che l'imputato aveva ricevuto piena conoscenza del processo a suo carico, essendogli stato notificato il decreto di citazione a giudizio a mani proprie, benché tale atto non fosse chiaro quanto alla individuazione della data di , udienza; a ciò si deve aggiungere anche la circostanza che l'imputato era assistito da un difensore di fiducia, per cui la sussistenza di un rapporto fiduciario, come osservato dalla Corte di merito, avrebbe dovuto suggerirgli d rivolgersi al proprio difensore di fiducia per ottenere chiarimenti sull'atto ricevuto. A ciò deve aggiungersi la considerazione che proprio la nomina di un difensore di fiducia rende logicamente evidente, nel caso di specie, la piena conoscenza, da parte del ricorrente, della sussistenza del procedimento a suo carico, avendo egli ritenuto di officiare un difensore di fiducia proprio in riferimento ad una vicenda di cui aveva specifica cognizione. Né può condividersi la prospettazione difensiva in tema di nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che nella presente vicenda ciò che va esaminata è la sussistenza o meno dei presupposti applicativi della rescissione del giudicato, istituto che involge la disamina delle condizioni alla luce delle quali poter ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 06/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284460). Alla luce delle specifiche circostanze illustrate, deve, quindi, ritenersi che il Meccariello fosse pienamente a conoscenza della sussistenza del procedimento a suo carico, avendo ricevuto a mani proprie la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed avendo, in riferimento a tale vicenda, provveduto alla nomina di un difensore di fiducia. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,